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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2043/2024
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2043/2024 promossa da
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 13 marzo 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, precisando le proprie conclusioni e svolgendo le proprie difese, e che non sono state depositate da parte convenuta, già contumace, note scritte.
Il procuratore di parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“ordinarsi al Sig. (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...], Vicolo Paolo Pozzo n. 10, di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, e, per l'effetto, precisato sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza sita Mantova, Vicolo Parte_1
Paolo Pozzo n. 10, consentirne a questi ultimi l'immediato accesso in area privata per il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. M[...].
Autorizzarsi l'accesso e la rimozione, se di necessità, mediante l'ausilio della forza pubblica.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
pagina 1 di 7 Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2043/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Noleggio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in Parte_1
giudizio , chiedendo che a questi venga ordinato “di Controparte_1 immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, precisando sin d'ora che la pagina 3 di 7 rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso Parte_1
l'utenza ivi posta, per consentire il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. M[...].”
A sostegno della domanda proposta parte ricorrente ha allegato: che in forza di contratto di fornitura intervenuto tra e la società Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima effettuava forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata in Mantova, Vicolo Paolo Pozzo n. 10; che per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca portata G4 matr. n. M[...], di proprietà della Pt_2 società collocato all'interno delle ragioni;
che il convenuto, in Parte_1 CP_1
forza del contratto di cui sopra, risulta detentore del suddetto apparecchio, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno; che questi ometteva il regolare pagamento delle fatture, tanto che si rendeva necessario procedere alla chiusura del contatore;
che facendo seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si recava presso l'ubicazione del contatore Parte_1
per provvedere alla sigillatura dello stesso;
che il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza del debitore, peraltro debitamente preallertato dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocato per consentire le operazioni;
che a seguito dell'impossibilità per il Distributore (
[...]
di procedere alla disalimentazione della fornitura, dunque, in forza della Delibera Pt_1
99/11 (di seguito TIMG – Testo integrato morosità gas) e s.m.i. richiedeva la CP_3
“Cessazione Amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione”; che a far data dalla Cessazione Amministrativa l'impresa di distribuzione ha attivato la disciplina prevista per i servizi di ultima istanza e nel caso specifico la procedura del servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi (art. 13.6 TIMG); che come previsto dalla succitata Delibera all'art. 13 bis l'impresa di distribuzione “è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”.
pagina 4 di 7 Ciò premesso in fatto, avendo impedito a Controparte_1 Parte_1
l'accesso al misuratore per provvedere all'ordine di restituzione ed alla conseguente interruzione della fornitura gas, la ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il convenuto non si è costituito, nonostante regolare notifica degli atti introduttivi del giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò premesso rileva quanto segue:
Parte ricorrente ha prodotto: raccomandata di sollecito, messa in mora e preavviso di sospensione della fornitura, del 29.02.204 (doc.1); lettera raccomandata di risoluzione del contratto di fornitura gas per morosità spedita in data 12.04.2024, non ritirata dal destinatario
(doc. 3 e 4), inviate da al cliente;
lettera raccomandata da a parte Controparte_2 Pt_1
convenuta in data 12.08.2024 (doc. 5), di fissazione di appuntamento per rimozione del contatore, non ritirata, e ordine di lavoro del 18.09.2024 con rapporto negativo (doc. 7), nonché estratto conto cliente, con indicazione delle fatture rimaste insolute (doc. 9).
Sulla base dei suddetti documenti può quindi ritenersi dimostrata l'intervenuta risoluzione del rapporto di fornitura gas fra e il convenuto per morosità di quest'ultimo e, CP_4
come previsto dalla Delibera 99/11 (TIMG testo integrato morosità gas), Allegato CP_3
A, l'attivazione delle successive procedure al fine di provvedere alla chiusura per sospensione della fornitura per morosità da parte del venditore e quindi, in caso di impossibilità (artt. 5 e 6
Allegato A TIMG), di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione (art. 13 Allegato A TIMG) e attivazione del Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabile morosi di cui all'articolo 17 del medesimo TIMG, comportante altresì l'obbligo per l'impresa di distribuzione di porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (art. 13 bis Allegato A TIMG).
A prescindere dalla qualificazione che possa attribuirsi alle deliberazioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità di regolazione per l'Energia
Elettrica ed il Gas, nell'ambito delle fonti normative (ossia se alle stesse si debba riconoscere valore di normativa regolamentare o di “atti amministrativi precettivi collettivi”, come a volte pagina 5 di 7 definiti dalla giurisprudenza di legittimità), questione qui irrilevante, non avendo la ricorrente fatto riferimento ad alcuna disposizione che possa ritenersi precettiva nei confronti dell'utente finale/consumatore, va rilevato che nel presente giudizio di cognizione ha richiesto la Pt_1 condanna del resistente alla restituzione del misuratore alla ricorrente, avendone quest'ultima allegato, quale impresa di distribuzione, la proprietà, e l'illegittimità del rifiuto del convenuto, detentore di detto bene, in virtù del contratto di fornitura (da presumersi, secondo l'id quoad plerumque accidit, a titolo di comodato), di provvedere alla richiesta restituzione.
La domanda deve quindi essere accolta, essendo il diritto del resistente convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione, mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
Deve invece essere qui disattesa la domanda di autorizzazione ad avvalersi, a tal fine, della forza pubblica, per l'accesso e la rimozione, trattandosi di pretese che potranno essere fatte valere solo in sede di esecuzione.
Sulla base del principio di soccombenza il convenuto deve condannarsi alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta , per le causali Controparte_1
di cui in motivazione, alla restituzione in favore della società ricorrente del misuratore matr.
n. M[...], precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza posta in Mantova, Vicolo Paolo Pozzo Parte_1
n. 10;
pagina 6 di 7 dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 82,70 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 13/03/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 7 di 7
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2043/2024 promossa da
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 13 marzo 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, precisando le proprie conclusioni e svolgendo le proprie difese, e che non sono state depositate da parte convenuta, già contumace, note scritte.
Il procuratore di parte ricorrente ha così precisato le proprie conclusioni:
“ordinarsi al Sig. (C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
residente in [...], Vicolo Paolo Pozzo n. 10, di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, e, per l'effetto, precisato sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza sita Mantova, Vicolo Parte_1
Paolo Pozzo n. 10, consentirne a questi ultimi l'immediato accesso in area privata per il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. M[...].
Autorizzarsi l'accesso e la rimozione, se di necessità, mediante l'ausilio della forza pubblica.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
pagina 1 di 7 Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2043/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO
RICORRENTE contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Noleggio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in Parte_1
giudizio , chiedendo che a questi venga ordinato “di Controparte_1 immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, precisando sin d'ora che la pagina 3 di 7 rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso Parte_1
l'utenza ivi posta, per consentire il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. M[...].”
A sostegno della domanda proposta parte ricorrente ha allegato: che in forza di contratto di fornitura intervenuto tra e la società Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima effettuava forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata in Mantova, Vicolo Paolo Pozzo n. 10; che per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca portata G4 matr. n. M[...], di proprietà della Pt_2 società collocato all'interno delle ragioni;
che il convenuto, in Parte_1 CP_1
forza del contratto di cui sopra, risulta detentore del suddetto apparecchio, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno; che questi ometteva il regolare pagamento delle fatture, tanto che si rendeva necessario procedere alla chiusura del contatore;
che facendo seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si recava presso l'ubicazione del contatore Parte_1
per provvedere alla sigillatura dello stesso;
che il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza del debitore, peraltro debitamente preallertato dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocato per consentire le operazioni;
che a seguito dell'impossibilità per il Distributore (
[...]
di procedere alla disalimentazione della fornitura, dunque, in forza della Delibera Pt_1
99/11 (di seguito TIMG – Testo integrato morosità gas) e s.m.i. richiedeva la CP_3
“Cessazione Amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione”; che a far data dalla Cessazione Amministrativa l'impresa di distribuzione ha attivato la disciplina prevista per i servizi di ultima istanza e nel caso specifico la procedura del servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi (art. 13.6 TIMG); che come previsto dalla succitata Delibera all'art. 13 bis l'impresa di distribuzione “è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”.
pagina 4 di 7 Ciò premesso in fatto, avendo impedito a Controparte_1 Parte_1
l'accesso al misuratore per provvedere all'ordine di restituzione ed alla conseguente interruzione della fornitura gas, la ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il convenuto non si è costituito, nonostante regolare notifica degli atti introduttivi del giudizio e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò premesso rileva quanto segue:
Parte ricorrente ha prodotto: raccomandata di sollecito, messa in mora e preavviso di sospensione della fornitura, del 29.02.204 (doc.1); lettera raccomandata di risoluzione del contratto di fornitura gas per morosità spedita in data 12.04.2024, non ritirata dal destinatario
(doc. 3 e 4), inviate da al cliente;
lettera raccomandata da a parte Controparte_2 Pt_1
convenuta in data 12.08.2024 (doc. 5), di fissazione di appuntamento per rimozione del contatore, non ritirata, e ordine di lavoro del 18.09.2024 con rapporto negativo (doc. 7), nonché estratto conto cliente, con indicazione delle fatture rimaste insolute (doc. 9).
Sulla base dei suddetti documenti può quindi ritenersi dimostrata l'intervenuta risoluzione del rapporto di fornitura gas fra e il convenuto per morosità di quest'ultimo e, CP_4
come previsto dalla Delibera 99/11 (TIMG testo integrato morosità gas), Allegato CP_3
A, l'attivazione delle successive procedure al fine di provvedere alla chiusura per sospensione della fornitura per morosità da parte del venditore e quindi, in caso di impossibilità (artt. 5 e 6
Allegato A TIMG), di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione (art. 13 Allegato A TIMG) e attivazione del Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabile morosi di cui all'articolo 17 del medesimo TIMG, comportante altresì l'obbligo per l'impresa di distribuzione di porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (art. 13 bis Allegato A TIMG).
A prescindere dalla qualificazione che possa attribuirsi alle deliberazioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità di regolazione per l'Energia
Elettrica ed il Gas, nell'ambito delle fonti normative (ossia se alle stesse si debba riconoscere valore di normativa regolamentare o di “atti amministrativi precettivi collettivi”, come a volte pagina 5 di 7 definiti dalla giurisprudenza di legittimità), questione qui irrilevante, non avendo la ricorrente fatto riferimento ad alcuna disposizione che possa ritenersi precettiva nei confronti dell'utente finale/consumatore, va rilevato che nel presente giudizio di cognizione ha richiesto la Pt_1 condanna del resistente alla restituzione del misuratore alla ricorrente, avendone quest'ultima allegato, quale impresa di distribuzione, la proprietà, e l'illegittimità del rifiuto del convenuto, detentore di detto bene, in virtù del contratto di fornitura (da presumersi, secondo l'id quoad plerumque accidit, a titolo di comodato), di provvedere alla richiesta restituzione.
La domanda deve quindi essere accolta, essendo il diritto del resistente convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione, mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
Deve invece essere qui disattesa la domanda di autorizzazione ad avvalersi, a tal fine, della forza pubblica, per l'accesso e la rimozione, trattandosi di pretese che potranno essere fatte valere solo in sede di esecuzione.
Sulla base del principio di soccombenza il convenuto deve condannarsi alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
Dichiara tenuta e condanna parte convenuta , per le causali Controparte_1
di cui in motivazione, alla restituzione in favore della società ricorrente del misuratore matr.
n. M[...], precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza posta in Mantova, Vicolo Paolo Pozzo Parte_1
n. 10;
pagina 6 di 7 dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 82,70 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 13/03/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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