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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – Parte_1
C.F.: ed elettivamente domiciliata in S.Agata Militello Via San Martino n. 56 presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Rita Lazzara che la rappresenta e difende, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -contumace-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura.
All'udienza del 24.09.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 3188/2021 depositato in Cancelleria in data 15.09.2021 la parte ricorrente, esponeva che, in data 08/02/2021 riceveva provvedimento dell'INPS con il quale le veniva comunicato che, a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.2018001700/DDL del 28/12/2020 in atti, è stato disconosciuto il suo rapporto di lavoro subordinato con l'azienda Naturaamica coopertiva sociale C.F. P.IVA_1 dall'01/04/2012 al 31/12/2020 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali previsti all'art. 2094 c.c..
Parte ricorrente impugnava il suddetto provvedimento in quanto illegittimo e chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza per i seguenti anni: anno 2012, 2013 per 52 giornate annue, anno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative annue.
L'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non si costituiva.
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S., citato e non comparso.
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità. Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni indicati, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente negli anni interessati la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per gli anni 2012, 2013 per 52 giornate annue, anno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative annue.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell'I.N.P.S., che deve essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rita Lazzara.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 [...]
negli anni 2012, 2013 per 52 giornate annue, anno 2014, 2015, 2016, 2017, Controparte_2
2018, 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative annue e, per l'effetto, ordina all' I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rita Lazzara.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] – Parte_1
C.F.: ed elettivamente domiciliata in S.Agata Militello Via San Martino n. 56 presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Rita Lazzara che la rappresenta e difende, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -contumace-
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura.
All'udienza del 24.09.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 3188/2021 depositato in Cancelleria in data 15.09.2021 la parte ricorrente, esponeva che, in data 08/02/2021 riceveva provvedimento dell'INPS con il quale le veniva comunicato che, a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.2018001700/DDL del 28/12/2020 in atti, è stato disconosciuto il suo rapporto di lavoro subordinato con l'azienda Naturaamica coopertiva sociale C.F. P.IVA_1 dall'01/04/2012 al 31/12/2020 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali previsti all'art. 2094 c.c..
Parte ricorrente impugnava il suddetto provvedimento in quanto illegittimo e chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza per i seguenti anni: anno 2012, 2013 per 52 giornate annue, anno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative annue.
L'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non si costituiva.
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S., citato e non comparso.
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità. Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per gli anni indicati, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che effettivamente negli anni interessati la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per gli anni 2012, 2013 per 52 giornate annue, anno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative annue.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell'I.N.P.S., che deve essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rita Lazzara.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 [...]
negli anni 2012, 2013 per 52 giornate annue, anno 2014, 2015, 2016, 2017, Controparte_2
2018, 2019 e 2020 per 102 giornate lavorative annue e, per l'effetto, ordina all' I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre IVA e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rita Lazzara.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena