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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11821 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26347/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
38031/2023 dell'11.10.202, non notificata e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Franzese (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Crispano (NA) alla Via Limitone
31;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Nasti, (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla
Via Acitillo 124;
appellata
NONCHE'
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
appellata contumace
Conclusioni per l'appellante : “In via preliminare dichiarare Parte_1
ammissibile il presente appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. atteso che lo
stesso ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
b) In accoglimento dei motivi di
appello sopra illustrati, disattese le avverse eccezioni e domande, annullare e/o riformare la
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 38031/2023, estensore Dott.ssa Pasqualina
Martone, depositata e resa pubblica in data 11.10.2023, non notificata, resa nella causa inter
partes iscritta al R.G.A.C. con il n. 92617/19 e, per l'effetto: c) Condannare
[...]
al pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo Franzese, quale difensore Controparte_3
antistatario in primo grado, delle spese e competenze di lite relative al giudizio di primo
grado oltre spese generali, IVA e CPA;
d) Con vittoria di spese e competenze di lite relative al
presente grado, oltre spese generali ed accessori di legge, come da specifica nota acclusa, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, avendone
anticipato le spese e non avendo percepito alcun compenso.” Conclusioni per l'appellata : “CONCLUDE per il Controparte_3
rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto oltre che in
diritto; con le spese e le competenze del grado;
- in subordine, nell'ipotesi di suo
accoglimento per la mancata notifica dei verbali presupposti alla cartella da parte dell'Ente
impositore, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
e disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra la ricorrente ed
[...]
per i motivi esposti in narrativa o, comunque, dichiarare il diritto di di CP_1 CP_1
essere tenuta indenne dall'Ente impositore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, l' e la proponendo Controparte_1 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
07120189026954743/0009 del 02.09.2019, nonché avverso la cartella esattoriale n.
07120130098077000/000 alla stessa sottesa, relativa a presunte contravvenzioni al codice della Strada asseritamente commesse nell'anno 2012.
Contestando la regolarità della procedura di riscossione, attesa l'omessa notifica del verbali di accertamento presupposti e della cartella in parola, e lamentando la sopravvenuta prescrizione del credito coattivamente azionato, chiese dichiararsi l'annullamento dell'impugnato atto impositivo con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e competenze di lite. Con la sentenza n. 3738/2025 il Giudice di pace di Napoli– dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – dichiarò inammissibile la domanda del contribuente perché tardivamente proposta, così statuendo. “... la
presente opposizione risultando iscritta a ruolo solo in dala 31/12/19, è da considerasi
tardiva in quanto erano certamente trascorsi i. 30 gg previsti per la opposizione dall'art. 22
della legge 689/1981 dalla notifica della intimazione di pagamento n. 071 2018 9026 9547
43 000 (02/09/2019).”
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello sulla base dei Parte_1
seguenti motivi.
Il contribuente si duole della radicale nullità del pronunciamento impugnato,
laddove il giudice di prime cure ha dichiarato la tardività della opposizione dallo stesso proposta. Nel giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli, avendo il contestato la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per Pt_1
estinzione del credito dovuta a prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione della cartella esattoriale n. 07120130098077000/000
del 02.04.2014 e quella di ricezione della intimazione di pagamento n.
07120220080756284000 del 02.09.2019, la domanda promossa, ad avviso dell'odierno appellante, è da ricondurre nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rimedio che risulta svincolato da qualsiasi termine decadenziale.
Sulla scorta di tali premesse, ha, pertanto, chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata reiterando le eccezioni formulate in primo grado e insistendo per il relativo accoglimento, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto di procedere esecutivamente ai danni dello stesso, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato Controparte_3
la fondatezza del proposto gravame e deducendo la correttezza della sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese di giudizio. Istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 4.12.2025 la causa è
stata posta in decisione.
Venendo al merito della controversia, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per lesione del principio di integrità del contraddittorio.
Orbene, si rileva che il nel giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli, Pt_1
ha dichiarato espressamente di impugnare l'intimazione di pagamneto n.
07120189026954743/0009 del 02.09.2019 e la sottesa cartella esattoriale n.
07120130098077000/000 emessa per il recupero di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada.
Sul punto, la giurisprudenza ravvisa, in generale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di
sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della
stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la
legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa
sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso
l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale
pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (vd. Cass.
civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio
2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n.
24154).
Questo Giudice, che condivide tale approdo, lo ritiene ancor più pregnante nel caso di specie considerando che l'azione, spiegata in primo grado, rappresenta un cumulo di domande. Tra esse figura sia una opposizione recuperatoria, sia un'azione di opposizione all'esecuzione, quale species dell'azione di accertamento negativo.
La prima esige, senza dubbio alcuno, la partecipazione necessaria dell'ente creditore;
la seconda è stata proposta in primo grado sul rilievo che sia occorso un fatto estintivo della pretesa creditoria attesa l'omessa notifica del verbale prodromico, nonché della cartella di pagamento e richiede, necessariamente,
l'evocazione in giudizio dell'ente creditore sostanziale, perché un siffatto accertamento non può avvenire nei soli confronti dell' della riscossione ex CP_4
art. 39 del d.lgs. 112/1999.
Infatti, in aderenza all'intervento chiarificatore da ultimo reso dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7514/2022 il principio,
secondo cui “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal
[...]
per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche Controparte_5
all'invalidità degli atti impositivi presupposti, di poter agire indifferentemente nei confronti
tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia
configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel
concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non
impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la
chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del
28/11/2012)”, riguarda le sole cartelle radicanti in pretese di natura tributaria.
Al contrario, afferma la stessa pronuncia, laddove si tratti di cartelle relative a sanzioni amministrative e/o violazioni al codice della strada, accanto all'indubbia legittimazione passiva dell'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale, si rinviene quella dell'esattore che ha emesso l'atto opposto quale litisconsorte necessario in continuità con il principio su richiamato.
Anche all'indomani della cosiddetta riforma Cartabia, la mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario pretermesso costituisce un'ipotesi di necessaria rimessione al giudice del primo grado.
Pertanto, avendo il giudice di pace di Napoli omesso di rilevare il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso,
( , e di disporre la rinnovazione della citazione, in questo grado Controparte_2 di appello non resta che prendere atto della lesione di detto principio con conseguente rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo giudice,
innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 353, secondo comma, c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni.
Quanto al governo delle spese di lite, va fatta applicazione del principio di diritto costantemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello,
qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il
contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle
spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta
soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (Cassazione
civile, sez. VI , 09/06/2017, n. 14495) e “non anche su quelle del giudizio di primo grado,
che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale
non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cassazione civile , sez.
III , 12/06/2006 , n. 13550).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, quindi, la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 147/2022 alla luce del valore della controversia (fino ad euro 1.100) e dell'effettiva attività
processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria).
Nulla per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in Controparte_2
accoglimento dello stesso, così provvede: a) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità
del contraddittorio;
b) rimette, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice,
innanzi al quale andrà riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
c) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell' , liquidate in Controparte_6
euro 232,00 per compensi professionali, per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) nulla per la parte non costituita.
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26347/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
38031/2023 dell'11.10.202, non notificata e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Franzese (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Crispano (NA) alla Via Limitone
31;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Nasti, (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla
Via Acitillo 124;
appellata
NONCHE'
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
appellata contumace
Conclusioni per l'appellante : “In via preliminare dichiarare Parte_1
ammissibile il presente appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. atteso che lo
stesso ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
b) In accoglimento dei motivi di
appello sopra illustrati, disattese le avverse eccezioni e domande, annullare e/o riformare la
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 38031/2023, estensore Dott.ssa Pasqualina
Martone, depositata e resa pubblica in data 11.10.2023, non notificata, resa nella causa inter
partes iscritta al R.G.A.C. con il n. 92617/19 e, per l'effetto: c) Condannare
[...]
al pagamento in favore dell'Avv. Vincenzo Franzese, quale difensore Controparte_3
antistatario in primo grado, delle spese e competenze di lite relative al giudizio di primo
grado oltre spese generali, IVA e CPA;
d) Con vittoria di spese e competenze di lite relative al
presente grado, oltre spese generali ed accessori di legge, come da specifica nota acclusa, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario, avendone
anticipato le spese e non avendo percepito alcun compenso.” Conclusioni per l'appellata : “CONCLUDE per il Controparte_3
rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto oltre che in
diritto; con le spese e le competenze del grado;
- in subordine, nell'ipotesi di suo
accoglimento per la mancata notifica dei verbali presupposti alla cartella da parte dell'Ente
impositore, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_3
e disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra la ricorrente ed
[...]
per i motivi esposti in narrativa o, comunque, dichiarare il diritto di di CP_1 CP_1
essere tenuta indenne dall'Ente impositore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, l' e la proponendo Controparte_1 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
07120189026954743/0009 del 02.09.2019, nonché avverso la cartella esattoriale n.
07120130098077000/000 alla stessa sottesa, relativa a presunte contravvenzioni al codice della Strada asseritamente commesse nell'anno 2012.
Contestando la regolarità della procedura di riscossione, attesa l'omessa notifica del verbali di accertamento presupposti e della cartella in parola, e lamentando la sopravvenuta prescrizione del credito coattivamente azionato, chiese dichiararsi l'annullamento dell'impugnato atto impositivo con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata, con condanna delle parti convenute al pagamento delle spese e competenze di lite. Con la sentenza n. 3738/2025 il Giudice di pace di Napoli– dopo aver fornito un inquadramento sistematico dell'azione proposta – dichiarò inammissibile la domanda del contribuente perché tardivamente proposta, così statuendo. “... la
presente opposizione risultando iscritta a ruolo solo in dala 31/12/19, è da considerasi
tardiva in quanto erano certamente trascorsi i. 30 gg previsti per la opposizione dall'art. 22
della legge 689/1981 dalla notifica della intimazione di pagamento n. 071 2018 9026 9547
43 000 (02/09/2019).”
