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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Marco Giuseppe GROSSO
all'udienza del 9 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 683 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.09.2000, residente in Monterotondo Marittimo ma elettivamente domiciliata in
Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti. CONVENUTO
OGGETTO: assegno di invalidità civile (fase di opposizione ad ATP).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia accertare e dichiarare la sig.ra invalida civile Parte_1
in misura pari al 75% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 2019, condannando per l'effetto l' a corrispondere al CP_1
ricorrente, con la medesima decorrenza, le provvidenze economiche e sociali a favore degli invalidi civili, nella fattispecie assegno di invalidità civile, o, in ogni caso, i benefici di cui alla L. n.118/71.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso avversario siccome infondato (…). Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis, quarto comma, c.p.c., depositato il 2.8.2024,
- premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e di aver depositato in data 17.7.2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale è stata riconosciuta invalida al 67% - ha convenuto in giudizio l' , affinché fosse dichiarato il CP_1
requisito sanitario per il riconoscimento della detta provvidenza.
2. L' , costituitosi, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il CP_1
rigetto.
3. Chiesti e ottenuti chiarimenti dal C.T.U. nominato nella fase precedente, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
Pag. 2 di 6 ***
4.La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, dr. Persona_1
ha così chiarito e concluso:
“Come si può evidenziare dalla relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio depositata nel giugno 2024, durante le operazioni peritali l'attenzione dei consulenti delle parti e dello scrivente CTU si è incentrata solo ed esclusivamente sulle gravi conseguenze delle malformazioni altero-venose all'arto inferiore dx, trattate con plurimi interventi chirurgici.
Si è altresì discusso lungamente della recente recidiva all'arto
contro
-laterale, quale possibile indice prognostico negativo.
La pz stessa, a ns. precise domande, ha espresso tutte le sue preoccupazioni, ma soprattutto ha dettagliatamente spiegato le gravi limitazioni funzionali che
l'affliggono a livello degli arti inferiori.
Di fatto la valutazione del 67% era stata espressa in maniera concorde solo ed esclusivamente sula base del danno anatomo-funzionale di natura ortopedica e vascolare a livello degli arti inferiori.
Ad oggi si prende per la prima volta visione di una relazione rilasciata a suo tempo dalla psicologa Dr.ssa che descrive dettagliatamente il quadro psichico CP_2 in cui versa la pz, facendo diagnosi di “Disturbo dell'adattamento”.
Peraltro considerando la giovane età, il sesso della pz e il dismorfismo che si è venuto a creare a livello dell'arto inferiore, sottoposto a numerosi interventi, è facilmente intuibile e giustificabile che tale grave danno anatomo-funzionale possa ingenerare anche sofferenze psichiche, non fosse altro che per l'alterazione estetica apprezzabile anche a distanza.
Si ritiene pertanto che il danno psichico descritto sussista realmente in tutta la sua incidenza.
Pag. 3 di 6 Alla luce di questa problematica clinica sottostimata, ovvero misconosciuta al momento delle prime operazioni peritali, si ritiene che il danno complessivo in cui versa la pz possa giustificare il riconoscimento di una invalidità civile nella misura complessiva del 75% (settantacinque per cento), fin dall'agosto 2023”.
In buona sostanza il CTU ha preso in esame una relazione medica della psicologa dr.ssa datata 11.3.2024, che, pur essendo già presente all'epoca delle CP_2
operazioni peritali svolte nell'ambito del procedimento per ATP, non era stata inserita tra gli allegati e, pertanto, non era stata presa in debita considerazione. Le conclusioni riviste e fatte proprie dal CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita e immune da profili di censurabilità, ivi compresi quelli sollevati dal consulente dell' , ai quali peraltro, CP_1
il CTU ha esaurientemente replicato.
In proposito si evidenzia che i rilievi mossi da parte resistente alla relazione redatta dalla psichiatra dott.ssa non attengono al contenuto di essa e non ne mettono CP_2
quindi in luce eventuali incongruità. Attengono piuttosto alla qualità di medico professionista privato, quindi non dipendente di una struttura sanitaria pubblica della psichiatra stessa. Né viene richiesta, pur in carenza di espresse e mirate critiche tecniche alla valutazione della psichiatra, un'integrazione di consulenza, anche eventualmente con l'ausilio di uno specialista.
Si evidenzia infine che, consapevole che tabellarmente per l'amputazione della coscia la misura tabellare prevista è del 65%, il CTU ha precisato sia le ragioni per le quali ha ritenuto di riconoscere una percentuale di invalidità pari al 67% in relazione alla grave patologia agli arti inferiori accusata dalla sia le ragioni Parte_1
della misura dell'aumento per le patologie attinenti al disturbo psichiatrico, precisando, quanto a tale secondo profilo, che nell'ambito della misura tabellata per la sindrome depressiva endoreattiva lieve (10%) e della nevrosi ansiosa (15%), patologie tabellari con connotazioni ansioso-depressive della medesima natura di quelle di cui soffre la ricorrente, egli abbia adottato un aumento della misura
Pag. 4 di 6 dell'invalidità di 8 punti percentuali con riduzione del calcolo in ragione della coesistenza delle menomazioni.
Quanto infine alla base di calcolo in ordine alla patologia più grave sulla quale si era incentrata la prima valutazione, si evidenzia che la misura del 67% era stata concordata dalle parti (si veda la relazione di CTU svolta nella fase di ATP depositata il 19.6.2024 ove il CTU ha dato atto che sia il dott. per l'attrice Per_2
che la dott.ssa per la convenuta avevano concordato per una valutazione di Per_3
invalidità civile in quella misura).
5. L'opposizione spiegata deve dunque essere accolta, dovendosi dichiarare la ricorrente invalida civile al 75% a decorrere dal mese di agosto 2023, epoca della revisione amministrativa.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell' alla concessione CP_3
della provvidenza poiché estranea alla speciale procedura di opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del solo requisito sanitario.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Quelle delle disposte CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 2.8.2024 nei confronti dell' , disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che risulta invalida al 75% e, pertanto, si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della revisione amministrativa (2.8.2023);
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'Avv. Marco PICCHI, procuratore CP_1
antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.900, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Pag. 5 di 6 - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico dell' . CP_1
Grosseto, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Marco Giuseppe GROSSO
all'udienza del 9 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 683 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.09.2000, residente in Monterotondo Marittimo ma elettivamente domiciliata in
Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti. CONVENUTO
OGGETTO: assegno di invalidità civile (fase di opposizione ad ATP).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia accertare e dichiarare la sig.ra invalida civile Parte_1
in misura pari al 75% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 2019, condannando per l'effetto l' a corrispondere al CP_1
ricorrente, con la medesima decorrenza, le provvidenze economiche e sociali a favore degli invalidi civili, nella fattispecie assegno di invalidità civile, o, in ogni caso, i benefici di cui alla L. n.118/71.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso avversario siccome infondato (…). Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso ex art. 445 bis, quarto comma, c.p.c., depositato il 2.8.2024,
- premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e di aver depositato in data 17.7.2024 dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale è stata riconosciuta invalida al 67% - ha convenuto in giudizio l' , affinché fosse dichiarato il CP_1
requisito sanitario per il riconoscimento della detta provvidenza.
2. L' , costituitosi, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il CP_1
rigetto.
3. Chiesti e ottenuti chiarimenti dal C.T.U. nominato nella fase precedente, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
Pag. 2 di 6 ***
4.La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, dr. Persona_1
ha così chiarito e concluso:
“Come si può evidenziare dalla relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio depositata nel giugno 2024, durante le operazioni peritali l'attenzione dei consulenti delle parti e dello scrivente CTU si è incentrata solo ed esclusivamente sulle gravi conseguenze delle malformazioni altero-venose all'arto inferiore dx, trattate con plurimi interventi chirurgici.
Si è altresì discusso lungamente della recente recidiva all'arto
contro
-laterale, quale possibile indice prognostico negativo.
La pz stessa, a ns. precise domande, ha espresso tutte le sue preoccupazioni, ma soprattutto ha dettagliatamente spiegato le gravi limitazioni funzionali che
l'affliggono a livello degli arti inferiori.
Di fatto la valutazione del 67% era stata espressa in maniera concorde solo ed esclusivamente sula base del danno anatomo-funzionale di natura ortopedica e vascolare a livello degli arti inferiori.
Ad oggi si prende per la prima volta visione di una relazione rilasciata a suo tempo dalla psicologa Dr.ssa che descrive dettagliatamente il quadro psichico CP_2 in cui versa la pz, facendo diagnosi di “Disturbo dell'adattamento”.
Peraltro considerando la giovane età, il sesso della pz e il dismorfismo che si è venuto a creare a livello dell'arto inferiore, sottoposto a numerosi interventi, è facilmente intuibile e giustificabile che tale grave danno anatomo-funzionale possa ingenerare anche sofferenze psichiche, non fosse altro che per l'alterazione estetica apprezzabile anche a distanza.
Si ritiene pertanto che il danno psichico descritto sussista realmente in tutta la sua incidenza.
Pag. 3 di 6 Alla luce di questa problematica clinica sottostimata, ovvero misconosciuta al momento delle prime operazioni peritali, si ritiene che il danno complessivo in cui versa la pz possa giustificare il riconoscimento di una invalidità civile nella misura complessiva del 75% (settantacinque per cento), fin dall'agosto 2023”.
In buona sostanza il CTU ha preso in esame una relazione medica della psicologa dr.ssa datata 11.3.2024, che, pur essendo già presente all'epoca delle CP_2
operazioni peritali svolte nell'ambito del procedimento per ATP, non era stata inserita tra gli allegati e, pertanto, non era stata presa in debita considerazione. Le conclusioni riviste e fatte proprie dal CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita e immune da profili di censurabilità, ivi compresi quelli sollevati dal consulente dell' , ai quali peraltro, CP_1
il CTU ha esaurientemente replicato.
In proposito si evidenzia che i rilievi mossi da parte resistente alla relazione redatta dalla psichiatra dott.ssa non attengono al contenuto di essa e non ne mettono CP_2
quindi in luce eventuali incongruità. Attengono piuttosto alla qualità di medico professionista privato, quindi non dipendente di una struttura sanitaria pubblica della psichiatra stessa. Né viene richiesta, pur in carenza di espresse e mirate critiche tecniche alla valutazione della psichiatra, un'integrazione di consulenza, anche eventualmente con l'ausilio di uno specialista.
Si evidenzia infine che, consapevole che tabellarmente per l'amputazione della coscia la misura tabellare prevista è del 65%, il CTU ha precisato sia le ragioni per le quali ha ritenuto di riconoscere una percentuale di invalidità pari al 67% in relazione alla grave patologia agli arti inferiori accusata dalla sia le ragioni Parte_1
della misura dell'aumento per le patologie attinenti al disturbo psichiatrico, precisando, quanto a tale secondo profilo, che nell'ambito della misura tabellata per la sindrome depressiva endoreattiva lieve (10%) e della nevrosi ansiosa (15%), patologie tabellari con connotazioni ansioso-depressive della medesima natura di quelle di cui soffre la ricorrente, egli abbia adottato un aumento della misura
Pag. 4 di 6 dell'invalidità di 8 punti percentuali con riduzione del calcolo in ragione della coesistenza delle menomazioni.
Quanto infine alla base di calcolo in ordine alla patologia più grave sulla quale si era incentrata la prima valutazione, si evidenzia che la misura del 67% era stata concordata dalle parti (si veda la relazione di CTU svolta nella fase di ATP depositata il 19.6.2024 ove il CTU ha dato atto che sia il dott. per l'attrice Per_2
che la dott.ssa per la convenuta avevano concordato per una valutazione di Per_3
invalidità civile in quella misura).
5. L'opposizione spiegata deve dunque essere accolta, dovendosi dichiarare la ricorrente invalida civile al 75% a decorrere dal mese di agosto 2023, epoca della revisione amministrativa.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell' alla concessione CP_3
della provvidenza poiché estranea alla speciale procedura di opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento del solo requisito sanitario.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. Quelle delle disposte CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 2.8.2024 nei confronti dell' , disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che risulta invalida al 75% e, pertanto, si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della revisione amministrativa (2.8.2023);
- condanna l' alla rifusione, in favore dell'Avv. Marco PICCHI, procuratore CP_1
antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.900, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Pag. 5 di 6 - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, interamente a carico dell' . CP_1
Grosseto, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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