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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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- 1. Ultime Sentenze Sulla Meritevolezza Nel Sovraindebitamento Aggiornate A Dicembre 2025Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 dicembre 2025
La giurisprudenza più recente in materia di sovraindebitamento si concentra sulla valutazione della “meritevolezza” del debitore non solo come requisito morale, ma come verifica tecnica dell'assenza di colpa grave, frode o atti in frode ai creditori, nonché sulla correttezza e completezza della documentazione presentata. Di seguito sono riportati i riferimenti alle pronunce più significative estratte, suddivise per tematiche principali. Ammissibilità, completezza documentale e meritevolezza La Corte di Cassazione ha chiarito che la trasparenza del debitore è un elemento fondante della meritevolezza. La mancata o incompleta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE
in persona del giudice dr. Marco Pugliese
nel procedimento unitario iscritto al numero 99 del Ruolo p.u. dell'anno
2025 su ricorso di , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
33 bis e la coniuge (in regime di separazione) nata a Parte_2
NA (NA) il 29/04/1976, c,f. residente in [...]C.F._2
alla via Barone n. 19, elett.te domiciliati in NA alla via Giulio Cesare
125 presso lo studio dell'avv. Marta Strazzullo, in virtù di procura in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del/i sovraindebitato/i ricorrente/i ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I.
sulla base dei seguenti
MOTIVI
1 La proposta di ristrutturazione dei debiti del/i soggetto/i sovraindebitato/i risulta ammissibile ai sensi degli artt. 67 e seguenti C.C.I.I.
È stata espletata la procedura di apertura della procedura e il gestore della crisi ha proceduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 70
C.C.I.I.
Con la relazione depositata in atti il gestore della crisi ha attestato l'assenza di osservazioni e/o contestazioni all'esito delle comunicazioni ritualmente effettuate (ad eccezione di quanto specificato di seguito),
sollecitando l'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti in oggetto.
L'O.c.c. in persona del gestore ha precisato nella propria relazione che ha
“riscontrato che non è stato rispettato il merito creditizio da parte dei creditori: ND, FI e BP e quindi per costoro vale la previsione di cui all'art. 69 co. 2 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza
di spiegare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta”.
Con riferimento alle note di precisazione dei crediti da parte di taluni creditori (come il per crediti per circa mille euro per Controparte_1
TARI) il gestore ha rappresentato che non vi è stato alcun impatto significativo sul piano, che ha provveduto anche a integrarlo (con una differenza irrisoria rispetto al cronoprogramma previsto).
2 Con riguardo alla posizione di BP manifestata con la nota fatta pervenire nelle more (p.e.c. 26-2-2025), fermo quanto eccepito dal gestore in ordine alla violazione del “merito creditizio” al momento della relativa erogazione del mutuo, risulta infondata l'affermazione secondo cui il relativo credito sarebbe privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. perché relativo a un accordo di cessione del quinto dello stipendio del debitore sovraindebitato.
Il credito per finanziamento trova causa nel relativo contratto e la legge non gli accorda alcun privilegio. Laddove però le rate non siano state pagate in tutto o in parte allora sarebbe configurabile (ma solo per le rate impagate) una “surroga” nella posizione del debitore lavoratore dipendente verso il datore di lavoro col subentro anche nel relativo privilegio, nei limiti degli importi ceduti. Ma questo non può valere anche per le mensilità future, non ancora maturate, specie se il mutuo è in
“regolare ammortamento” come precisato dalla BP nella p.e.c. indicata.
Dagli atti non emergono cause ostative all'accoglimento del ricorso per come formulato e modificato e integrato proposto dal/i soggetto/i sovraindebitato/i.
Tenuto conto che risultano cespiti immobiliari e pertanto va disposta la trascrizione della presente sentenza presso i competenti registri immobiliari.
Nulla sulle spese, stante l'assenza di formali di contestazioni alla richiesta di omologazione.
3
P.Q.M.
omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti per come formulata;
dispone la trascrizione a cura dell'O.c.c. della presente sentenza presso i
Registri immobiliari di Pordenone;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 10/06/2025
Il giudice dr. Marco Pugliese
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