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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 2102/2024 R.G., avverso la sentenza n.
533/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12.3.2024 tra
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 nella qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
21.09.1947, deceduto il 13.8.2024, rappresentati e difensi dall'avv. Antonio
EO (C.F: ), C.F._3
APPELLANTI
e
C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'avv. Gianluca Mignone, C.F.: C.F._5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato il 3.5.2024, Persona_1 Persona_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Rigettata, all'esito della prima udienza, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della predetta sentenza, all'udienza del 9 gennaio 2025 svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio era dichiarato interrotto, atteso il decesso della parte appellante . Persona_1
Riassunto il giudizio, le parti rappresentavano l'intervenuto accordo tra le stesse, al fine di transigere bonariamente la insorta lite e non comparivano alle successive udienze del 18.9.2025 (svoltasi in modalità cartolare) e del
2 ottobre 2025, svoltasi in presenza.
La causa era quindi riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa è stata introdotta in primo grado dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno
2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008
n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo. A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 2102/2024 R.G., avverso la sentenza n.
533/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12.3.2024 tra
, c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2 nella qualità di eredi di nato a [...] il Persona_1
21.09.1947, deceduto il 13.8.2024, rappresentati e difensi dall'avv. Antonio
EO (C.F: ), C.F._3
APPELLANTI
e
C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._4 dall'avv. Gianluca Mignone, C.F.: C.F._5
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato il 3.5.2024, Persona_1 Persona_1 proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Rigettata, all'esito della prima udienza, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della predetta sentenza, all'udienza del 9 gennaio 2025 svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio era dichiarato interrotto, atteso il decesso della parte appellante . Persona_1
Riassunto il giudizio, le parti rappresentavano l'intervenuto accordo tra le stesse, al fine di transigere bonariamente la insorta lite e non comparivano alle successive udienze del 18.9.2025 (svoltasi in modalità cartolare) e del
2 ottobre 2025, svoltasi in presenza.
La causa era quindi riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa è stata introdotta in primo grado dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno
2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008
n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo. A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, 9 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio