Ordinanza collegiale 1 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 01/12/2022, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2022
N. 01215/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2022, proposto da
Comune di Novoli, Comune di Torchiarolo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bari, Ministero dell’Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
FEDIRETS - Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità Sezione Fedir, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto 07/10/2022 n. 99 del Prefetto di Bari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Puglia di presa d’atto della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Novoli e Torchiarolo, nonché di riclassificazione in segreteria generale di classe II;
di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa la nota 09/09/2022 prot. n. 0024928 e la nota 31/08/22 prot. n. 0024035;
in subordine ed ove occorra anche del D.M. 21/10/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bari, del Ministero dell’Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di FEDIRETS - Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità;
Visto l’art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to A. Cursi per la parte ricorrente, avv.to dello Stato G. Matteo per la P.A. resistente, avv.to F. Fina per l’interveniente;
Premesso che, con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, oltreché i presupposti pareri resi dal Ministero dell’Interno, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti;
Premesso, altresì, che l’Avvocatura dello Stato, con memoria del 26.11.2022, ha dedotto l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, sostenendo che sia competente a decidere il T.A.R. Lazio;
Considerato che con il ricorso è chiesto pure l’annullamento del D.M. 21.10.2020 “in subordine ed ove occorra” ;
Rilevato che il provvedimento gravato si pone in esecuzione, oltre che della previsione dell’art. 16 ter del D.L. n. 162/2019, anche del disposto dell’art. 4, comma 2, del sopra citato D.M. 21.10.2020, ossia di una disposizione contenuta in un atto di carattere generale i cui effetti non sono limitati ad un ambito territoriale regionale e per il quale, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, c.p.a., è inderogabilmente competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma;
Ritenuto, quindi, che la competenza debba incardinarsi presso il suddetto T.A.R., dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in virtù del disposto dell’art. 15, comma 4, del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Seconda Sezione, dichiara la propria incompetenza territoriale ed indica quale giudice competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO