TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 995/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
15.5.2024
da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dagli Avv.ti REGAZZO ROSSANA e BRAVIN DINO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo loro studio in Mestre (VE), Via Mestrina
n. 77,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– contumace -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
– contumace -
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, in solido tra loro o disgiuntamente,
per i titoli di cui in narrativa, le seguenti somme lorde:
Quanto a CP_1
€ 7.791,96, in favore di;
Pt_1
Pt_
€ 3.716,78, in favore di;
€ 32.247,43, in favore di;
Pt_3
Quanto ad CP_2
€ 6.811,65, in favore di;
Pt_1
Pt_
€ 1.635,35, in favore di;
€ 25.784,01, in favore di;
Pt_3
ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero essere ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge.
2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii. Quanto
alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%
prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma
1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
3) Sentenza esecutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti esponevano di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_2
alcuni dei quali per effetto del subentro di detta società a per effetto di affitto di CP_1
ramo di azienda intercorso tra le due società dall'1.6.2016, e poi con a seguito CP_1
della retrocessione del ramo di azienda in data 6.11.2023, nell'ambito di lavorazioni effettuate in regime di subfornitura per conto di Speedline, e che il rapporto di lavoro era per tutti cessato per licenziamento in data 9.11.2023. Lamentavano il mancato pagamento delle retribuzioni maturate dal 7 al 9 novembre 2023, dei ratei tredicesima mensilità del
2 2023, dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, dell'indennità di mancato preavviso ed il TFR maturato fino alla cessazione del rapporto. Agivano dunque in giudizio nei confronti di ed al fine di ottenerne la condanna al CP_1 CP_2
pagamento dei crediti maturati nei periodi nei rispettivi periodi di competenza e quanto a anche per il periodo pregresso alla retrocessione tenuto conto della responsabilità CP_1
solidale di cui all'art. 2112 c.c., oltre che nei confronti di Speedline ex art. 29 D.Lgs.
279/03 per i crediti aventi natura strettamente retributiva.
2. Nella contumacia di ed si costituiva in giudizio Speedline, negando CP_1 CP_2
fondatezza alle pretese avversarie.
3. All'udienza dell'11.12.2024 veniva dichiarata l'interruzione parziale del giudizio in relazione alle domande nei confronti di Speedline, attesa dichiarazione di insolvenza con nomina del commissario straordinario propedeutica alla amministrazione straordinaria,
alla luce del disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 270/99 e dell'art. 143 co. 3 del D.Lgs. 14/19.
4. La causa proseguiva in relazione alle società contumaci per pervenire in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
5. La documentazione in atti conferma quanto dedotto in ricorso a proposito dell'affitto di ramo di azienda da parte di rispetto a dall'1.6.2016 e la successiva CP_2 CP_1
retrocessione dell'azienda dal 7.11.2023, date di assunzione e qualifiche e licenziamento dei ricorrenti.
6. Risultano conseguenti ai rapporti di lavoro ed alla cessazione degli stessi i crediti azionati in giudizio dai ricorrenti, ovvero: retribuzioni maturate dal 7 al 9 novembre 2023, ratei di tredicesima mensilità del 2023, indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti,
indennità di mancato preavviso e TFR, quantificati in ricorso sulla base dei dati indicati nelle rispettive buste paga e delle previsioni del CCNL (quanto al preavviso).
7. Spettava ai datori di lavoro dimostrare, costituendosi in giudizio ed offrendo idonea prova, di aver adempiuto ai crediti in questione.
3 8. Tenuto conto che dei crediti maturati nel corso del rapporto con risponde in solido CP_2
Q & Q per effetto della retrocessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., che del TFR
complessivo (stante la sostanziale coincidenza tra data di retrocessione dell'azienda a Q
& Q e cessazione dei rapporti di lavoro) rispondono in solido e Q & Q (Cass., CP_2
11479/13; Cass., 164/16) e che la sola Q & Q debba rispondere per le mancate retribuzioni dal 7 al 9 novembre 2023 e per l'indennità di mancato preavviso, ne consegue che debba essere emessa condanna:
- in relazione al ricorrente , di Q & Q ed in solido tra loro per importo di Pt_1 CP_2
€ 6.811,65, di cui € 3.751,01 a titolo di TFR, e della sola Q & Q per importo di € 980,31
(di cui € 322,68 a titolo di ultime retribuzioni ed € 657,63 a titolo di indennità di mancato preavviso);
- in relazione al ricorrente , di Q & Q ed in solido tra loro per importo di € Pt_2 CP_2
1.294,91, e della sola Q & Q per importo di € 2.385,87 (di cui € 340,44 a titolo di ultime retribuzioni ed € 2.081,43 a titolo di indennità di mancato preavviso);
- in relazione al ricorrente , di Q & Q ed in solido tra loro per importo di € Pt_3 CP_2
25.784,01, di cui € 23.262,18 a titolo di TFR e della sola Q & Q per importo di € 6.463,42
(di cui € 396,89 a titolo di ultime retribuzioni ed € 6.066,53 a titolo di indennità di mancato preavviso);
gli importi a titolo di capitale andranno maggiorati di rivalutazione secondo indici ISTAT
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori dei ricorrenti che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna:
- in relazione al ricorrente , Q & Q ed in solido tra loro per importo di € Pt_1 CP_2
6.811,65, di cui € 3.751,01 a titolo di TFR, e la sola Q & Q per importo di € 980,31 (di
4 cui € 322,68 a titolo di ultime retribuzioni ed € 657,63 a titolo di indennità di mancato preavviso);
- in relazione al ricorrente , Q & Q ed in solido tra loro per importo di € Pt_2 CP_2
1.294,91, e la sola Q & Q per importo di € 2.385,87 (di cui € 340,44 a titolo di ultime retribuzioni ed € 2.081,43 a titolo di indennità di mancato preavviso);
- in relazione al ricorrente , Q & Q ed in solido tra loro per importo di € Pt_3 CP_2
25.784,01, di cui € 23.262,18 a titolo di TFR e la sola Q & Q per importo di € 6.463,42
(di cui € 396,89 a titolo di ultime retribuzioni ed € 6.066,53 a titolo di indennità di mancato preavviso);
gli importi a titolo di capitale andranno maggiorati di rivalutazione secondo indici ISTAT
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì le società convenute in solido tra loro a rifondere ai procuratori dei ricorrenti
– che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi 4.000,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
5