Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cantieri Navali Scala s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
TU RI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 78968 del 12.11.2024, inoltrato a mezzo pec in pari data, con cui il Dirigente della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa ha comunicato alla parte ricorrente il non accoglimento dell’opposizione presentata da quest’ultima sull’istanza presentata dalla Società TU RI s.r.l. intesa ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione in relazione alla C.D.M. n. 46/2021 per potenziare i servizi conseguenti al recupero funzionale di un edificio esistente e la sistemazione delle aree esterne a servizio per ulteriori mq 12.500;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuto, ivi espressamente compresi, ove occorra: a) l’avviso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Pozzallo disposto con nota prot. n. 23276 del 6.09.2024; b) ove nelle more adottato, il provvedimento di assegnazione della predetta area demaniale in favore della TU RI s.r.l.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell’Atto formale n. 19/2025, n. 6793 di repertorio del 14.05.2025, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha autorizzato, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, l’ampliamento della C.D.M. n. 46/2001 richiesto da TU RI s.r.l.;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, ivi compreso, ove esistente, l’eventuale antecedente provvedimento di assegnazione dell’area nonché la nota prot. n. 78880 del 17.11.2025, inoltrata in pari data alla ricorrente a mezzo pec - mediante la quale si è avuta conoscenza della predetta concessione per Atto formale n. 19 del 14.05.2025 -, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza n. 18.038 del 21.03.2025, acquisita al prot. n. 17259 di pari data, con la quale la società ricorrente ha chiesto all’Amministrazione regionale il rilascio di una C.D.M. per mq 1814 in Pozzallo, c.da Ragazzino, in catasto al foglio 12 particella 164, la cui area è coincidente con quella oggetto di opposizione alla richiesta di autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione della C.D.M. per Atto formale n. 46/2021 presentata da TU RI s.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e di TU RI s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. La società TU RI s.r.l. è titolare della concessione demaniale marittima (C.D.M.) n. 46/2021 del 20.10.2021 per mq. 5.386,90 nel Comune di Pozzallo (RG), in catasto al foglio 12 p.lle 431, 205, 251, per il recupero funzionale di un edificio esistente e della relativa area a corredo, al fine della fruizione al servizio degli autotrasportatori in transito nella Rada Portuale di Pozzallo.
Con istanza inserita nel portale del MA TI n. 16717 del 3.09.2024 la predetta società ha inoltrato domanda ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione relativa a tale concessione demaniale al fine di “... potenziare i servizi conseguenti al recupero funzionale di un edificio esistente e la sistemazione delle aree esterne a servizio per ulteriori mq 12.500, da realizzarsi nel Comune di Pozzallo (RG), distinte al N.C.E.U. al F. 12 P.lle 405, 264 e 431 ”.
La Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di Ragusa/Siracusa ha disposto, in data 6.09.2024, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, la pubblicazione della suddetta domanda mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune di Pozzallo dall’11.9.2024 al all’11.10.2024, invitando chiunque ne avesse interesse a presentare osservazioni e/o opposizioni che si ritenessero opportune entro il termine perentorio di trenta giorni all’uopo stabilito.
Cantieri Navali Scala s.r.l., odierna ricorrente, ha presentato opposizione con nota dell’11.10.2024, acquisita al prot. n. 72212 del 15.10.2024, chiedendo all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana di ritirare la pubblicazione e di astenersi dall’adottare ulteriori atti o iniziative; la società si è altresì riservata di inoltrare domanda “... di Concessione Demaniale Marittima in ampliamento alla propria C.D.M. n. PZ21 anno 2024 ”, affermando di voler procedere alla presentazione della relativa istanza secondo la modalità prevista.
Con nota prot. 78968 del 12.11.2024 la S.T.A. di Ragusa/Siracusa ha disposto di non accogliere tale opposizione, rilevando, in particolare, che “… la richiesta della soc. TU ferries s.r.l. riguarda l’estensione di area obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo più corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso, rispetto alla quale non si ravvede possibilità di autonoma e diversa concessione a terzi …” e che “… le esigenze di codesta ditta…non possono essere utilmente valutate dallo scrivente, atteso che l’area interessata dalla soc. TU RI ricade fuori dal perimetro portuale, dove peraltro, ormai le competenze Spettano all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale …”.
La società ricorrente ha inoltrato, con nota prot. 19231 del 19.11.2024, apposita domanda all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, chiedendo la variazione al contenuto della propria C.D.M. n. 21/2024, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, per ottenere l’ampliamento della superficie assentita e, segnatamente, per ulteriori mq 15.925,00, nel Porto di Pozzallo - Esterno Porto, al fine di realizzare un’area adibita a cantiere navale.
Con nota del 28.11.2024 l’Autorità portuale ha riscontrato tale richiesta, evidenziando, a sua volta, che “ L’area oggetto della richiesta - pari a mq 15.925,00 – ricomprende, per la parte più estesa, una superficie demaniale marittima appartenente all’Assessorato Territorio ed Ambiente, [...] , giusta verbale di consegna siglato in data 30.06.2023 ”, precisando, altresì, che “... la parte residuale e, segnatamente, quella che delimita la p.lla 264 Fg.12 è di competenza della scrivente ”.
Con successiva nota del 7.12.2024 la società ricorrente ha presentato al predetto Assessorato un’istanza di autotutela avente ad oggetto la predetta nota prot. 78968 del 12.11.2024, rimasta inevasa.
2. Con ricorso introduttivo notificato in data 22.12.2024 e depositato il 20.01.2025 Cantieri Navali Scala s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 78968 del 12.11.2024, inoltrato a mezzo pec in pari data, con cui il Dirigente della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa ha comunicato alla parte ricorrente il non accoglimento dell’opposizione presentata da quest’ultima sull’istanza presentata dalla Società TU RI s.r.l. intesa ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione in relazione alla C.D.M. n. 46/2021 per potenziare i servizi conseguenti al recupero funzionale di un edificio esistente e la sistemazione delle aree esterne a servizio per ulteriori mq 12.500; 2) nonché ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuto, ivi espressamente compresi, ove occorra: a) l’avviso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Pozzallo disposto con nota prot. n. 23276 del 6.09.2024; b) ove nelle more adottato, il provvedimento di assegnazione della predetta area demaniale in favore della TU RI s.r.l.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Difetto assoluto di competenza; violazione dell’allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5.04.2022 e dell’art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; eccesso di potere, in particolare sotto i profili del difetto di presupposti e di istruttoria; manifesta incompetenza ; 2) Violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 15 del 29.11.2005 in combinato disposto con la L.R. n. 32 del 16.12.2020 e smi; carenza dei presupposti di fatto; travisamento dei fatti; violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento; sviamento di potere e del pubblico interesse ; 3) In via subordinata: violazione della disciplina sul procedimento amministrativo; violazione dell’art. 18 del regolamento di esecuzione; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria e di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifesta; violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento; sviamento di potere e del pubblico interesse ; 4) Difetto di motivazione, di istruttoria; eccesso di potere per sicura sproporzionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta il difetto assoluto di competenza da cui sarebbe avvinto l’atto gravato alla luce della violazione di quanto previsto dall’Allegato 1 al Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5.04.2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 dell’1.06.2022, ai sensi del quale l’istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione finalizzate ad apportare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime rilasciate per atto formale sono di competenza dell’Area 2, MA TI.
2.2. Con la seconda doglianza viene dedotta la violazione della L.R. n. 15/2019 e della L.R. n. 32/2020, in quanto la domanda presentata dalla società TU RI s.r.l. avrebbe dovuto essere archiviata in assenza dell’attestato di coerenza con il Piano di Utilizzo del MA TI (c.d. PUDM) del Comune di Pozzallo, non approvato al momento della sua presentazione, trattandosi di un’istanza ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione capace di determinare un’alterazione sostanziale dell’originaria concessione, in riferimento alla quale l’attestazione di coerenza costituirebbe, secondo la prospettazione della società ricorrente, condizione necessaria.
2.3. Con la terza censura, proposta in via subordinata, la parte ricorrente rileva di non aver potuto presentare domanda in concorrenza tramite il portale del MA TI in quanto la relativa mappa non consentiva di tracciare il punto di identificazione della porzione dell’area di interesse, posta in corrispondenza a quella oggetto dell’istanza di autorizzazione presentata da TU RI s.r.l, risultante dalla stessa mappa di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e non appartenente al MA TI.
Da ciò discenderebbe l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione regionale, la quale non avrebbe reso possibile, agli operatori, la presentazione della domanda in concorrenza, pur istruendo la domanda di TU RI s.r.l., riguardante la medesima area, con conseguente disparità di trattamento.
È altresì censurata la motivazione dell’atto avversato nella parte in cui si afferma che la società controinteressata offrirebbe “ maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene ” in quanto già titolare di altra concessione, viciniore all’area oggetto di richiesta, risultando irragionevole che l’Ente addivenga a tale conclusione in assenza di un’effettiva comparazione con altre istanze in concorrenza.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si lamenta che l’accoglimento dell’istanza presentata da TU RI s.r.l. sortirebbe l’effetto di ingenerare, nella vasta area interessata, una posizione di monopolio in favore di quest’ultima, la quale risulterebbe unica concessionaria dell’intero specchio d’area demaniale prospiciente la struttura portuale, ossia di una superficie pari a 17.886,90 mq.
3. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 22.01.2025 e, con successiva memoria del 7.01.2026, ha rilevato, in particolare: 1) quanto al primo motivo, che la S.T.A. di Ragusa/Siracusa curi unicamente l’istruttoria delle istanze ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e che la competenza ad adottare il provvedimento finale sia dell’Area 2, MA TI; 2) in ordine al secondo motivo, che l’istanza originaria depositata da TU RI s.r.l. fosse soggetta ratione temporis alla disciplina contenuta nell’originaria formulazione dell’art. 4 della L.R. 15/2005 e che, sotto altro profilo, l’intervento non sarebbe assoggettabile al P.U.D.M., ricadendo l’area in parola in ambito portuale, applicandosi quindi l’art. 40 della L.R. 3/2016; 3) per quanto concerne il terzo motivo, che dal verbale di consegna del 30.06.2023, firmato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e dallo stesso Assessorato, risulterebbe che l’area di cui alla particella n. 405 rientri tra le superfici di competenza del MA TI e che l’incongruenza di quanto rappresentato sul Portale costituisse un mero errore grafico, oggetto, in seguito, di correzione. La particella n. 264, erroneamente non riportata nel predetto verbale, poiché ritenuta facente parte della particella 405, sarebbe stata successivamente inserita, in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, tra le aree di competenza del MA TI, giusta appendice allo stesso verbale del 30.06.2023.
L’Amministrazione regionale ha inoltre rilevato che, con Atto formale n. 19/2025, repertorio n. 6793 del 14.05.2025, notificato con nota prot. n. 36352 del 27.05.2025, è stata rilasciata in favore di TU RI s.r.l. l'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione richiesta da quest’ultima. In considerazione di ciò, ha quindi eccepito la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso introduttivo.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.01.2026 e depositato in pari data la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) l’Atto formale n. 19/2025, n. 6793 di repertorio del 14.05.2025, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha autorizzato, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, l’ampliamento della C.D.M. n. 46/2001 richiesto da TU RI s.r.l.; 2) nonché ogni atto ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, ivi compreso, ove esistente, l’eventuale antecedente provvedimento di assegnazione dell’area nonché la nota prot. n. 78880 del 17.11.2025, inoltrata in pari data alla ricorrente a mezzo pec, - mediante la quale si è avuta conoscenza della predetta concessione per Atto formale n. 19 del 14.05.2025 -, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza n. 18.038 del 21.03.2025, acquisita al prot. n. 17259 di pari data, con la quale la società ricorrente ha chiesto all’Amministrazione regionale il rilascio di una C.D.M. per mq 1814 in Pozzallo, c.da Ragazzino, in catasto al foglio 12 particella 164, la cui area è coincidente con quella oggetto di opposizione alla richiesta di autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione della C.D.M. per Atto formale n. 46/2021 presentata da TU RI s.r.l.
4.1. Con il nuovo ricorso la parte ricorrente ha riproposto, avverso i nuovi atti avversati, le medesime censure, in via derivata, già sollevate con il ricorso introduttivo.
5. Con memoria di replica del 21.01.2026 la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni e controdeduzioni dell’Amministrazione regionale resistente esposte mediante memoria del 7.01.2026.
6. Con memoria di costituzione del 5.02.2026 la società TU RI s.r.l., parte controinteressata, ha eccepito la tardività della presente azione processuale posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, in particolare, non si sarebbe mai opposta all’originaria istanza di concessione presentata dalla stessa parte controinteressata in data 30.10.2013 e pubblicata nel 2014, a cui ha fatto seguito il rilascio della C.D.M. n. 46/2021. Tale tardività, inoltre, discenderebbe anche dalla mancata impugnazione della nota prot. n. 39073 del 6.06.2019, mediante la quale veniva formalmente archiviata la domanda di concessione presentata dalla ricorrente relativamente alla medesima area demaniale.
Nel merito, la parte ha replicato alle censure sollevate in sede di gravame, rilevando, in particolare, che: 1) non sussisterebbe alcun vizio di incompetenza nel procedimento per cui è causa; 2) la concessione demaniale originaria non sarebbe sottoposta alla disciplina dei P.U.D.M., la quale sarebbe prevista dalla L.R. n. 15/2015 per le sole concessioni turistico-ricreative; 3) in ogni caso, le aree interessate dall’ampliamento rientrerebbero in ambito portuale e, pertanto, anche per tale ragioni sarebbero escluse dalla programmazione dei P.U.D.M.; 4) la momentanea impossibilità di accedere alla cartografia dell’area mediante il portale del MA TI sarebbe stata ininfluente ai fini della presentazione di una domanda in concorrenza.
7. All’udienza pubblica dell’11.02.2026, presenti i difensori delle parti, il Presidente ha disposto il rinvio della trattazione della controversia all’udienza pubblica del 6.05.2026 al fine di garantire i termini a difesa sul ricorso per motivi aggiunti.
8. Con memoria del 31.03.2025 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti – avente ad oggetto l’Atto formale n. 19/2025, n. 6793 di repertorio del 14.05.2025, di ampliamento della C.D.M. n. 46/2001 richiesto da TU RI s.r.l. – in quanto notificato oltre gli ordinari termini di decadenza.
L’Ente ha altresì ulteriormente declinato le proprie repliche già esposte nell’ambito della propria attività difensiva, controdeducendo rispetto alle censure sollevate dalla parte ricorrente.
9. Con memoria del 3.04.2026 TU RI s.r.l. ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo, controdeducendo anche rispetto a quanto sollevato dalla parte ricorrente con il successivo ricorso per motivi aggiunti.
10. Con memoria di replica del 15.04.2025 la società ricorrente ha replicato alle eccezioni e controdeduzioni sollevate dalle controparti, insistendo per l’accoglimento dei propri ricorsi.
11. All’udienza pubblica del 6.05.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
12. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività sollevata dalla parte controinteressata, la quale è fuori fuoco.
12.1. Gli atti impugnati mediante il presente giudizio attengono a un procedimento amministrativo diverso rispetto a quello culminato con l’archiviazione dell’istanza di concessione presentata dalla ricorrente, disposta con nota prot. n. 39073 del 6.06.2019, così come al procedimento da cui è scaturito il rilascio della C.D.M. n. 46/2021 in favore della parte controinteressata.
La mancata impugnazione degli atti afferenti a tali procedimenti non refluisce, pertanto, sulla pretesa sostanziale sottesa alla presente impugnazione, mediante cui vengono dedotte censure autonome e correlate a una manifestazione di potere amministrativo successiva a quella concretizzatasi nelle predette, e precedenti, procedure.
13. L’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, invece, è da ritenersi fondata.
13.1. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è improcedibile “... quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”.
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, in particolare, presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7446).
Per pacifica giurisprudenza, infatti, “ Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio, e anzi anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2025, n. 6794, che cita Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7913).
Ebbene, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, è di tutta evidenza che l’adozione dell’Atto formale n. 19 del 14.05.2025, n. 6793 di repertorio del 14.05.2025, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha autorizzato, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, l’ampliamento della C.D.M. n. 46/2001 richiesto da TU RI s.r.l. – di cui la società ricorrente ha avuto contezza mediante la nota prot. n. 78880 del 17.11.2025 –, faccia venir meno l’interesse di chi ricorre in giudizio ad ottenere una pronuncia giurisdizionale relativamente a quanto oggetto di impugnazione mediante il ricorso introduttivo.
L’eventuale accoglimento di tale ricorso, laddove quest’ultimo risultasse fondato nel merito, non risulterebbe satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente, consolidandosi – per via dell’adozione della predetta autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione in favore della società controinteressata – la situazione sfavorevole dedotta dalla stessa in seno al primo ricorso.
La sopravvenuta modifica, quindi, della situazione di fatto e di diritto originariamente esistente al momento della proposizione del gravame introduttivo ne determina la sua improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
14. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è infondata.
14.1. Per costante giurisprudenza amministrativa “ la prova della tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere rigorosa e va data dalla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ebbe piena conoscenza dell'atto da impugnare ”; tale prova è rigorosa, “... trattandosi in concreto di disconoscere il diritto di difesa in giudizio costituzionalmente riconosciuto ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2025, n. 7940, che cita, a sua volta, Cons. Stato, sez. IV, 5 dicembre 2022, n. 10612).
L’Assessorato resistente, mediante memoria del 31.03.2026, si è limitato a eccepire la tardività della proposizione del ricorso per motivi aggiunti senza, tuttavia, dare prova di un’eventuale conoscenza del provvedimento impugnato – l’Atto formale n. 19 del 14.05.2025 – da parte della società ricorrente in data antecedente a quella indicata da quest’ultima nel proprio gravame.
Tale parte, di contro, produce in giudizio – quale atto da cui ha appreso la conoscenza del provvedimento impugnato – la nota prot. n. 78880 del 17.11.2025, ricevuta proprio dal predetto Assessorato regionale, ove si fa espressa menzione dell’Atto formale n. 19/2025 di autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione rilasciato in favore di TU RI.
In presenza di tale deduzione di parte ricorrente, dalla stessa comprovata a livello documentale e non contestata, mediante una prova rigorosa, dall’Amministrazione che resiste in giudizio, l’eccezione da quest’ultima sollevata deve ritenersi infondata.
15. Il ricorso, nel merito, è fondato per le ragioni di seguito illustrate dal Collegio.
16. Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti è privo di pregio.
16.1. La parte ricorrente asserisce, così articolando la propria censura, che il “ difetto assoluto di competenza ” della S.T.A di Ragusa/Siracusa, originariamente dedotto con riguardo agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, renderebbe illegittimo, per via derivata, anche l’Atto formale n. 19 del 14.05.2025, n. 6793 di repertorio, mediante cui è stata adottata l’autorizzazione ex art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione in favore della parte controinteressata, “... tenuto conto che un tale procedimento, prodromico al rilascio del titolo autorizzatorio, avrebbe dovuto essere avviato ed istruito NON, come invece qui erroneamente accaduto, dalla struttura periferica di RG/SR, bensì unicamente dall’Area 2 del MA Marittimo – Dipartimento Regionale dell’Ambiente ” (cfr. pag. 12 del ricorso per motivi aggiunti).
L’istruttoria del procedimento per cui è causa, ad avviso del Collegio, risulta invece esser stata correttamente condotta dalla Struttura Territoriale dell’Ambiente di Ragusa/Siracusa, articolazione competente per territorio dell’Area 2 – MA TI del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, la quale, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 del Decreto Presidenziale n. 9 del 5.04.2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 Parte I dell’1.06.2022 (avente ad oggetto il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, recante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della L.R. 9/2015), è l’Area del Dipartimento regionale dell’Ambiente competente per l’“ istruttoria e rilascio di autorizzazioni ex art. 24 R.C.N., per apportare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime rilasciate per atto formale ”.
La S.T.A. di Ragusa/Siracusa, quale ufficio territoriale dell’organo regionale competente per materia, ossia l’Area 2 – MA TI, come si evince anche dall’organigramma del Dipartimento dell’Ambiente approvato con D.D.G. n. 579 del 22.06.2022, ha quindi legittimamente curato l’istruttoria avviata dalla presentazione dell’istanza di variazione presentata dalla controinteressata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Deve escludersi, conseguentemente, che nel caso di specie il procedimento di autorizzazione risulti viziato, a monte, da un vizio di incompetenza “assoluta”, la quale, per consolidata giurisprudenza, ricorre quando il potere amministrativo “... appartiene ad un'amministrazione radicalmente diversa ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2024, n. 376) e non, come nel caso di specie, allorquando si lamenta che il potere amministrativo risulti in capo ad un “organo” differente della medesima amministrazione.
Parimenti, non sussisterebbe, in ogni caso, nemmeno il più gradato vizio di incompetenza “relativa”, in quanto l’istruttoria, così come condotta dall’organo dell’Ente regionale da ritenersi territorialmente competente (S.T.A. di Ragusa/Siracusa) è stata seguita – correttamente - dall’adozione, al termine della procedura, dell’Atto formale n. 19/2025, n. 6793 di repertorio del 14.05.2025, da parte del Dipartimento regionale dell’Ambiente dell’Area 2, a cui la predetta S.T.A. fa capo e rispetto alla quale la predetta Area svolge una “ attività di indirizzo e coordinamento ”.
L’adozione di tale atto, nella quale è stato trasposto l’esito dell’istruttoria, non risulta quindi avvinta da alcun vizio di incompetenza, tenuto conto che il procedimento amministrativo a monte è stato condotto, appunto, dalla struttura territorialmente competente per i procedimenti formalmente facenti capo alla disciplina di cui all’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, in coerenza con la ratio di decentramento e semplificazione dell’art. 4 della L.R. 32/2020.
Le conclusioni innanzi espresse rimangono parimenti valide, ad avviso del Collegio, anche ove il procedimento in esame avesse ad oggetto, nella sua “sostanza”, per le ragioni illustrate nel prosieguo della trattazione, non una mera variazione al contenuto di una concessione demaniale già in essere bensì il rilascio di una “nuova” concessione, atteso che, anche in tale evenienza, l’attività svolta dalla S.T.A. quale articolazione territoriale della predetta Area 2 non impingerebbe sulla legittimità dell’atto finale adottato.
17. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
17.1. Il provvedimento gravato mediante il ricorso per motivi aggiunti costituisce, formalmente, un atto di autorizzazione della “variazione” al contenuto della concessione originariamente rilasciata alla società controinteressata mediante C.D.M. n. 46/2021, adottato secondo la disciplina di cui all’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Tuttavia, tenuto conto della portata dell’ampliamento della superficie demaniale richiesto dalla società controinteressata (pari a 12.500 mq a fronte di un’ampiezza dell’originaria concessione di 5.386,90 mq), nonché rilevato che la stessa Amministrazione regionale, una volta ricevuta l’istanza, ha fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – la quale si applica “ Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo ” –, deve ritenersi che il titolo rilasciato in favore della parte controinteressata non costituisca una mera autorizzazione in ampliamento bensì un nuovo titolo concessorio.
La fattispecie disciplinata dall’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, invero, si colloca “a valle” dell’affidamento della nuova concessione e, dovendosi pur sempre avere riguardo al principio di origine euro-unitaria che impone l’affidamento mediante procedura di gara di tutti i beni pubblici aventi rilevanza economica, essa va interpretata restrittivamente proprio perché vi fa eccezione, consentendo l’affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario a condizioni da individuarsi preventivamente e rigorosamente, la cui sussistenza va poi vagliata, in concreto, caso per caso.
Come già rilevato in giurisprudenza, l’affidamento diretto di una maggiore superficie “in ampliamento” al titolare di una concessione di bene demaniale TI può ammettersi “ solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l’estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 giugno 2021, n. 4210, che richiama Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3459, nonché id., 11 luglio 2017, n. 3416).
L’Amministrazione regionale, richiamando “... il rispetto dei principi di competitività propri del diritto dell’Unione Europea ”, come si legge nell’avviso di pubblicazione dell’istanza presentata dalla società controinteressata, ha infatti ritenuto che la richiesta di autorizzazione ex art. 24 citato fosse “ soggetta alle procedure di evidenza pubblica attraverso la pubblicazione dell’avviso (...) per adempiere agli obblighi di imparzialità e trasparenza sulla richiesta dando massima diffusione alla istanza ”, dando modo agli interessati di presentare osservazioni e/o opposizioni secondo quanto previsto dall’art. 18 del predetto Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il quale disciplina il procedimento di primo rilascio di una concessione demaniale marittima (e non le modifiche di concessioni già esistenti), prevedendo, al primo comma, che “ Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia ” e aggiungendo, al comma successivo, che “ Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale ”.
Una volta inquadrata, quindi, la presente fattispecie in esame – per sua natura e caratteristiche – nell’ambito delle concessioni di primo rilascio, trova applicazione, in subiecta materia , quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 32/2020, rubricato “Rilascio concessioni demaniali marittime”.
Tale norma stabilisce, al primo comma, che “ Nelle more dell'approvazione dei Piani di utilizzo del demanio TI (PUDM) di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, per una durata di sei anni, purché coerenti con le previsioni del piano di utilizzo già adottato in via preliminare dal Consiglio comunale ed in corso di approvazione. (...)”, precisando, al secondo comma, che “ Le richieste inerenti all'occupazione di nuove aree demaniali sono corredate dall'attestazione di coerenza con le previsioni del PUDM approvato ovvero già adottato ed in corso di approvazione definitiva, rilasciata dall'amministrazione comunale competente per territorio. Le istanze non corredate della predetta attestazione sono inammissibili ”.
In presenza, quindi, di nuove concessioni demaniali marittime, viene richiesta la coerenza con “... con le previsioni del piano di utilizzo già adottato in via preliminare dal Consiglio comunale ed in corso di approvazione”.
La sua disciplina, per quanto non risulti suscettibile di essere estesa, in via analogica, anche ai differenti procedimenti autorizzativi di cui all’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, i quali presuppongono l’esistenza di un titolo già assentito (ossia, proprio la concessione demaniale marittima), deve invece applicarsi laddove il bene demaniale richiesto risulti solo soggettivamente collegato al primo già ottenuto in concessione, ma, obiettivamente, per consistenza e caratteristiche, suscettibile di essere oggetto di una autonoma e distinta concessione.
Ove così non fosse, invero, il ricorso allo strumento ex art. 24 del predetto Regolamento costituirebbe il modo per eludere, in presenza di aree demaniali assai estese poste in aderenza a un’area su cui già insiste un titolo concessorio, il rigoroso rispetto dei principi concorrenziali di derivazione unionale affermati in materia, che, non a caso, lo stesso Assessorato regionale si è prefisso di rispettare ricorrendo, mediante l’avviso di pubblicazione citato, alla procedura di cui all’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
Le caratteristiche dell’area richieste, la cui ampiezza supera più del doppio di quella originariamente ottenuta in concessione, “trasformano”, invero, il procedimento autorizzatorio in una differente procedura per il rilascio di “ nuove concessioni demaniali marittime ”, con conseguente applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all’art. 2 della L.R. 32/2020.
In continuità con quanto già osservato da questa Sezione, quindi, “ l’assenza di un PUDM adottato preclude in radice il rilascio della concessione demaniale, dato che la legge, nel prescrivere come necessaria e insostituibile la condizione della coerenza con lo strumento pianificatorio, va interpretata nel senso che il rilascio della concessione è a maggior ragione impedito (non solo nelle ipotesi di contrasto col Piano, ma anche) in mancanza radicale di tale piano ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 5 giugno 2024, n. 2117; T.A.R. Sicilia, sez. III, 26 giugno 2023, n. 2031).
La pianificazione tramite PUDM, peraltro, opera per tutte le “ attività e le opere consentite sul demanio TI ”, come previsto, in Sicilia, dall’art. 4, comma 1, della L.R. 15/2005, a nulla valendo se la concessione abbia natura commerciale o, piuttosto, turistico-ricreativa.
L’art. 1 della stessa L.R. 15/2005, a cui fa rinvio la predetta disposizione, infatti, delinea le attività che risultano suscettibili di essere esercitate nei beni demaniali, stabilendo espressamente, al comma 1, che « La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni; d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime; e) (...); f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto; f-bis) eventi e cerimonie, anche a carattere religioso, con possibilità di svolgimento o durante o dopo l'orario dedicato alla balneazione; f-ter) ricettività diffusa e ricettività "open air'' ; f-quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori ».
Dal contenuto della norma, pertanto, non emerge alcuna limitazione nel senso dedotto in giudizio dalla parte controinteressata, non potendosi affermare che la disciplina prevista dall’art. 2 della L.R. n. 32/2020 abbia valenza applicativa unicamente con riguardo alle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto un’attività turistico-ricreativa.
Al pari, è inconferente la controdeduzione della controinteressata secondo cui la pianificazione tramite PUDM non sarebbe richiesta atteso che l’area ricadrebbe in ambito portuale.
Dalla documentazione versata in atti emerge, in modo chiaro, che la suddetta area appartenga, in larga parte, alla competenza del MA TI (cfr., in particolare, all. 4 versato in atti dalla parte ricorrente in data 20.01.2025 e memoria di replica della ricorrente del 15.04.2026), e, non a caso, l’intera istruttoria è stata curata dal MA regionale, il quale ha adottato l’atto conclusivo del procedimento.
18. Il terzo motivo di ricorso, in quanto espressamente proposto dalla parte ricorrente in via subordinata, deve essere assorbito in applicazione del paradigma definito in materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27.04.2015, secondo cui, laddove si concretizzi – come nel caso di specie – l’accoglimento di una censura prospettata in via prioritaria rispetto ad un’altra, viene in essere una delle fattispecie di “assorbimento logico necessario” della censura proposta in via subordinata (cfr. par. 9.3.4.2. dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015).
Secondo il Supremo Consesso della Giustizia amministrativa, infatti, “ La graduazione dei motivi o delle domande diventa allora un limite al dovere del giudice di pronunciare per intero sopra di esse, prescindendo dall’ordine logico delle medesime o dalla loro pregnanza. Tale limitazione è coerente con il canone logico di non contraddizione: come il più contiene il meno, se alla parte è dato di delimitare ineludibilmente il perimetro del thema decidendum (perché al giudice non è consentito di cercare vizi di legittimità sua sponte), così deve ammettersi che la parte possa imporre a quest’ultimo la tassonomia dell’esame dei vizi di legittimità e delle eventuali plurime correlate domande di annullamento ” (cfr. par. 8.1. dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015).
19. Il quarto motivo di ricorso risulta, in ultimo, parimenti fondato.
19.1. L’istanza di concessione in ampliamento presentata dalla società controinteressata – anche ove si addivenisse, in ipotesi, al convincimento che essa non abbia dato avvio a un procedimento per il rilascio di una nuova concessione – deve essere valutata dall’amministrazione “ dopo l’espletamento dell’istruttoria ”, espressamente prevista dall’art. 24, e relativa, appunto, alla verifica che, nel caso concreto, l’area demaniale “suppletiva” sia necessaria per il più proficuo utilizzo dell’area demaniale già concessa, secondo la destinazione a questa impressa dal provvedimento di concessione originario, e comunque che la maggiore superficie non sia, in sé considerata (o unitamente ad altre eventualmente concedibili), idonea a costituire, a sua volta, un bene demaniale suscettibile di essere autonomo oggetto di distinta concessione. In sintesi, rileva la contendibilità tra più soggetti (diversi dal concessionario) delle utilità ritraibili attraverso l’esercizio della concessione sulla parte di superficie demaniale in contestazione (Cons. Stato, sez. V, 1 giugno 2021, n. 4210, già citata).
L’Atto formale n. 19/2025, n. 6793 di repertorio del 14.05.2025, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha autorizzato, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, l’ampliamento della C.D.M. n. 46/2001 richiesto da TU RI s.r.l. – gravato mediante il ricorso per motivi aggiunti oggetto della presente trattazione – non rispetta le suddette coordinate.
L’Amministrazione procedente, da un lato, era sì chiamata a compiere le proprie scelte in materia compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, potendo concedere l'occupazione e l'uso, “ anche esclusivo ”, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo, come previsto, in termini generali, dall’art. 36 del Codice della Navigazione.
In presenza di un bene demaniale suscettibile di divenire autonomo oggetto di distinta concessione, come nella vicenda in esame (considerata l’estensione dell’area demaniale richiesta), l’Amministrazione, tuttavia, non avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere, come avvenuto, la funzionalità dell’estensione richiesta da TU RI rilasciando il titolo “... al fine di consentirle il completamento del Progetto di cui alla originaria richiesta del 30/10/2013, in modo che, nella porzione residua della Particella 405, già parzialmente sfruttata dalla C.D.M. 46/21, oltre che nella particella 264, si possa andare a definire un’area interportuale da destinare ad un più agevole parcheggio e stazionamento degli automezzi degli autotrasportatori (previste circa n°200 unità) (...)”, come riportato nell’Atto formale n. 19/2025.
Tale funzionalità, invero, sarebbe stata raggiungibile anche mediante il ricorso a una nuova concessione – resa, peraltro, necessaria alla luce delle caratteristiche e dell’estensione dell’area, come già appurato dal Collegio – con la conseguenza che, al fine di assicurare un adeguato rispetto dei principi eurounitari posti a tutela della concorrenza, l’Ente regionale avrebbe dovuto comparare la decisione assunta con l’alternativa eventualità di garantire un equilibrio tra gli operatori economici interessati all’aera retroportuale, assicurando una pari possibilità di accesso all’utilizzazione di tale bene demaniale ad altri soggetti interessati.
Riscontrando, peraltro, mediante nota prot. 78968 del 12.11.2024 le opposizioni presentate in seno alla procedura dalla parte ricorrente, l’Assessorato si è limitato ad affermare che la richiesta della controinteressata “ riguarda l’estensione di area obiettivamente funzionale e necessaria per l’effettivo più corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso, rispetto alla quale non si ravvede possibilità di autonoma e diversa concessione a terzi ”, fornendo anche in tale frangente, quindi, una motivazione insufficiente e inidonea a consentire di comprendere le ragioni sottese, sotto il profilo istruttorio, alla decisione assunta.
Ne discende, anche per tale ragione, il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto avversato.
20. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, quindi: i) il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c.), c.p.a; ii) il ricorso per motivi aggiunti, in quanto fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’Atto formale n. 19 del 14.05.2025, n. 6793 di repertorio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’Atto formale n. 19 del 14.05.2025, n. 6793 di repertorio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana.
Condanna l’Amministrazione resistente e la parte controinteressata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti, da ripartirsi come segue: € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti, in capo all’Amministrazione resistente; € 1.500 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge se e in quanto dovuti, in capo alla parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | RA TO |
IL SEGRETARIO