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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 682/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 682/2024 , introitata per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione del 26.03.2025 promossa da
(P.IVA: ) con sede legale in 89042 Gioiosa Ionica Parte_1 P.IVA_1
(RC), C.da Condercuri, n° 9, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig.ra
(C.F.: residente in 89042 Gioiosa Ionica (RC), C.da Controparte_1 C.F._1
Condercuri, n° 9, elettivamente domiciliata in Caulonia Marina (RC) alla Via San Giuseppe
Moscati n° 1, presso lo studio dell' Avv. Antonio Ruva che anche la rappresenta e difende per mandato in atti attrice
Contro
(C.F./ P.IVA: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Milano (MI), Via Dogana n° 3, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via P. De Maria n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Nazzareno
Latassa e Marcello Scarmato, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: come in atti , giusti termini di legge, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi al Parte_2
Tribunale di Locri la società , proponendo opposizione avverso l'atto Controparte_2
di precetto notificato in data 27.06.2024 da parte della predetta società, con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €. 10.125,97, a titolo di sorte capitale liquidata in decreto ingiuntivo n° 187/2024 emesso del Giudice di Pace di Locri oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria, nonché spese di precetto, spese generali, CAP e
IVA . Parte opponente contestava la detta intimazione sulla base di un unico motivo rappresentato dalla mancanza di un valido titolo esecutivo atteso che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell' azione esecutiva non è definitivo e né esecutivo atteso che esso reca l' avvertimento che solo in caso di mancata opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo lo stesso sarebbe diventato esecutivo, quindi valido titolo ai fini dell'esecuzione forzata. Secondo la ricostruzione di parte attrice , il decreto ingiuntivo n°
187/2024 notificato alla società in data 10.05.2024 è stato tempestivamente Parte_1 opposto con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti , detto provvedimento monitorio , non è titolo esecutivo. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa sospensione del titolo: “- Accertare e dichiarare l' illegittimità dell'atto di precetto impugnato disponendone l'annullamento per tutte le ragioni esposte in narrativa, statuendo che controparte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo intimato;
- condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c.” Allegava documenti a sostegno della domanda.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.09.2024 , si costituiva la la sostenendo la legittimità del precetto atteso che non sarebbe intervenuta Controparte_2 alcuna opposizione nel temine dei 40 giorni previsti nel provvedimento monitorio, quindi chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc, in quanto, mancando la prova scritta, la stessa risulta priva di alcun riscontro documentale e, pertanto, in difetto dei presupposti di legge. Nel merito: - rigettare la domanda avversa e, per
l'effetto, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, ritenere legittima l'azione esecutiva intrapresa;
- condannare (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig.ra , con sede legale in Gioiosa Ionica (RC), , al Controparte_1 Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro 10.125,97 oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
- condannare (P.I. Parte_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di tutte le spese di P.IVA_1 giudizio, di diritti ed onorari di causa, Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore dei costituiti procuratori”
La causa chiamata all'udienza dell'11.12.2024, essendo documentale, veniva rinviata al
26.03.2025 per la decisione previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed i termini per le difese conclusive .
In diritto
2.- Nel merito
2.1- Occorre in via preliminare chiarire il profilo della competenza del Tribunale atteso che sia il ricorso in sede monitoria che l'opposizione sono state proposte innanzi al giudice di
Pace di Locri in relazione alla competenza per valore del predetto Giudice.
Ciò posto l'opposizione de qua è una opposizione a precetto che, sulla base della previsione codicistica e per giurisprudenza costante, può essere all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. ove si contesti il diritto di credito azionato, oppure ex art. 617 c.p.c. ove si contesti il quomodo dell'intimazione contenuta nel precetto opposto per mancanza di esecutività del titolo.
Considerate le censure in atti, l'opposizione de qua deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi pertanto rientra nella competenza funzionale del Tribunale adito, pertanto l'azione risulta essere correttamente incardinata nel rispetto del termine di legge.
E' pacifico che il Giudice dell'opposizione a precetto in ogni caso non può svolgere attività valutativa in ordine al contenuto del titolo: nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento “(Cass. 1996 n. 10650; Cass. 2002 n. 12901) .
Da ultimo Cass. Ordinanza 22090/21 in motivazione: “stante la già rilevata correttezza del principio di diritto posto dalla corte di appello a fondamento della sua decisione, per cui
«in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione» (si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di questa Corte, mai contraddetto: cfr. ex multis: Cass., Sez.
3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26089 del
30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 - 01)”
2.2-Tanto chiarito, nel merito , l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato da è fondata e va accolta. Controparte_2
Sulla base degli atti risulta che parte convenuta opposta ha agito in monitorio per la somma di €. 10.125,97 a titolo di sorte capitale sulla base del decreto ingiuntivo n. 187/2024, che prevede espressamente che qualora non intervenga opposizione , esso decreto diventa esecutivo.
Ciò di per sé significa che ab origine il decreto non era dotato di provvisoria esecutività ex art. 642 cpc , quindi sarebbe divenuto esecutivo solo in mancanza di opposizione (oppure ove il giudice dell'opposizione attribuisca l'esecutività ex art. 648 c.p.c. ma non è questo il caso).
Ai fini della esistenza e pendenza di una opposizione al decreto ingiuntivo in relazione alla decorrenza dei 40 gg., non è fondato quanto sostento da parte opposta ovvero che il precetto è stato notificato oltre 40 giorni rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo quindi ben oltre lo spirare del predetto termine e che nelle more non sarebbe intervenuta opposizione , e che alcuna annotazione risultava nel fascicolo telematico del monitorio.
Sulla base della produzione documentale di parte opposta (all. denominato “estratto fascicolo monitorio”)) risulta la richiesta di esecutorietà da parte di “ma vi è Controparte_2 opposizione regolarmente iscritta al n. 1132/2024”
Dalle risultanze documentali da ritenersi incontestate poiché prodotte da entrambe le parti ex art. 115 c.p.c. risulta :
a.- la richiesta di esecutorietà da parte della società creditrice. Trattasi di attestazione rilasciata dallo stesso Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il quale accertata la mancanza di opposizione , dichiara il titolo esecutivo. L'annotazione suddetta fa riferimento alla richiesta ma non alla concessione dell'esecutorietà e l'annotazione della pendenza dell'opposizione conferma, che al decreto non è stata concessa l'esecutività , pertanto non è titolo idoneo a sostenere il precetto che prelude la successiva fase esecutiva, nel quale peraltro deve essere indicata la data del conseguimento dell'esecutorietà che è cosa ben diversa dall'apposizione della formula esecutiva , oramai eliminata a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia a decorrere dal 28 febbraio 2023.
b.- La pendenza dell'opposizione e la tempestività della stessa proposta da Parte_1
[...
deve essere accertata e valutata alla luce delle riforme introdotte di recente. Per
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace non è più previsto l'atto di citazione, bensì quale unico atto ammissibile il ricorso semplificato ex articolo 361 e 281 decies codice di procedura civile. Tanto risulta documentato in casu unitamente al provvedimento di fissazione e la notifica avvenuta l'1/7/2024.
La tempestività dell'opposizione deve essere vagliata in relazione alla previsione dell'art. 645 cpc che fa riferimento all'opposizione “proposta” nel termine di quaranta giorni;
trattandosi di ricorso semplificato ex articolo 361 e 281 decies , il termine si considera rispettato in relazione alla data di deposito del ricorso. Sulla base degli atti il ricorso in opposizione risulta essere tempestivo.
Pertanto a fronte della notifica del provvedimento monitorio, l'opposizione è stata correttamente incardinata e proposta nel termine dei 40 gg anche se notificata successivamente ma nel termine previsto dal gdp. La valutazione della tempestività comporta un necessario coordinamento tra l'art. 645 cpc e gli artt. 361 e 281 decies cpc considerato altresì che il provvedimento di fissazione potrebbe essere depositato dopo i 40 giorni , pertanto ciò che rileva
è il deposito del ricorso.
In conclusione deve ritenersi che il decreto ingiuntivo n.187/2024 è stato validamente e tempestivamente opposto, pertanto lo stesso e la pretesa creditoria ivi prevista non sono definitivi ma oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. La non definitività del provvedimento comporta la mancanza di esecutività e la inidoneità dello stesso a fondare una eventuale azione esecutiva nonché ad essere sotteso all'intimazione di cui all'atto di precetto opposto.
3.- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto deve essere Controparte_4 condannata al pagamento delle spese e competenze della presente fase che si liquidano senso i parametri vigenti con esclusione della fase istruttoria atteso che trattasi di causa documentale e si liquidano come segue, valori minimi in assenza di questioni di particolare rilevo: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 in totale € 1.700,00 per onorari ed € 145,50 per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge, da corrispondere all'Avv. Antonio Ruva distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- previo accertamento della mancanza di titolo dotato di esecutività, accoglie l'opposizione proposta da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1 2.- per lo effetto dichiara la nullità del precetto notificato in data 27.06.2024 da
, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma Controparte_2 di €. 10.125,97 a titolo di sorte capitale liquidata in decreto ingiuntivo n° 187/2024, nei confronti de Parte_1
3.- condanna al pagamento delle spese e competenze della presente Controparte_4 fase che si liquidano senso i parametri vigenti con esclusione della fase istruttoria atteso che trattasi di causa documentale e si liquidano come segue, valori minimi in assenza di questioni di particolare rilevo: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase decisionale, valore minimo: €
851,00 in totale € 1.700,00 per onorari ed € 145,50 per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge, da corrispondere all'Avv. Antonio Ruva distrattario.
Locri, lì 14.4.2025
Provvedimento redatto tramite consolle del magistrato
Il Giudice on.
Dr.ssa Giuliana M. R. Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 682/2024 , introitata per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione del 26.03.2025 promossa da
(P.IVA: ) con sede legale in 89042 Gioiosa Ionica Parte_1 P.IVA_1
(RC), C.da Condercuri, n° 9, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig.ra
(C.F.: residente in 89042 Gioiosa Ionica (RC), C.da Controparte_1 C.F._1
Condercuri, n° 9, elettivamente domiciliata in Caulonia Marina (RC) alla Via San Giuseppe
Moscati n° 1, presso lo studio dell' Avv. Antonio Ruva che anche la rappresenta e difende per mandato in atti attrice
Contro
(C.F./ P.IVA: ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Milano (MI), Via Dogana n° 3, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via P. De Maria n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Nazzareno
Latassa e Marcello Scarmato, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni delle parti: come in atti , giusti termini di legge, da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi al Parte_2
Tribunale di Locri la società , proponendo opposizione avverso l'atto Controparte_2
di precetto notificato in data 27.06.2024 da parte della predetta società, con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €. 10.125,97, a titolo di sorte capitale liquidata in decreto ingiuntivo n° 187/2024 emesso del Giudice di Pace di Locri oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria, nonché spese di precetto, spese generali, CAP e
IVA . Parte opponente contestava la detta intimazione sulla base di un unico motivo rappresentato dalla mancanza di un valido titolo esecutivo atteso che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell' azione esecutiva non è definitivo e né esecutivo atteso che esso reca l' avvertimento che solo in caso di mancata opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo lo stesso sarebbe diventato esecutivo, quindi valido titolo ai fini dell'esecuzione forzata. Secondo la ricostruzione di parte attrice , il decreto ingiuntivo n°
187/2024 notificato alla società in data 10.05.2024 è stato tempestivamente Parte_1 opposto con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti , detto provvedimento monitorio , non è titolo esecutivo. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni, previa sospensione del titolo: “- Accertare e dichiarare l' illegittimità dell'atto di precetto impugnato disponendone l'annullamento per tutte le ragioni esposte in narrativa, statuendo che controparte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo intimato;
- condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c.” Allegava documenti a sostegno della domanda.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.09.2024 , si costituiva la la sostenendo la legittimità del precetto atteso che non sarebbe intervenuta Controparte_2 alcuna opposizione nel temine dei 40 giorni previsti nel provvedimento monitorio, quindi chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: - dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc, in quanto, mancando la prova scritta, la stessa risulta priva di alcun riscontro documentale e, pertanto, in difetto dei presupposti di legge. Nel merito: - rigettare la domanda avversa e, per
l'effetto, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, ritenere legittima l'azione esecutiva intrapresa;
- condannare (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig.ra , con sede legale in Gioiosa Ionica (RC), , al Controparte_1 Controparte_3 pagamento della complessiva somma di euro 10.125,97 oltre al costo della notifica del precetto, agli interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, nonché le spese, le competenze e gli onorari successivi di procedura occorrendi sino al saldo;
- condannare (P.I. Parte_1 ), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di tutte le spese di P.IVA_1 giudizio, di diritti ed onorari di causa, Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore dei costituiti procuratori”
La causa chiamata all'udienza dell'11.12.2024, essendo documentale, veniva rinviata al
26.03.2025 per la decisione previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni ed i termini per le difese conclusive .
In diritto
2.- Nel merito
2.1- Occorre in via preliminare chiarire il profilo della competenza del Tribunale atteso che sia il ricorso in sede monitoria che l'opposizione sono state proposte innanzi al giudice di
Pace di Locri in relazione alla competenza per valore del predetto Giudice.
Ciò posto l'opposizione de qua è una opposizione a precetto che, sulla base della previsione codicistica e per giurisprudenza costante, può essere all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. ove si contesti il diritto di credito azionato, oppure ex art. 617 c.p.c. ove si contesti il quomodo dell'intimazione contenuta nel precetto opposto per mancanza di esecutività del titolo.
Considerate le censure in atti, l'opposizione de qua deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi pertanto rientra nella competenza funzionale del Tribunale adito, pertanto l'azione risulta essere correttamente incardinata nel rispetto del termine di legge.
E' pacifico che il Giudice dell'opposizione a precetto in ogni caso non può svolgere attività valutativa in ordine al contenuto del titolo: nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento “(Cass. 1996 n. 10650; Cass. 2002 n. 12901) .
Da ultimo Cass. Ordinanza 22090/21 in motivazione: “stante la già rilevata correttezza del principio di diritto posto dalla corte di appello a fondamento della sua decisione, per cui
«in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione» (si tratta di principio di diritto pacifico sia in dottrina che nella costante giurisprudenza di questa Corte, mai contraddetto: cfr. ex multis: Cass., Sez.
3, Sentenza n. 1181 del 18/02/1980, Rv. 404670 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26089 del
30/11/2005, Rv. 585846 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
17903 del 18/10/2012, Rv. 624321 - 01)”
2.2-Tanto chiarito, nel merito , l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato da è fondata e va accolta. Controparte_2
Sulla base degli atti risulta che parte convenuta opposta ha agito in monitorio per la somma di €. 10.125,97 a titolo di sorte capitale sulla base del decreto ingiuntivo n. 187/2024, che prevede espressamente che qualora non intervenga opposizione , esso decreto diventa esecutivo.
Ciò di per sé significa che ab origine il decreto non era dotato di provvisoria esecutività ex art. 642 cpc , quindi sarebbe divenuto esecutivo solo in mancanza di opposizione (oppure ove il giudice dell'opposizione attribuisca l'esecutività ex art. 648 c.p.c. ma non è questo il caso).
Ai fini della esistenza e pendenza di una opposizione al decreto ingiuntivo in relazione alla decorrenza dei 40 gg., non è fondato quanto sostento da parte opposta ovvero che il precetto è stato notificato oltre 40 giorni rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo quindi ben oltre lo spirare del predetto termine e che nelle more non sarebbe intervenuta opposizione , e che alcuna annotazione risultava nel fascicolo telematico del monitorio.
Sulla base della produzione documentale di parte opposta (all. denominato “estratto fascicolo monitorio”)) risulta la richiesta di esecutorietà da parte di “ma vi è Controparte_2 opposizione regolarmente iscritta al n. 1132/2024”
Dalle risultanze documentali da ritenersi incontestate poiché prodotte da entrambe le parti ex art. 115 c.p.c. risulta :
a.- la richiesta di esecutorietà da parte della società creditrice. Trattasi di attestazione rilasciata dallo stesso Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il quale accertata la mancanza di opposizione , dichiara il titolo esecutivo. L'annotazione suddetta fa riferimento alla richiesta ma non alla concessione dell'esecutorietà e l'annotazione della pendenza dell'opposizione conferma, che al decreto non è stata concessa l'esecutività , pertanto non è titolo idoneo a sostenere il precetto che prelude la successiva fase esecutiva, nel quale peraltro deve essere indicata la data del conseguimento dell'esecutorietà che è cosa ben diversa dall'apposizione della formula esecutiva , oramai eliminata a seguito dell'introduzione della riforma Cartabia a decorrere dal 28 febbraio 2023.
b.- La pendenza dell'opposizione e la tempestività della stessa proposta da Parte_1
[...
deve essere accertata e valutata alla luce delle riforme introdotte di recente. Per
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace non è più previsto l'atto di citazione, bensì quale unico atto ammissibile il ricorso semplificato ex articolo 361 e 281 decies codice di procedura civile. Tanto risulta documentato in casu unitamente al provvedimento di fissazione e la notifica avvenuta l'1/7/2024.
La tempestività dell'opposizione deve essere vagliata in relazione alla previsione dell'art. 645 cpc che fa riferimento all'opposizione “proposta” nel termine di quaranta giorni;
trattandosi di ricorso semplificato ex articolo 361 e 281 decies , il termine si considera rispettato in relazione alla data di deposito del ricorso. Sulla base degli atti il ricorso in opposizione risulta essere tempestivo.
Pertanto a fronte della notifica del provvedimento monitorio, l'opposizione è stata correttamente incardinata e proposta nel termine dei 40 gg anche se notificata successivamente ma nel termine previsto dal gdp. La valutazione della tempestività comporta un necessario coordinamento tra l'art. 645 cpc e gli artt. 361 e 281 decies cpc considerato altresì che il provvedimento di fissazione potrebbe essere depositato dopo i 40 giorni , pertanto ciò che rileva
è il deposito del ricorso.
In conclusione deve ritenersi che il decreto ingiuntivo n.187/2024 è stato validamente e tempestivamente opposto, pertanto lo stesso e la pretesa creditoria ivi prevista non sono definitivi ma oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. La non definitività del provvedimento comporta la mancanza di esecutività e la inidoneità dello stesso a fondare una eventuale azione esecutiva nonché ad essere sotteso all'intimazione di cui all'atto di precetto opposto.
3.- Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto deve essere Controparte_4 condannata al pagamento delle spese e competenze della presente fase che si liquidano senso i parametri vigenti con esclusione della fase istruttoria atteso che trattasi di causa documentale e si liquidano come segue, valori minimi in assenza di questioni di particolare rilevo: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 in totale € 1.700,00 per onorari ed € 145,50 per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge, da corrispondere all'Avv. Antonio Ruva distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1.- previo accertamento della mancanza di titolo dotato di esecutività, accoglie l'opposizione proposta da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1 2.- per lo effetto dichiara la nullità del precetto notificato in data 27.06.2024 da
, con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma Controparte_2 di €. 10.125,97 a titolo di sorte capitale liquidata in decreto ingiuntivo n° 187/2024, nei confronti de Parte_1
3.- condanna al pagamento delle spese e competenze della presente Controparte_4 fase che si liquidano senso i parametri vigenti con esclusione della fase istruttoria atteso che trattasi di causa documentale e si liquidano come segue, valori minimi in assenza di questioni di particolare rilevo: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; Fase decisionale, valore minimo: €
851,00 in totale € 1.700,00 per onorari ed € 145,50 per spese vive, oltre spese gen, iva e cpa come per legge, da corrispondere all'Avv. Antonio Ruva distrattario.
Locri, lì 14.4.2025
Provvedimento redatto tramite consolle del magistrato
Il Giudice on.
Dr.ssa Giuliana M. R. Ranieri