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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/11/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2019, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all ricorso, dall'avv. Parte_1
CELLINI RITA presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Lucia Controparte_1
ZI presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/03/2019 premettendo di aver contratto Parte_1
Per_ matrimonio il 13/12/1992 con dalla cui unione sono nate due figlie, Controparte_1
(13.1.1994) e (23.4.1997), e riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza Per_2 di omologa resa con decreto del Tribunale di Catanzaro in data 2.7.2010, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa del 7/10/2019 si costituiva , la quale, contestando le richieste di Controparte_1 controparte, formulava le proprie conclusioni.
1 Con sentenza parziale del 20/07/2021 il Collegio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e rimetteva la causa sul ruolo per proseguire con l'attività istruttoria sulle domande ulteriori.
Nelle more del giudizio le parti addivenivano ad una risoluzione bonaria della controversia e i procuratori congiuntamente domandavano recepirsi gli accordi e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Il signor non verserà nulla alla moglie a titolo di mantenimento;
Parte_1
Il signor non verserà nulla alle due figlie e dal momento che, Pt_1 Per_1 Persona_3 anche se non sono ancora del tutto economicamente indipendenti, hanno l'età, la capacità di poter produrre reddito ed essere autonome e stante l'acclusa dichiarazione dalle medesime sottoscritta.
Con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 come indicati in epigrafe, così provvede:
• Prendo atto degli accordi siglati dalle parti
• Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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