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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Patrizia Medica Giudice
L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2254/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Montesilvano (PE) Parte_1 C.F._1 al C.so Umberto I n. 188, presso lo studio dell'avv. Nisla Forcucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara (PE) al Controparte_1 C.F._2
C.so V. Emanuele II° n. 59, presso lo studio dell'avv. Giulio Fierini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1) In data 01.9.2012 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il resistente Parte_1
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Bussi sul Tirino Controparte_1
(PE) in data 21.10.2022, atto n. 6, Parte II, Serie A, anno 2012, dalla cui unione nascevano Persona_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] l'[...].
[...] Persona_2
2) In data 23.2.2023 veniva omologata la separazione personale dei coniugi con decreto del Tribunale di Pescara
3) Con ricorso presentato in data 19.07.2024 chiedeva in via preliminare l'adozione di Parte_1
provvedimenti indifferibili ed urgenti e in via principale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con affidamento esclusivo delle figlie minori e Controparte_1
collocamento presso la stessa, con conferma del contributo al mantenimento delle figlie minori in capo al nella somma di € 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. CP_1
4) Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.8.2024 nella quale chiedeva il rigetto della richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti avanzata dalla ricorrente ed aderiva alle ulteriori domande, chiedendo tuttavia di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e proponendo un piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
5) All'udienza del 19.03.2025 le parti raggiungevano un accordo per la regolamentazione delle condizioni di divorzio, sulla base della perizia della CTU dott.ssa nominata nel Persona_3
sub-procedimento cautelare estinto in data 5.3.2025, alle seguenti condizioni:
“1) le figlie e continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2) le bimbe rimarranno collocate prevalentemente presso la madre;
3) i diritti di visita rimarranno allineati a quelli vigenti: due pomeriggi non consecutivi della settimana
(attualmente stabiliti in accordo tra i genitori al lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle 21), da individuare ogni anno entro il 15 settembre congiuntamente a seconda degli impegni sportivi, sociali e scolastici di e e lavorativi del padre (e della madre se in futuro occupata) dalle 18 alle Per_1 Per_2
21, cena compresa;
a settimane alterne dalle 9.30 del sabato alle 21 della domenica, cena compresa;
per le vacanze estive: 15 giorni da frazionare in due periodi tra il 1 luglio e l'8 settembre (dal compimento dei 10 anni della figlia minore, anche consecutivi), come per la madre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze natalizie ad anni alterni dalle 9 del 23.12 alle 12 del 30/12
o dalle 12 del 30/12 alle 12 del 6/01, possibilmente facendo attenzione che nella prima settimana le bambine trascorrano o la Vigilia o il giorno di Natale con l'altro genitore, così come nella seconda settimana, il giorno di Fine anno o quello del Capodanno;
per quanto concerne le vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo; per quanto riguarda i compleanni
pagina 2 di 4 delle bambine, ad anni alterni o possibilmente assieme all'altro genitore almeno per il taglio della torta;
compleanni dei genitori ( se possibile poiché entrambi nati nei mesi estivi, potrebbero quindi crearsi problemi con i giorni delle vacanze programmati;
festa del papà e festa della mamma con il genitore “festeggiato”; festività rosse alternativamente sempre 9.30-21, cena compresa. In caso di malattia o indisposizione delle bimbe vale la regola del buon senso. In aggiunta, il padre potrà disporre di un giorno al mese, nei giorni feriali, dalle 18 alle 21 con cena, da dedicare alternativamente a una delle figlie, per trascorrere maggiormente del tempo con o con Per_1 Per_2
a seconda delle peculiarità di ciascuna delle due bambine. Tale occasione dovrà essere cercata dal sig. e proposta almeno una settimana prima alla madre, tenendo conto anche dei suoi CP_1
programmi;
4) la telefonata della buonanotte, dovrà avvenire in una fascia oraria inclusa tra le 20 e le 21, evitando la modalità “vivavoce” e lasciando alle bambine quel margine di libertà di cui potranno avvantaggiarsi;
5) il papà dovrà integrarsi maggiormente nella vita sociale ed interiore delle bimbe, proponendo alle bimbe stimolanti esperienze di svago, socializzazione, ricreative e formative che devono essere individuate a partire dai bisogni delle bambine;
6) sia che (quando intraprenderà la scuola primaria), coinvolgeranno maggiormente il Per_1 Per_2
padre nei loro progressi scolastici, portando a casa dello stesso, il libro di lettura o i quaderni con i compiti svolti o da ultimare. A tal uopo i genitori dovranno informarsi reciprocamente sul da farsi;
7) è auspicabile che e dormano nei propri letti, evitando di favorire il dormire assieme Per_1 Per_2
al genitore nel letto matrimoniale;
8) è opportuno che i nonni materni facciano un passo indietro, essendo essi stessi portatori di pensieri negativi sulla figura paterna. In particolare, la loro presenza durante le partite di calcio domenicali di
coincidenti con i diritti di visita del padre, come già accaduto, risulta essere ulteriore fonte di Per_1
tensione per le bambine. A tal proposito deve essere evitata la presenza automatica della madre e dei nonni nei giorni di competenza paterna, valutando come opportuno che gli stessi chiedano al sig.
[...]
di poter presenziare per occasioni più importanti;
CP_1
9) sarebbe auspicabile che tutta la famiglia, possa condividere le esperienze di e , con Per_1 Per_2
soddisfazione comune;
10) si raccomanda maggiore flessibilità nell'organizzazione del tempo delle bambine tra madre e Per padre (festività del compleanno del fratello , cambio di orari, di giorni ecc…). Qualora il sig.
[...]
fosse impossibilitato o faccia ritardo, per ciò che concerne gli orari o i suoi diritti di visita, CP_1 avvisi per tempo la sig.ra scusandosi per l'inconveniente.” Parte_1
pagina 3 di 4 6) Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del
Tribunale di Pescara del 23.2.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione. Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7) Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori e non contrarie a norme imperative.
8) Le spese di lite, atteso l'esito concordato della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bussi sul Tirino (PE) il
1.09.2012 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del comune di Bussi sul Tirino, atto n. 6, Parte II, S. A, anno 2012, alle condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
4) spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Pescara, 1.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente
Patrizia Medica Giudice
L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2254/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Montesilvano (PE) Parte_1 C.F._1 al C.so Umberto I n. 188, presso lo studio dell'avv. Nisla Forcucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara (PE) al Controparte_1 C.F._2
C.so V. Emanuele II° n. 59, presso lo studio dell'avv. Giulio Fierini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 1) In data 01.9.2012 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il resistente Parte_1
come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Bussi sul Tirino Controparte_1
(PE) in data 21.10.2022, atto n. 6, Parte II, Serie A, anno 2012, dalla cui unione nascevano Persona_1
nata a [...] il [...] e nata a [...] l'[...].
[...] Persona_2
2) In data 23.2.2023 veniva omologata la separazione personale dei coniugi con decreto del Tribunale di Pescara
3) Con ricorso presentato in data 19.07.2024 chiedeva in via preliminare l'adozione di Parte_1
provvedimenti indifferibili ed urgenti e in via principale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con affidamento esclusivo delle figlie minori e Controparte_1
collocamento presso la stessa, con conferma del contributo al mantenimento delle figlie minori in capo al nella somma di € 500,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. CP_1
4) Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.8.2024 nella quale chiedeva il rigetto della richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti avanzata dalla ricorrente ed aderiva alle ulteriori domande, chiedendo tuttavia di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e proponendo un piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
5) All'udienza del 19.03.2025 le parti raggiungevano un accordo per la regolamentazione delle condizioni di divorzio, sulla base della perizia della CTU dott.ssa nominata nel Persona_3
sub-procedimento cautelare estinto in data 5.3.2025, alle seguenti condizioni:
“1) le figlie e continueranno ad essere affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2) le bimbe rimarranno collocate prevalentemente presso la madre;
3) i diritti di visita rimarranno allineati a quelli vigenti: due pomeriggi non consecutivi della settimana
(attualmente stabiliti in accordo tra i genitori al lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle 21), da individuare ogni anno entro il 15 settembre congiuntamente a seconda degli impegni sportivi, sociali e scolastici di e e lavorativi del padre (e della madre se in futuro occupata) dalle 18 alle Per_1 Per_2
21, cena compresa;
a settimane alterne dalle 9.30 del sabato alle 21 della domenica, cena compresa;
per le vacanze estive: 15 giorni da frazionare in due periodi tra il 1 luglio e l'8 settembre (dal compimento dei 10 anni della figlia minore, anche consecutivi), come per la madre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze natalizie ad anni alterni dalle 9 del 23.12 alle 12 del 30/12
o dalle 12 del 30/12 alle 12 del 6/01, possibilmente facendo attenzione che nella prima settimana le bambine trascorrano o la Vigilia o il giorno di Natale con l'altro genitore, così come nella seconda settimana, il giorno di Fine anno o quello del Capodanno;
per quanto concerne le vacanze pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del lunedì dell'Angelo; per quanto riguarda i compleanni
pagina 2 di 4 delle bambine, ad anni alterni o possibilmente assieme all'altro genitore almeno per il taglio della torta;
compleanni dei genitori ( se possibile poiché entrambi nati nei mesi estivi, potrebbero quindi crearsi problemi con i giorni delle vacanze programmati;
festa del papà e festa della mamma con il genitore “festeggiato”; festività rosse alternativamente sempre 9.30-21, cena compresa. In caso di malattia o indisposizione delle bimbe vale la regola del buon senso. In aggiunta, il padre potrà disporre di un giorno al mese, nei giorni feriali, dalle 18 alle 21 con cena, da dedicare alternativamente a una delle figlie, per trascorrere maggiormente del tempo con o con Per_1 Per_2
a seconda delle peculiarità di ciascuna delle due bambine. Tale occasione dovrà essere cercata dal sig. e proposta almeno una settimana prima alla madre, tenendo conto anche dei suoi CP_1
programmi;
4) la telefonata della buonanotte, dovrà avvenire in una fascia oraria inclusa tra le 20 e le 21, evitando la modalità “vivavoce” e lasciando alle bambine quel margine di libertà di cui potranno avvantaggiarsi;
5) il papà dovrà integrarsi maggiormente nella vita sociale ed interiore delle bimbe, proponendo alle bimbe stimolanti esperienze di svago, socializzazione, ricreative e formative che devono essere individuate a partire dai bisogni delle bambine;
6) sia che (quando intraprenderà la scuola primaria), coinvolgeranno maggiormente il Per_1 Per_2
padre nei loro progressi scolastici, portando a casa dello stesso, il libro di lettura o i quaderni con i compiti svolti o da ultimare. A tal uopo i genitori dovranno informarsi reciprocamente sul da farsi;
7) è auspicabile che e dormano nei propri letti, evitando di favorire il dormire assieme Per_1 Per_2
al genitore nel letto matrimoniale;
8) è opportuno che i nonni materni facciano un passo indietro, essendo essi stessi portatori di pensieri negativi sulla figura paterna. In particolare, la loro presenza durante le partite di calcio domenicali di
coincidenti con i diritti di visita del padre, come già accaduto, risulta essere ulteriore fonte di Per_1
tensione per le bambine. A tal proposito deve essere evitata la presenza automatica della madre e dei nonni nei giorni di competenza paterna, valutando come opportuno che gli stessi chiedano al sig.
[...]
di poter presenziare per occasioni più importanti;
CP_1
9) sarebbe auspicabile che tutta la famiglia, possa condividere le esperienze di e , con Per_1 Per_2
soddisfazione comune;
10) si raccomanda maggiore flessibilità nell'organizzazione del tempo delle bambine tra madre e Per padre (festività del compleanno del fratello , cambio di orari, di giorni ecc…). Qualora il sig.
[...]
fosse impossibilitato o faccia ritardo, per ciò che concerne gli orari o i suoi diritti di visita, CP_1 avvisi per tempo la sig.ra scusandosi per l'inconveniente.” Parte_1
pagina 3 di 4 6) Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologato l'accordo di tra i coniugi con provvedimento del
Tribunale di Pescara del 23.2.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione. Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7) Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori e non contrarie a norme imperative.
8) Le spese di lite, atteso l'esito concordato della lite, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bussi sul Tirino (PE) il
1.09.2012 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio del comune di Bussi sul Tirino, atto n. 6, Parte II, S. A, anno 2012, alle condizioni concordate tra le parti e riportate nella parte motiva;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
4) spese di ctu, separatamente liquidate, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Pescara, 1.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa. L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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