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello sulla base dei Parte_1
seguenti motivi.
Il contribuente si duole della radicale nullità del pronunciamento impugnato,
laddove il giudice di prime cure ha dichiarato la tardività della opposizione dallo stesso proposta. Nel giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli, avendo il contestato la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per Pt_1
estinzione del credito dovuta a prescrizione, maturatasi nel periodo compreso tra la presunta data di notificazione della cartella esattoriale n. 07120130098077000/000
del 02.04.2014 e quella di ricezione della intimazione di pagamento n.
07120220080756284000 del 02.09.2019, la domanda promossa, ad avviso dell'odierno appellante, è da ricondurre nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rimedio che risulta svincolato da qualsiasi termine decadenziale.
Sulla scorta di tali premesse, ha, pertanto, chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata reiterando le eccezioni formulate in primo grado e insistendo per il relativo accoglimento, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto di procedere esecutivamente ai danni dello stesso, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato Controparte_3
la fondatezza del proposto gravame e deducendo la correttezza della sentenza impugnata, ne ha chiesto la conferma con vittoria di spese di giudizio. Istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 4.12.2025 la causa è
stata posta in decisione.
Venendo al merito della controversia, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per lesione del principio di integrità del contraddittorio.
Orbene, si rileva che il nel giudizio innanzi al giudice di pace di Napoli, Pt_1
ha dichiarato espressamente di impugnare l'intimazione di pagamneto n.
07120189026954743/0009 del 02.09.2019 e la sottesa cartella esattoriale n.
07120130098077000/000 emessa per il recupero di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada.
Sul punto, la giurisprudenza ravvisa, in generale, un'ipotesi di litisconsorzio necessario: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di
sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della
stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la
legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa
sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso
l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale
pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (vd. Cass.
civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio
2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n.
24154).
Questo Giudice, che condivide tale approdo, lo ritiene ancor più pregnante nel caso di specie considerando che l'azione, spiegata in primo grado, rappresenta un cumulo di domande. Tra esse figura sia una opposizione recuperatoria, sia un'azione di opposizione all'esecuzione, quale species dell'azione di accertamento negativo.
La prima esige, senza dubbio alcuno, la partecipazione necessaria dell'ente creditore;
la seconda è stata proposta in primo grado sul rilievo che sia occorso un fatto estintivo della pretesa creditoria attesa l'omessa notifica del verbale prodromico, nonché della cartella di pagamento e richiede, necessariamente,
l'evocazione in giudizio dell'ente creditore sostanziale, perché un siffatto accertamento non può avvenire nei soli confronti dell' della riscossione ex CP_4
art. 39 del d.lgs. 112/1999.
Infatti, in aderenza all'intervento chiarificatore da ultimo reso dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7514/2022 il principio,
secondo cui “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal
[...]
per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche Controparte_5
all'invalidità degli atti impositivi presupposti, di poter agire indifferentemente nei confronti
tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia
configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel
concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non
impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la
chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del
28/11/2012)”, riguarda le sole cartelle radicanti in pretese di natura tributaria.
Al contrario, afferma la stessa pronuncia, laddove si tratti di cartelle relative a sanzioni amministrative e/o violazioni al codice della strada, accanto all'indubbia legittimazione passiva dell'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale, si rinviene quella dell'esattore che ha emesso l'atto opposto quale litisconsorte necessario in continuità con il principio su richiamato.
Anche all'indomani della cosiddetta riforma Cartabia, la mancata partecipazione al giudizio di primo grado del litisconsorte necessario pretermesso costituisce un'ipotesi di necessaria rimessione al giudice del primo grado.
Pertanto, avendo il giudice di pace di Napoli omesso di rilevare il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso,
( , e di disporre la rinnovazione della citazione, in questo grado Controparte_2 di appello non resta che prendere atto della lesione di detto principio con conseguente rimessione della causa, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo giudice,
innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 353, secondo comma, c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni.
Quanto al governo delle spese di lite, va fatta applicazione del principio di diritto costantemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello,
qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il
contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle
spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta
soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio” (Cassazione
civile, sez. VI , 09/06/2017, n. 14495) e “non anche su quelle del giudizio di primo grado,
che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale
non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata” (Cassazione civile , sez.
III , 12/06/2006 , n. 13550).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, quindi, la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 147/2022 alla luce del valore della controversia (fino ad euro 1.100) e dell'effettiva attività
processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria).
Nulla per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in Controparte_2
accoglimento dello stesso, così provvede: a) dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità
del contraddittorio;
b) rimette, per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice,
innanzi al quale andrà riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
c) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore dell' , liquidate in Controparte_6
euro 232,00 per compensi professionali, per rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) nulla per la parte non costituita.
Napoli, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone