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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 22/02/2023
da
C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Roma (RM), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Bruno
Chiarantano del Foro di Velletri e dall'Avv. Lucia Nanni del Foro di Velletri,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Chiarantano sito in Genzano di
Roma, Via Colle Fiorito, n. 2, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro C.F. nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bregalanti del Foro di Cremona e dall'Avv.
Stefano Zerilli del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Zerilli sito in Piacenza, Via Santa Franca, n. 7/A, in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., depositata in data 6.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.2.2023 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio concordatario in Albano LE (RM) in data
18.7.2011, matrimonio dal quale erano nate le figlie (il 18.12.2012) e le gemelline Per_1
e (il 24.4.2019). Per_2 Per_3
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva che nel corso della convivenza matrimoniale aveva seguito il marito nei suoi continui trasferimenti lavorativi che l'avevano portata a vivere, nel corso degli anni, in diverse città costringendola a lasciare il suo paese di origine ed i suoi familiari. La ricorrente rappresentava inoltre di essersi sempre occupata esclusivamente della famiglia e della cura delle tre figlie minori, tutte di tenera età, consentendo al marito di dedicarsi al lavoro e alla sua crescita professionale quale libero professionista consulente dei sistemi telematici. In particolare, la stessa precisava che nell'ottobre 2022 il marito abbandonava la casa coniugale avendo da tempo iniziato una relazione sentimentale con un'altra donna, tenendo successivamente condotte di disinteresse verso la famiglia (anche quando la moglie si era trovata ad affrontare un grave problema di salute), oltre che verbalmente e psicologicamente aggressive.
Sulla base di tali motivi la ricorrente insisteva sulla richiesta di separazione personale con addebito al marito, chiedendo inoltre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la stessa e richiesta di autorizzazione a trasferirsi nella sua città di origine, Genzano di Roma, con le figlie minori. Chiedeva altresì la previsione dell'obbligo in capo al padre di versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo mensile di euro 3.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre ad un assegno mensile di euro 1.000,00 a favore della stessa ricorrente, con condanna del resistente al risarcimento dei danni per i comportamenti illeciti dallo stesso tenuti contrari ai doveri coniugali.
Con comparsa di costituzione depositata in data 2.5.2023 si costituiva in giudizio il resistente contestando la ricostruzione della ricorrente, chiedendo, in particolare, il rigetto della domanda di addebito formulata dalla stessa, oltre che della richiesta di trasferimento delle figlie a Genzano di Roma.
All'udienza presidenziale dell'8.5.2023 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori, di tal che, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti. La ricorrente confermava il ricorso e dichiarava di voler tornare nel suo paese di origine potendo contare sui suoi familiari per la gestione delle minori, avendo trovato una soluzione abitativa dove trasferirsi oltre all'opportunità di un lavoro come impiegata part-time. Il resistente si riportava alla comparsa di costituzione, rendendosi disponibile ad esprimere l'assenso al trasferimento della moglie con le minori nel suo paese di origine a Genzano di Roma e a pagare euro 800,00 a titolo di contributo ordinario a favore delle figlie dovendo far fronte ad altri consistenti esborsi economici.
Il Presidente di sezione delegato, su richiesta delle parti, disponeva rinvio ad un'altra udienza per comparizione personale delle stesse con termine per deposito di note al fine di verificare la possibilità di trovare un accordo sulle condizioni di separazione dando atto che, nelle more, il resistente avrebbe provveduto a versare la somma di euro
800,00 mensili per il mantenimento delle tre figlie.
Alla successiva udienza del 6.6.2023 (svoltasi nelle forme dell'udienza a trattazione scritta), a fronte delle nuove istanze formulate dalle parti e alla luce del mancato accordo, veniva disposto ulteriore rinvio per comparizione personale delle parti al fine di sentirle in ordine alle questioni controverse.
All'udienza dell'11.7.2023 compariva personalmente la sola parte ricorrente assistita dai suoi Difensori mentre compariva il Difensore del resistente, che dichiarava di rinunciare al mandato difensivo non essendo più in grado di conferire con il suo assistito, che pure era a conoscenza dell'udienza.
Con ordinanza in data 18.7.2023 venivano pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e così: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati disponendo l'affidamento condiviso delle tre figlie minori ad entrambi i genitori con residenza abituale presso la madre a Genzano di Roma, con facoltà di frequentare liberamente il padre, autorizzando, in ogni caso, la madre a trasferirsi unitamente alle figlie a Genzano di Roma. Veniva posto a carico del padre il versamento di un assegno mensile di euro 1.500,00, quale contributo per il mantenimento delle figlie (euro 500,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse.
Rimesse pertanto le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 9.11.2023 compariva parte ricorrente personalmente assistita dal proprio Difensore mentre compariva il Difensore del resistente che depositava rinuncia al mandato difensivo dando atto di aver provveduto a darne comunicazione al suo assistito a mezzo plico raccomandato. Alla stessa udienza, su domanda della ricorrente di pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, domanda sulla quale il Difensore del resistente si rimetteva a giustizia, precisate le conclusioni ad opera di parte ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termini di giorni 30 per eventuale deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza non definitiva in data 6-12.02.2024 veniva pertanto dichiarata la separazione personale dei coniugi, mentre, con ordinanza in pari data, veniva rimessa la causa in istruttoria per l'ulteriore trattazione ed istruzione in merito all'addebito della separazione ed alle questioni relative alle condizioni della separazione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinvio della causa all'udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie.
Nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate dalla sola parte ricorrente, la stessa deduceva che il signor non provvedeva al mantenimento CP_1
della prole, motivo per cui aveva sporto querela nei suoi confronti, disinteressandosi delle figlie e non esercitando in alcun modo già da diverso tempo il diritto di visita, nonostante la signora avesse sempre cercato di agevolare la frequentazione padre-figlie. Pt_1
Precisava altresì che la condotta del padre veniva percepita dalle figlie come una forma di abbandono, ingenerando nelle stesse un'instabilità emotiva. Evidenziava, dunque, di occuparsi in via esclusiva delle figlie con il sostegno della sua famiglia di origine, la quale cercava di colmare ogni loro mancanza, anche affettiva, e precisava di aver iniziato a svolgere un'attività lavorativa part-time nel mese di agosto 2023, incrementando nel frattempo il suo orario lavorativo al fine di percepire un maggior reddito. La ricorrente, a parziale precisazione ed integrazione delle conclusioni già rassegnate nella memoria integrativa, chiedeva pertanto di sentire disporre l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori alla madre, con collocamento e residenza prevalente delle stesse presso la residenza materna sita in Genzano di Roma, con diritto di visita del padre in forma protetta e contributo da porre a carico del padre per il mantenimento delle figlie minori pari ad
Euro 3.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive, conformemente al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Piacenza.
Infine, domandava la condanna del resistente al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a causa dei comportamenti illeciti dallo stesso posti in essere contrari ai doveri coniugali, da quantificarsi in Euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
All'udienza del 6.6.2024 compariva solo il Difensore di parte ricorrente, che insisteva per la modifica dei provvedimenti presidenziali in ordine al regime di affidamento delle figlie minori posto che da luglio 2023 il signor non vedeva CP_1
e non si interessava in alcun modo delle figlie e da dicembre 2022 non versava alcunché per il loro mantenimento, tanto che la ricorrente aveva sporto denuncia nei suoi confronti a cui era seguita l'emissione, in data 8.5.2024, di un decreto penale di condanna nei confronti del resistente. Alla stessa udienza, alla luce della situazione di grave disinteresse ed incapacità genitoriale in capo al padre nei confronti delle figlie minori, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali pronunciati con ordinanza in data 18.7.2023, veniva pertanto disposto l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori alla madre con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre solo previo accordo con la madre, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2024, avendo parte ricorrente precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso – già emessa in data 6-12.02.2024 sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi e – si tratta di Parte_1 Controparte_1
decidere in merito alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente ed alle condizioni di separazione.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, la stessa merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al resistente della dissoluzione della comunione coniugale.
Al riguardo, nel caso di specie, rileva evidenziare che il resistente nei propri originari scritti difensivi si limita a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti così come operata dalla ricorrente, mancando però - a seguito della rinuncia al mandato dei suoi Difensori ancor prima della pronuncia di sentenza non definitiva di separazione - di costituirsi in giudizio con nuovo Difensore.
La ricorrente fonda la domanda di addebito riconducendo il fallimento dell'unione alla condotta adottata dal marito durante la convivenza matrimoniale, contestandogli, in particolare, di aver abbandonato la casa familiare dopo aver iniziato una relazione sentimentale con un'altra donna, disinteressandosi successivamente delle sorti della famiglia (anche quando la moglie si era trovata ad affrontare un grave problema di salute) ed adottando atteggiamenti verbalmente e psicologicamente aggressivi.
Al riguardo, com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
In linea generale e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante,
Cass. sez. I, 30.4.2024, n. 11631; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414; Cass. sez. un.,
9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713). Infatti, “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., sez. VI-I,
27.01.2014, n. 1696).
Al riguardo, quanto alla violazione dell'obbligo alla fedeltà di cui all'art. 143 c.c., la Suprema Corte ha chiarito che, in linea generale, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, costituendo una violazione particolarmente grave, salvo il caso in cui all'esito di un'indagine rigorosa e di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, si accerti che l'infedeltà non abbia costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendo quest'ultima sorta anteriormente all'accertata infedeltà, in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile ed in un ambiente caratterizzato da una convivenza solo nominale e formale (Cass. civ., sez. I, 29.04.2024,
n. 11394). Si è pertanto affermato che grava sulla parte richiedente l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta costituente inosservanza dell'obbligo di fedeltà
e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, considerato peraltro che l'asserita mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso, mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto (Cass. civ., sez. I, 18.04.2024, n.
10489).
Ciò posto, nella specie, rileva in primo luogo evidenziare che, a fronte della precisa ricostruzione della ricorrente in merito ai motivi della separazione e ad un'iniziale difesa di parte resistente del tutto generica, non circostanziata e priva di alcun supporto probatorio, sulla base delle risultanze che emergono dagli atti, deve ritenersi accertato che ha interrotto la convivenza familiare, lasciando definitivamente la CP_1
famiglia, con tre bambine in tenerissima età, in un quadro in cui è univocamente presumibile che avesse in corso una relazione extraconiugale, come peraltro si desume dalle dichiarazioni rese dallo stesso resistente, che, comparso personalmente all'udienza presidenziale dell'8.5.2023, oltre a non contestare espressamente di aver intrattenuto una relazione sentimentale con altra donna in costanza di matrimonio, ha confermato di convivere già in quella data a Cremona con “un'altra persona”.
Ne consegue che le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla presunta relazione extraconiugale intrattenuta dal marito che aveva dato causa all'abbandono della casa familiare da parte del resistente, e dunque alla separazione, oltre a non essere contrastate da elementi di segno contrario, sono del tutto in linea e logicamente coerenti con la circostanza che l'allontanamento dalla casa familiare del resistente s'inserisce in un progetto di vita matrimoniale che aveva portato i coniugi a stabilirsi, per le esigenze di spostamento lavorativo del marito, lontano dai luoghi d'origine e precisamente in provincia di Piacenza, ivi acquistando la casa di residenza della famiglia, che man mano si accresceva, dopo la nascita della prima figlia a Roma, con la nascita delle altre due gemelline, nel 2019 a Piacenza, progetto di vita matrimoniale che veniva così interrotto per ragioni imputabili al resistente che già da prima dell'udienza presidenziale, si era trasferito a vivere a Cremona con altra donna.
Nel contempo, non può dubitarsi che i presupposti per l'addebito della separazione possano ricondursi alla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, nonché di solidarietà e collaborazione nell'interesse della famiglia, che fondano la convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie, rileva considerare come dalla risultanze processuali sia emerso come in seguito al suo allontanamento dalla casa familiare e anche dopo la CP_1
pronuncia dei provvedimenti presidenziali, abbia mancato di adempiere con regolarità agli obblighi economici di mantenimento. A conferma di ciò, all'udienza del 6.6.2024 il Procuratore di parte ricorrente ha ribadito quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi in ordine alla circostanza che il resistente da dicembre 2022 non versava più alcunché alla moglie per il mantenimento delle figlie, motivo per cui, in data 9.2.2023, la ricorrente sporgeva denuncia nei confronti del resistente, in seguito alla quale il GIP del
Tribunale di Velletri, in data 8.5.2024, emetteva decreto penale di condanna nei confronti di dichiarandolo colpevole per i reati di cui agli artt. 570 co. 2 n. 2 e 570 bis CP_1
c.p. e condannandolo al pagamento di una multa pari ad Euro 4.800,00 (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e decreto penale di condanna in atti).
La ricostruzione che emerge dagli atti del giudizio è allora idonea a riscontrare il quadro descritto dalla ricorrente, in merito alle ragioni che hanno portato alla disgregazione matrimoniale, in considerazione delle condotte tenute dal marito in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio – laddove lo stesso ha abbandonato la casa familiare dopo aver intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio all'insaputa della moglie, ed ha adottato condotte di trascuratezza e disinteresse sia nei confronti della moglie che delle tre piccole figlie, sia sotto il profilo personale sia sotto il profilo economico, lasciando ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento della prole in capo alla ricorrente – così da doversi ritenere che l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia da imputarsi alle condotte del marito, in violazione dei doveri familiari, sia sotto il profilo della violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà e rispetto della persona, sia sotto quello della solidarietà familiare.
Nel caso di specie, ad ulteriore riprova della condotta di trascuratezza e disinteresse tenuta da la ricorrente ha allegato che, dopo aver depositato CP_1
unitamente al marito ricorso congiunto per separazione consensuale, all'udienza del
16.2.2023 fissata per la comparizione delle parti, nessuno era presente per il signor determinando così con la sua condotta processuale l'estinzione del CP_1
procedimento (doc. nn. 5 e 6 fascicolo ricorrente).
Ne consegue che, alla luce di tali univoche risultanze - ed in assenza di elementi di segno contrario tali da giustificare una preesistente intollerabilità della convivenza - non può fondatamente dubitarsi che le condotte tenute dal marito in violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c. rappresentino causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, così da fondare la pronuncia di addebito della separazione al marito. Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
Quanto all'affidamento delle figlie minori (nata il [...]), e Per_1 Per_2
(nate il 24.4.2019), sussistono invero i presupposti per confermare l'affidamento Per_3
delle stesse in via esclusiva alla madre, a conferma delle condizioni stabilite all'udienza del 6.6.2024 a modifica dei provvedimenti presidenziali di cui all'ordinanza del
18.7.2023.
Ed invero, dalle risultanze processuali emergono gravi profili di inadeguatezza della figura paterna, che risulta inaffidabile nel garantire una presenza costante nella vita delle figlie nonché un contributo continuativo al loro mantenimento, lasciando così ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento in capo alla madre, che, per contro, appare genitore adeguato ed attento alle esigenze delle figlie, garantendo loro ogni sostegno, materiale ed affettivo.
Nel quadro descritto, la misura dell'affidamento esclusivo è giustificata dall'esigenza prevalente della tutela delle figlie minori, intesa in funzione del soddisfacimento delle loro imprescindibili esigenze di cura, educazione e crescita serena ed equilibrata, che allo stato solo la madre riesce a garantire, quale unico genitore che si fa carico delle figlie minori oramai da anni, sotto ogni profilo, affettivo e materiale, in un contesto in cui le condotte disfunzionali del padre sono indicative di inadeguatezza in capo a quest'ultimo nell'esercizio della genitorialità.
Con riguardo all'affidamento dei figli minori, infatti, rileva evidenziare che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Pertanto, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando
“il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n.
21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Ne consegue che – in ragione delle circostanze sopra esposte, dovendo la madre ritenersi adeguata al suo ruolo nell'interesse delle figlie minori, a fronte di evidenti profili di inadeguatezza genitoriale del padre, in un quadro in cui lo stesso ha dimostrato completo disinteresse alle sorti della famiglia, continuando a reiterare condotte inadeguate anche a discapito della prole – va confermato l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre in quanto maggiormente rispondente all'interesse delle stesse, con collocazione e residenza abituale presso la madre nell'abitazione sita in Genzano di Roma.
Anche relativamente al regolamento di frequentazione padre-figlie, posto che dalle risultanze processuali è incontestata la circostanza per cui il padre non esercita il diritto di visita oramai da tempo, non mantenendo adeguati contatti con le figlie e disinteressandosene completamente sotto ogni profilo, affettivo e materiale, si ritiene di confermare quanto già disposto all'udienza del 6.6.2024 in ordine alla possibilità per il padre di incontrare le figlie solo previo accordo con la madre, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia.
Quanto al regolamento economico, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter c. 4 c.c. - tenuto conto che la madre nel mese di agosto 2023 è stata assunta presso la società inizialmente con orario di lavoro part-time poi convertito Controparte_2
in orario full-time con conseguente incremento dello stipendio mensile da circa 800,00
Euro a circa 1.500,00 Euro (doc. nn. 5, 6 e 7 fascicolo ricorrente) ed ha allegato di dover sostenere ingenti spese connesse alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle figlie minori (doc. nn.
8-12 fascicolo ricorrente) nonché spese per l'immobile di sua proprietà sito in Caorso (doc. n. 13 fascicolo ricorrente), a fronte del fatto che il resistente risulta svolgere attività lavorativa imprenditoriale da cui, pur avendo lo stesso dedotto di essere titolare di partita IVA, risulta comunque trarre un reddito consistente, come documentato anche dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta agli atti 2022/2021 nella quale si indica un reddito complessivo di Euro 127.221,00, un reddito imponibile pari ad euro
96.879,00, con imposta lorda di Euro 34.828,00, così come anche nella dichiarazione dei redditi 2021/2020 è indicato un reddito complessivo di Euro 93.131,00, un reddito imponibile di Euro 70.019,00, con imposta lorda di Euro 23.378,00 - in un quadro in cui
è accertata la rilevante disparità reddituale e di capacità economica delle parti, non potendo pretendere dalla madre un maggior impegno lavorativo oltre a quello già reperito gravando sulla stessa in via esclusiva gli oneri di accudimento e cura delle tre figlie minori, in tenera età, risulta congruo stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad Euro 1.800,00 (Euro 600,00 per ciascuna figlia), così rideterminato il contributo già previsto nel corso del giudizio, a titolo di mantenimento a favore delle figlie minori, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie minori individuate secondo le linee guida del CNF.
Inoltre, come già rilevato nell'ordinanza del 18.7.2023, giova ribadire che a fronte della rinuncia in tal senso espressa dalla ricorrente alla richiesta di assegno di mantenimento a suo favore nelle note autorizzate depositate in data 30.5.2023, in considerazione dell'avvenuta autorizzazione al trasferimento unitamente alle minori, nulla deve essere in merito disposto.
Quanto infine alla domanda formulata da parte ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione di diritti coniugali da parte del coniuge, rileva considerare che la stessa, pur se scaturente dalle medesime ragioni che sorreggono la domanda di addebito, vertendosi in procedimento introdotto prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, deve dichiararsi inammissibile, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass. civ., sez. I, 8.9.2014, n. 18870).
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove si evidenziano, in particolare, le gravi violazioni che hanno motivato l'addebito della separazione al resistente, il quale si è sottratto da tempo ad ogni obbligo familiare, ciò che ha giustificato l'affidamento esclusivo delle figlie minore alla madre – deve essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Già dichiarata con sentenza in data 6-12.02.2024 la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
Controparte_1
Quanto alle condizioni di separazione:
1. Conferma l'affidamento esclusivo delle tre figlie minori alla madre con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre solo previo accordo con la madre, in presenza della stessa o di persona di sua fiducia;
2. Pone a carico di il versamento di un assegno mensile di Controparte_1
Euro 1.800,00, quale contributo per il mantenimento delle figlie (Euro 600,00 per ciascuna figlia), da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Pone a carico del padre il versamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie minori, individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
- Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente;
- Condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese gen. 15%,
IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 18 marzo 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti