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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 736/2025
Oggi 17.4.2025 h. 11,05 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi
L'avv Pozzoli per gli opponenti e l'avv Franco per l'opposto
L'avv Pozzoli reitera la proposta conciliativa di cui in memoria e l'avv
Franco dichiara di non poter accettare
Il giudice invita alla discussione si oppone alla domanda riconvenzionale e per il resto si riporta
L'avv Franco si riporta alla comparsa di costituzione chiede dichiararsi esecutivo il decreto;
circa l'inammissibilità rileva che il giudizio è stato instaurato col rito ordinario, in ogni caso l'oggetto è il contratto di locazione ma la richiesta non era liquida
A questo punto il giudice pronuncia sentenza come di seguito allegata
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 447 bis e segg. cpc nella causa tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 Difeso dall'avv. Laura Pozzoli del foro di Como
Contro
, Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso, dall'Avv. Andrea Franco,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Con citazione del 27.1.2025 gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3635/2024 D.I. e n. 7849/2024 R.G. emesso in data 10/12/2024 e pubblicato l'11/12/2024 dal Tribunale di Monza, a mezzo del quale veniva ingiunto agli attori di pagare, in via solidale tra di loro, in favore del sig. “la somma di € Controparte_1
9.549,57; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi professionali, oltre ad € 145,50 per esborsi, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014” relativamente al contratto d locazione stipulato in data 31/10/2020 sull'immobile sito in Lissone (MB), v. F. Ferrucci n. 17
Il canone di locazione ammontava ad € 7.500,00 annuali, da corrispondersi in rate mensili da € 625,00 ciascuna, scadenti il giorno 5 di ogni mese e le spese per oneri accessori erano totalmente del conduttore. Infine il sig. si costituiva Parte_2
fideiussore del sig. , solidalmente e senza condizioni per tutte le obbligazioni Parte_1
assunte nel contratto di locazione.
A motivo dell'opposizione gli attori hanno allegato in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione
Nel merito hanno contestato l'ammontare del credito per canoni di locazione scaduti e somme dovute per spese condominiali arretrate eccependo inoltre che non era stata loro restituita la cauzione.
Si costituiva in giudizio l'opposto e preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del giudizio ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per tardività
pag. 2/5 dell'opposizione, nel merito contestando le eccezioni avversarie e svolgendo domanda riconvenzionale per i danni.
In sede di verifiche preliminari ex art 171 bis cpc la questione della tardiva iscrizione a ruolo era rilevata dal giudice che disponeva la trasformazione del rito in locatizio, da applicarsi alla fattispecie , e rinviava all'udienza ex art 420 cpc.
2Inammissibilità dell'opposizione
Va in primo luogo affermata la competenza di questo giudice a decidere per tutte le domande secondo il rito locatizio.
Tale rito ex art 447 bis e segg cpc è infatti applicabile , per comune giurisprudenza, a tutte le cause comunque riferibili a contratti di locazione , in ogni loro vicenda attinente sia la validità ed efficacia, sia l'adempimento in base sia alla disciplina codicistica, sia di settore ( Cfr Cass sent.8114 del 3.4.2013) .
Ciò premesso si osserva quanto alla richiesta di inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione che la Corte di Cassazione ha anche di recente riaffermato il principio, pacifico, che l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di controversie locatizie soggette al rito speciale ex art 447 bis cpc erroneamente proposta con atto di citazione può ritenersi tempestiva solo se entro il termine di quaranta giorni avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione ( cfr ex multis Cass. Ord 2.3.2019 n. 7071 e successivamente CSU 927/2022)
Nel caso di specie tuttavia Il decreto ingiuntivo è stato notificato al sig. in Parte_1 data 17/12/2024, i 40 giorni dalla notifica per proporre l'opposizione scadevano il
27/01/2025, il quarantesimo giorno era domenica 26/01/2025.
La presente opposizione a decreto ingiuntivo è stata iscritta a ruolo in data 03/02/2025, quindi oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto. L'opposizione deve essere dichiarata tardiva e inammissibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivo.
Solo ad abundantiam si osserva, quanto alla ritualità del procedimento sommario che per lo stesso è esclusa l'obbligatorietà della mediazione ex art. 5 del D.Lgs 28/2010
pag. 3/5 ,inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Di conseguenza, nella fase monitoria non vi è alcun obbligo di mediazione preliminare.
Stante l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori il decreto ingiuntivo deve ritenersi definitivamente esecutivo e passato in giudicato.
3.la domanda riconvenzionale
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta è ben vero che : “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità” ( Cass. 27.11.2023
n.32933).
Ed è anche vero come osservato dal che introdotto il giudizio con citazione, la CP_1
riconvenzionale è stata avanzata con la comparsa di risposta, ma una volta mutato il rito, ad avviso di questo giudice andava comunque applicato il rito locatizio e dunque l'art 418 cpc .
Viceversa non risulta che il abbia depositato neppure la memoria integrativa. In ogni CP_1
caso in assenza di giudicato sul punto la domanda potrà essere riproposta
4.Le spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza ( quanto alla riconvenzionale) le spese di lite sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno poste a carico degli opponenti e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione , deduzione definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori avverso il decreto ingiuntivo D.I. e n. 7849/2024 R.G. emesso in data 10/12/2024 e pubblicato pag. 4/5 l'11/12/2024 dal Tribunale di Monza , divenuto definitivamente esecutivo
-dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
-previa parziale compensazione condanna gli opponenti al pagamento delle spese dell'opposizione che si liquidano in euro 2800,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 17.4.2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 5/5
Seconda Sezione
R.G. 736/2025
Oggi 17.4.2025 h. 11,05 dinanzi al giudice dott. Maria Teresa Latella sono comparsi
L'avv Pozzoli per gli opponenti e l'avv Franco per l'opposto
L'avv Pozzoli reitera la proposta conciliativa di cui in memoria e l'avv
Franco dichiara di non poter accettare
Il giudice invita alla discussione si oppone alla domanda riconvenzionale e per il resto si riporta
L'avv Franco si riporta alla comparsa di costituzione chiede dichiararsi esecutivo il decreto;
circa l'inammissibilità rileva che il giudizio è stato instaurato col rito ordinario, in ogni caso l'oggetto è il contratto di locazione ma la richiesta non era liquida
A questo punto il giudice pronuncia sentenza come di seguito allegata
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 447 bis e segg. cpc nella causa tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 Difeso dall'avv. Laura Pozzoli del foro di Como
Contro
, Controparte_1 CodiceFiscale_3 difeso, dall'Avv. Andrea Franco,
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Con citazione del 27.1.2025 gli attori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3635/2024 D.I. e n. 7849/2024 R.G. emesso in data 10/12/2024 e pubblicato l'11/12/2024 dal Tribunale di Monza, a mezzo del quale veniva ingiunto agli attori di pagare, in via solidale tra di loro, in favore del sig. “la somma di € Controparte_1
9.549,57; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compensi professionali, oltre ad € 145,50 per esborsi, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014” relativamente al contratto d locazione stipulato in data 31/10/2020 sull'immobile sito in Lissone (MB), v. F. Ferrucci n. 17
Il canone di locazione ammontava ad € 7.500,00 annuali, da corrispondersi in rate mensili da € 625,00 ciascuna, scadenti il giorno 5 di ogni mese e le spese per oneri accessori erano totalmente del conduttore. Infine il sig. si costituiva Parte_2
fideiussore del sig. , solidalmente e senza condizioni per tutte le obbligazioni Parte_1
assunte nel contratto di locazione.
A motivo dell'opposizione gli attori hanno allegato in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione
Nel merito hanno contestato l'ammontare del credito per canoni di locazione scaduti e somme dovute per spese condominiali arretrate eccependo inoltre che non era stata loro restituita la cauzione.
Si costituiva in giudizio l'opposto e preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del giudizio ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per tardività
pag. 2/5 dell'opposizione, nel merito contestando le eccezioni avversarie e svolgendo domanda riconvenzionale per i danni.
In sede di verifiche preliminari ex art 171 bis cpc la questione della tardiva iscrizione a ruolo era rilevata dal giudice che disponeva la trasformazione del rito in locatizio, da applicarsi alla fattispecie , e rinviava all'udienza ex art 420 cpc.
2Inammissibilità dell'opposizione
Va in primo luogo affermata la competenza di questo giudice a decidere per tutte le domande secondo il rito locatizio.
Tale rito ex art 447 bis e segg cpc è infatti applicabile , per comune giurisprudenza, a tutte le cause comunque riferibili a contratti di locazione , in ogni loro vicenda attinente sia la validità ed efficacia, sia l'adempimento in base sia alla disciplina codicistica, sia di settore ( Cfr Cass sent.8114 del 3.4.2013) .
Ciò premesso si osserva quanto alla richiesta di inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione che la Corte di Cassazione ha anche di recente riaffermato il principio, pacifico, che l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di controversie locatizie soggette al rito speciale ex art 447 bis cpc erroneamente proposta con atto di citazione può ritenersi tempestiva solo se entro il termine di quaranta giorni avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione ( cfr ex multis Cass. Ord 2.3.2019 n. 7071 e successivamente CSU 927/2022)
Nel caso di specie tuttavia Il decreto ingiuntivo è stato notificato al sig. in Parte_1 data 17/12/2024, i 40 giorni dalla notifica per proporre l'opposizione scadevano il
27/01/2025, il quarantesimo giorno era domenica 26/01/2025.
La presente opposizione a decreto ingiuntivo è stata iscritta a ruolo in data 03/02/2025, quindi oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto. L'opposizione deve essere dichiarata tardiva e inammissibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivo.
Solo ad abundantiam si osserva, quanto alla ritualità del procedimento sommario che per lo stesso è esclusa l'obbligatorietà della mediazione ex art. 5 del D.Lgs 28/2010
pag. 3/5 ,inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Di conseguenza, nella fase monitoria non vi è alcun obbligo di mediazione preliminare.
Stante l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori il decreto ingiuntivo deve ritenersi definitivamente esecutivo e passato in giudicato.
3.la domanda riconvenzionale
Quanto alla domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta è ben vero che : “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità” ( Cass. 27.11.2023
n.32933).
Ed è anche vero come osservato dal che introdotto il giudizio con citazione, la CP_1
riconvenzionale è stata avanzata con la comparsa di risposta, ma una volta mutato il rito, ad avviso di questo giudice andava comunque applicato il rito locatizio e dunque l'art 418 cpc .
Viceversa non risulta che il abbia depositato neppure la memoria integrativa. In ogni CP_1
caso in assenza di giudicato sul punto la domanda potrà essere riproposta
4.Le spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza ( quanto alla riconvenzionale) le spese di lite sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno poste a carico degli opponenti e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione , deduzione definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori avverso il decreto ingiuntivo D.I. e n. 7849/2024 R.G. emesso in data 10/12/2024 e pubblicato pag. 4/5 l'11/12/2024 dal Tribunale di Monza , divenuto definitivamente esecutivo
-dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
-previa parziale compensazione condanna gli opponenti al pagamento delle spese dell'opposizione che si liquidano in euro 2800,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 17.4.2024 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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