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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 427/2024 R.G.L. promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. M. Villani che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Chiosso CP_1
che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: responsabilità ex art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/03.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/09/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 29/01/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la
[...]
(da qui impugnava la Parte_1 Controparte_2
sentenza n. 203/24 in data 12/03-28/05/2024 del Tribunale di Ivrea, che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/23 (per l'importo di € 5.058,28 lordi a titolo di retribuzioni non pagate) chiesto e ottenuto da (dipendente della Denver CP_1
S.r.l. dal 1°/07/2021 al 31/03/2023 con mansioni di autista) nei confronti sia del suo
1 datore di lavoro, sia, ai sensi dell'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 273/03, dell'attuale appellante e della nella loro rispettiva qualità di committente principale e di Controparte_3
appaltatrice-subcommittente di servizi di trasporto e logistica nella zona di Ivrea.
Il Tribunale, a seguito di un'analitica disamina delle clausole del contratto di franchising sottoscritto il 1°/10/2014 tra la (franchisor) e la Controparte_2 Controparte_3
(franchisee) – che prevedeva lo svolgimento da parte di quest'ultima di «attività di
[...]
trasporto, trasporto espresso e logistica nella Zona, in via esclusiva per » e CP_2 che, a dire dell'opponente, era privo di elementi di affinità con l'appalto – vi aveva ciononostante rinvenuto «la causa tipica del contratto di appalto, seppure unita a quella dell'affiliazione commerciale» (sentenza, pag. 5), con conseguente operatività del vincolo di solidarietà ex art. 29, co. 2 d.lgs. cit., da interpretarsi estensivamente alla luce, in particolare, della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/17.
Parte appellante, con un unico articolato motivo, lamentava che il primo Giudice non avesse debitamente approfondito e valutato, anche in considerazione della prassi commerciale relativa ai rapporti di franchising, gli elementi tipici e costitutivi di tale contratto nello specifico ambito dei servizi di trasporto e logistica, essenzialmente non riconducibili a quelli propri dell'appalto agli effetti della pretesa responsabilità solidale.
Si è costituito ribadendo la correttezza del percorso argomentativo CP_1 seguito dalla sentenza gravata e chiedendone perciò l'integrale conferma.
All'udienza del 13/02/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello spiegato dalla pur non privo di pregevoli suggestioni Controparte_2
interpretative, non può essere accolto.
2.1. È opportuna una rapida e preliminare ricognizione della fattispecie negoziale in rassegna, che non può non muovere prioritariamente dal dato legislativo: ai sensi dell'art. 1, co. 1, l. n. 129/04, il contratto di affiliazione commerciale (franchising) è quello «comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, knowhow, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato
2 in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi».
Da questa definizione normativa possono trarsi alcune considerazioni:
a) lo scopo perseguito è quello di “commercializzare” beni e servizi, e l'uso volutamente generico e atecnico di tale verbo allude al compimento di “atti di commercio” (per usare l'antica espressione ottocentesca) non predefiniti, bensì assumenti la forma e il tipo negoziale che meglio si adeguano alle esigenze di volta in volta dettate dalle caratteristiche economiche e merceologiche dei beni e dei servizi (ne fa da eco la previsione dell'art. 1, co. 2, l. cit. per cui «Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica»), avuto riguardo alle specifiche prassi contrattuali;
b) nel franchising c.d. di distribuzione e in quello c.d. di servizi (che sono le tipologie di gran lunga più diffuse) lo scopo di commercializzazione si attua tramite l'opera di distribuzione e di erogazione presso i clienti finali che il franchisee (o l'impresa licenziataria, secondo l'accezione del contratto di causa) si obbliga a svolgere, rispettivamente, sui beni e sui servizi del franchisor;
c) lo scopo di commercializzazione-distribuzione viene perseguito con la concessione al franchisee, da parte del franchisor, della disponibilità della c.d. “formula commerciale”, ossia, come dice la legge, dell'«insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, knowhow, brevetti»;
d) non solo: come condivisibilmente affermato dall'appellante, «Le intrinseche caratteristiche commerciali del franchising comportano […] che l'affiliante non sia un mero concedente del marchio, ma si occupi anche della progettazione della rete di affiliazione nel suo complesso, così come e soprattutto del funzionamento di tale organizzazione, con particolare riguardo alle attività di formazione, assistenza tecnica, diffusione del marchio, pubblicità e accreditamento sul mercato»
(comparsa, pagg. 12-13) – esattamente come previsto dall'art. 3, co. 4, lett. f), l. cit., per cui nel contratto devono essere indicate «le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione».
3 2.2. Dunque, quello stipulato dalla e la rientra Controparte_2 Controparte_3
nel genuino schema del franchising di servizi e, in particolare, di quello di servizi di trasporto e logistica;
l'articolazione tra la messa a disposizione della formula commerciale e lo scopo di erogazione del servizio è 'plasticamente' evidenziata, per la prima, dalle clausole nn. 2 e 3, e, per la seconda, dalla clausola n. 4, tale per cui l'impesa affiliata «si obbliga a svolgere imprenditorialmente l'attività di trasporto, trasporto espresso e logistica nella Zona, in via esclusiva per , nel rispetto di CP_2
tutti gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente contratto, dal Regolamento e dalla partecipazione a Gruppo Executive Società Consortile a r.l.».
Se, in ipotesi astratta, a quest'ultima clausola non si accompagnasse anche la cessione della formula commerciale, si sarebbe di fronte, né più né meno (a conferma di quanto osservato supra, lett. a), a un appalto per prestazioni di servizi di logistica secondo la definizione datane dall'art. 1677-bis c.c. – esattamente come il franchising c.d. di produzione (altra tipologia ma meno diffusa nel mercato) finirebbe con il coincidere con la subfornitura industriale ex lege n. 192/98; e questa osservazione 'astratta', in realtà, ha ricadute concrete nel senso che il franchising di servizi di logistica può risultare in qualche modo vicino all'appalto ex art. 1677-bis c.c. (il rinvio alle disposizioni sul contratto di trasporto è sottoposto al vaglio di compatibilità e non esclude che si tratti comunque di appalto) perché (e soltanto perché) quest'ultimo costituisce l'”atto di commercio” funzionale all'erogazione del servizio.
Al di là di questo, non si è di fronte a un contratto misto: da un lato, perché la messa a disposizione della formula commerciale è causalmente e inscindibilmente legata allo scopo di commercializzazione;
dall'altro, perché la causa propria dell'appalto in tanto viene 'devitalizzata' in quanto il servizio che il franchisee è tenuto a erogare è concepito, studiato, sperimentato, ideato e realizzato dal franchisor (e solo da lui) sulla base non solo della sua formula commerciale (dell'insieme, come si è detto, dei segni distintivi e degli asset immateriali sopra elencati), ma anche delle sue indicazioni operative e della sua organizzazione tecnica, in termini, segnatamente, di progettazione, di presentazione, di allestimento e di sviluppo commerciale del brand e di apposite strategie di marketing.
4 Sta proprio in ciò l'elemento di netta distinzione (e di irriducibilità) tra il franchising e l'appalto: se, infatti, è appaltatore colui che ex art. 1655 c.c. organizza con autonomia gestionale gli aspetti tecnico-operativi e i mezzi materiali e immateriali necessari per il compimento del servizio commissionatogli (dalla fase di progettazione a quella di esecuzione), allora tutto questo, per definizione normativa, non può essere riferito alla figura e al ruolo del franchisee, al quale fanno capo sì la gestione lato sensu amministrativa dell'impresa (ad esempio, l'organizzazione del personale, dei trasporti, degli itinerari da seguire nella zona di competenza, del parco automezzi, ecc.) e il rischio economico insito nell'opera di commercializzazione (i soggetti contraenti rimangono, come dice la legge, «economicamente e giuridicamente indipendenti»), ma non gli compete, per le suesposte ragioni, l'organizzazione tecnico-operativa del core business.
Ne discende l'impraticabilità dell'assimilazione (anche solo parziale) del franchising all'appalto (il fine della commercializzazione del servizio rimane sublimato e si diluisce nella cessione della formula commerciale), che sarebbe in sé ostativa all'applicazione dell'art. 29, co. 2, d.lgs. cit. se i termini “appalto di opere e servizi” e “subappalto” lì usati fossero da interpretarsi in maniera restrittiva e letterale.
3. Tale norma, tuttavia, va interpretata in maniera non restrittiva e non letterale – ed è questo, in verità, che destituisce di fondamento l'appello – e, soprattutto, in maniera costituzionalmente orientata.
3.1. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 254/17 invocata dall'appellato, ha chiaramente precisato che «la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente […] è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale».
Tale principio va letto congiuntamente a una pronuncia della Suprema Corte sì risalente
(agli 'esordi' applicativi della l. n. 129/04), ma ancora in grado (anche perché rimasta paradigmatica) di perfettamente cogliere lo spirito del contratto di franchising, che
«costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del
5 quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo. […] La causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale;
per il franchisee, la possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato» (Cass. n. 647/07).
Si ricava da tale lucida messa a fuoco del fenomeno negoziale in questione com'esso assuma una logica sinallagmatica per cui lo 'sfruttamento' a proprio vantaggio da parte dell'affiliato «della posizione di affidabilità e prestigio» dell'affiliante consente a quest'ultimo «di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato» e di creare così «una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio», pur senza il suo diretto intervento nella realtà locale, che, per così dire, viene 'scaricato' sulle imprese affiliate.
Tale meccanismo genera certamente un «sistema di collaborazione» tra le due imprese, ma una collaborazione che giace su di un piano non paritetico e, anzi, caratterizzato da evidentissimi tratti di asimmetricità; in effetti, i rapporti di “affiliazione commerciale” (e già il termine è di per sé assai evocativo) sono segnati da una sensibile situazione di dipendenza e di intrinseca 'debolezza' dell'impresa affiliata, dal momento che l'affiliante esercita – inevitabilmente, a fronte della concessione della formula commerciale con le modalità sopra esaminate – un'ampia ingerenza nelle relative opzioni operativo-gestionali, tant'è che proprio a questa situazione di dipendenza del franchisee, inteso come 'soggetto debole' del rapporto, la l. n. 129/04 (il cui scopo non era quello di mera 'tipizzazione', d'altronde inutile ex art. 1322, co. 2, c.c.) ha cercato di porre rimedio approntando una serie di tutele e di garanzie di trasparenza precontrattuale.
3.2. Questo ulteriore passaggio ermeneutico, dunque, impone di valutare se attraverso il franchising di servizi di logistica qui in rassegna si attuino quei fenomeni di
6 decentramento distributivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione che la Corte Costituzionale ha ravvisato come sufficienti per l'operatività ex art. 29, co. 2, d.lgs. cit. ai fini del rafforzamento della tutela dei lavoratori dell'appaltatore finale (non essendo contestato che tra la Controparte_3
e la Denver S.r.l. sussistesse un normale rapporto di appalto).
[...]
Soccorre a questo punto un'altra decisiva sentenza di legittimità, dove si è precisato che, a tale proposito (e trattasi di principio generale che va al di là del caso specifico affrontato), a dover essere presa in rilevante considerazione «non è tanto l'esatta qualificazione del contratto […], ma la necessità di verificare se vi sia stato un meccanismo di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e
l'utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare una applicazione della garanzia di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 citato. […] Sotto questo profilo, un ruolo importante nella verifica da svolgere riveste la individuazione dell'interesse economico concreto, di una parte contrattuale rispetto all'altra, sotteso alla realizzata operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e
l'utilizzazione della prestazione lavorativa: interesse da valutarsi avendo riguardo ad una eventuale sussistenza di una situazione di “dipendenza economica” e di assunzione di un maggior “rischio di impresa”, nel senso che deve essere accertato se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo essendo il contraente che lo subisce privo di valide scelte alternative economiche sul mercato» (Cass. n.
26881/24; sottolineature dell'estensore).
Ciò che è richiesto, detto altrimenti, è un'analisi economica, oltre che giuridica, del contratto.
Essendo indubitabile, per le considerazioni suesposte, che attraverso il franchising si realizza un meccanismo di decentramento produttivo-distributivo, si tratta allora di capire se ciò, nel caso in esame, comporti per il franchisee un'apprezzabile privazione
«di valide scelte alternative economiche sul mercato», sintomatica, secondo la
Suprema Corte, della sussistenza di una dipendenza economica.
3.3. Va subito precisato che il concetto di dipendenza economica interessante ai fini dell'art. 29, co. 2, d.lgs. cit. è evidentemente ricavato dai Giudici di legittimità dall'art. 9, co. 1, l. n. 192/98, norma che assume una valenza assertiva non limitata alla
7 subfornitura industriale ma estensibile, come principio generale di ordine pubblico economico, a ogni fattispecie contrattuale (cfr. Cass., Sez Un., n. 24906/11; Cass., ord.,
n. 27435/24; Cass. n. 1184/20).
Va inoltre precisato che la dipendenza economica di un'impresa rispetto a un'altra non
è di per sé illecita o vietata (arg. ex art. 2359, co. 1, n. 3, c.c.), anche quando sia eccessiva, a meno che ciò non costituisca ragione di abuso (questo sì illecito e vietato) da parte dell'impresa dominante: infatti, «non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale» (Cass. n. 1184/20) – e non si tratta certamente del caso di specie, ove non è affatto in contestazione la genuinità del contratto di franchising, mentre la ricognizione sull'effettività di una (oggettiva e lecita) dipendenza economica della verso l'attuale appellante serve Controparte_3 solo alla verifica dell'eventuale «dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione».
3.4. In questo senso, scorrendo il tenore del contratto, sono particolarmente significative:
- la clausola n. 4.1, in forza della quale (se n'è già accennato) la Controparte_3 assume l'obbligo di «svolgere imprenditorialmente l'attività di trasporto,
[...]
trasporto espresso e logistica nella Zona, in via esclusiva per , nel rispetto CP_2
di tutti gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente contratto, dal Regolamento e dalla partecipazione a Gruppo Executive Società Consortile a r.l.»: ora, quand'anche la clausola di esclusiva, come ritenuto dall'appellante, sia posta
(anche) a tutela del franchisee (cfr. ricorso, pagg. 14-15), ciò non toglie che quest'ultimo avrebbe potuto operare, nella zona assegnatagli (peraltro geograficamente molto estesa, come si evince dall'allegato n.
2.1 al contratto), per esclusivo conto della e non per altre imprese o in proprio;
Controparte_2
- la clausola n. 4.3, in forza della quale l'affiliata si impegna a non compiere nella zona geografica assegnatale alcun altro servizio di trasporto e logistica se non per conto dell'affiliante;
8 - la clausola n. 4.4, in forza della quale il franchisee deve rivolgersi esclusivamente a un'altra affiliata della (anche in diretta via sostitutiva) in caso di Controparte_2
impossibilità di svolgere direttamente il servizio;
- la clausola n. 5.1, in forza della quale tutte le spedizioni, nazionali o internazionali, da compiersi in territorio esterno alla zona di esclusiva devono essere affidate Contr soltanto ad altre sedi
- la clausola n. 5.2, in forza della quale l'affiliata – in conformità, oltretutto, con l'art. 3, co. 4, lett. b), l. n. 129/04 – deve realizzare un determinato fatturato minimo;
- la previsione del regolamento sub doc. E (pag. 9, n. 4.1.3), per cui il franchisee si obbliga a partecipare a un apposito consorzio costituito dalla rete delle società affiliate, «diretta e coordinata» (quasi a riecheggiare l'art. 409, n. 3, c.p.c.) dalla
Controparte_2
- l'ulteriore previsione regolamentare (pag. 30, n. 4.7.2), per cui «Assumere o accettare la collaborazione in qualsiasi forma di personale che sta lavorando o ha lavorato nei 18 mesi precedenti presso un'altra Sede o presso […] senza CP_2 avere preventivamente ottenuto parere scritto consenziente e favorevole dell'altra Contr sede […] viene considerato concorrenza sleale e non è quindi ammesso»: se ciò non esclude completamente l'autonomia gestionale dei rapporti di lavoro da parte dell'affiliata (in quanto viene considerata solo l'eventuale assunzione di personale a potenziale conoscenza della formula commerciale dell'affiliante), essa ne viene comunque ampiamente limitata.
3.5. Si ribadisce che tutte queste clausole sono lecite, anche perché molte di loro, proprio in ossequio alla logica del franchising, si pongono in chiave di salvaguardia anticoncorrenziale della formula commerciale ceduta dal franchisor; cionondimeno, attestano e confermano il vincolo di dipendenza economica della Controparte_3
la quale, in esito allo stringente regolamento negoziale impostole dalla
[...] [...]
subisce una forte limitazione delle proprie «scelte alternative economiche CP_2
sul mercato»: da un lato, essa risulta pressoché impossibilitata a differenziare agevolmente la propria attività economica, e, dall'altro, la sua organizzazione imprenditoriale finisce con l'essere saldamente inserita nella rete distributiva «diretta e
9 coordinata» dall'affiliante e, quindi, pressoché interamente orientata a soddisfarne gli interessi produttivi.
Ed è proprio questo orientamento organizzativo in favore esclusivo della CP_2
a inevitabilmente riverberarsi sulla forza lavoro alle dipendenze delle imprese
[...]
appaltatrici della e a prestarsi a quel fenomeno dissociativo «fra Controparte_3 titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione» – essendo incontestato, d'altronde, che era «addetto all'attività di autista di livello G1 CP_1 presso l'unità operativa di Ivrea, C.so Vercelli 444 dell'appalto affidato dal committente
[…] alla […] a cui era stata affidata Controparte_2 Controparte_3
l'esecuzione dei servizi di logistica, trasporto e distribuzione merci oggetto di appalto, a sua volta subappaltati ed affidati alla DENVER S.r.l., datore di lavoro» (comparsa, pag.
2).
Anzi, come si legge nella sentenza n. 254/17, «le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice [ovvero, che è lo stesso, del franchisee e della filiera dei suoi appaltatori e subappaltatori, n.d.e.], in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto».
4. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado, incrementate dell'aumento per i richiami ipertestuali – oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello, condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13.02.2025.
10 Il Consigliere estensore
Dott. Fabrizio Aprile
Il Presidente
Dott. Piero Rocchetti
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 427/2024 R.G.L. promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. M. Villani che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Chiosso CP_1
che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: responsabilità ex art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/03.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/09/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 29/01/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la
[...]
(da qui impugnava la Parte_1 Controparte_2
sentenza n. 203/24 in data 12/03-28/05/2024 del Tribunale di Ivrea, che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/23 (per l'importo di € 5.058,28 lordi a titolo di retribuzioni non pagate) chiesto e ottenuto da (dipendente della Denver CP_1
S.r.l. dal 1°/07/2021 al 31/03/2023 con mansioni di autista) nei confronti sia del suo
1 datore di lavoro, sia, ai sensi dell'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 273/03, dell'attuale appellante e della nella loro rispettiva qualità di committente principale e di Controparte_3
appaltatrice-subcommittente di servizi di trasporto e logistica nella zona di Ivrea.
Il Tribunale, a seguito di un'analitica disamina delle clausole del contratto di franchising sottoscritto il 1°/10/2014 tra la (franchisor) e la Controparte_2 Controparte_3
(franchisee) – che prevedeva lo svolgimento da parte di quest'ultima di «attività di
[...]
trasporto, trasporto espresso e logistica nella Zona, in via esclusiva per » e CP_2 che, a dire dell'opponente, era privo di elementi di affinità con l'appalto – vi aveva ciononostante rinvenuto «la causa tipica del contratto di appalto, seppure unita a quella dell'affiliazione commerciale» (sentenza, pag. 5), con conseguente operatività del vincolo di solidarietà ex art. 29, co. 2 d.lgs. cit., da interpretarsi estensivamente alla luce, in particolare, della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/17.
Parte appellante, con un unico articolato motivo, lamentava che il primo Giudice non avesse debitamente approfondito e valutato, anche in considerazione della prassi commerciale relativa ai rapporti di franchising, gli elementi tipici e costitutivi di tale contratto nello specifico ambito dei servizi di trasporto e logistica, essenzialmente non riconducibili a quelli propri dell'appalto agli effetti della pretesa responsabilità solidale.
Si è costituito ribadendo la correttezza del percorso argomentativo CP_1 seguito dalla sentenza gravata e chiedendone perciò l'integrale conferma.
All'udienza del 13/02/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. L'appello spiegato dalla pur non privo di pregevoli suggestioni Controparte_2
interpretative, non può essere accolto.
2.1. È opportuna una rapida e preliminare ricognizione della fattispecie negoziale in rassegna, che non può non muovere prioritariamente dal dato legislativo: ai sensi dell'art. 1, co. 1, l. n. 129/04, il contratto di affiliazione commerciale (franchising) è quello «comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, knowhow, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato
2 in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi».
Da questa definizione normativa possono trarsi alcune considerazioni:
a) lo scopo perseguito è quello di “commercializzare” beni e servizi, e l'uso volutamente generico e atecnico di tale verbo allude al compimento di “atti di commercio” (per usare l'antica espressione ottocentesca) non predefiniti, bensì assumenti la forma e il tipo negoziale che meglio si adeguano alle esigenze di volta in volta dettate dalle caratteristiche economiche e merceologiche dei beni e dei servizi (ne fa da eco la previsione dell'art. 1, co. 2, l. cit. per cui «Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica»), avuto riguardo alle specifiche prassi contrattuali;
b) nel franchising c.d. di distribuzione e in quello c.d. di servizi (che sono le tipologie di gran lunga più diffuse) lo scopo di commercializzazione si attua tramite l'opera di distribuzione e di erogazione presso i clienti finali che il franchisee (o l'impresa licenziataria, secondo l'accezione del contratto di causa) si obbliga a svolgere, rispettivamente, sui beni e sui servizi del franchisor;
c) lo scopo di commercializzazione-distribuzione viene perseguito con la concessione al franchisee, da parte del franchisor, della disponibilità della c.d. “formula commerciale”, ossia, come dice la legge, dell'«insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, knowhow, brevetti»;
d) non solo: come condivisibilmente affermato dall'appellante, «Le intrinseche caratteristiche commerciali del franchising comportano […] che l'affiliante non sia un mero concedente del marchio, ma si occupi anche della progettazione della rete di affiliazione nel suo complesso, così come e soprattutto del funzionamento di tale organizzazione, con particolare riguardo alle attività di formazione, assistenza tecnica, diffusione del marchio, pubblicità e accreditamento sul mercato»
(comparsa, pagg. 12-13) – esattamente come previsto dall'art. 3, co. 4, lett. f), l. cit., per cui nel contratto devono essere indicate «le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione».
3 2.2. Dunque, quello stipulato dalla e la rientra Controparte_2 Controparte_3
nel genuino schema del franchising di servizi e, in particolare, di quello di servizi di trasporto e logistica;
l'articolazione tra la messa a disposizione della formula commerciale e lo scopo di erogazione del servizio è 'plasticamente' evidenziata, per la prima, dalle clausole nn. 2 e 3, e, per la seconda, dalla clausola n. 4, tale per cui l'impesa affiliata «si obbliga a svolgere imprenditorialmente l'attività di trasporto, trasporto espresso e logistica nella Zona, in via esclusiva per , nel rispetto di CP_2
tutti gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente contratto, dal Regolamento e dalla partecipazione a Gruppo Executive Società Consortile a r.l.».
Se, in ipotesi astratta, a quest'ultima clausola non si accompagnasse anche la cessione della formula commerciale, si sarebbe di fronte, né più né meno (a conferma di quanto osservato supra, lett. a), a un appalto per prestazioni di servizi di logistica secondo la definizione datane dall'art. 1677-bis c.c. – esattamente come il franchising c.d. di produzione (altra tipologia ma meno diffusa nel mercato) finirebbe con il coincidere con la subfornitura industriale ex lege n. 192/98; e questa osservazione 'astratta', in realtà, ha ricadute concrete nel senso che il franchising di servizi di logistica può risultare in qualche modo vicino all'appalto ex art. 1677-bis c.c. (il rinvio alle disposizioni sul contratto di trasporto è sottoposto al vaglio di compatibilità e non esclude che si tratti comunque di appalto) perché (e soltanto perché) quest'ultimo costituisce l'”atto di commercio” funzionale all'erogazione del servizio.
Al di là di questo, non si è di fronte a un contratto misto: da un lato, perché la messa a disposizione della formula commerciale è causalmente e inscindibilmente legata allo scopo di commercializzazione;
dall'altro, perché la causa propria dell'appalto in tanto viene 'devitalizzata' in quanto il servizio che il franchisee è tenuto a erogare è concepito, studiato, sperimentato, ideato e realizzato dal franchisor (e solo da lui) sulla base non solo della sua formula commerciale (dell'insieme, come si è detto, dei segni distintivi e degli asset immateriali sopra elencati), ma anche delle sue indicazioni operative e della sua organizzazione tecnica, in termini, segnatamente, di progettazione, di presentazione, di allestimento e di sviluppo commerciale del brand e di apposite strategie di marketing.
4 Sta proprio in ciò l'elemento di netta distinzione (e di irriducibilità) tra il franchising e l'appalto: se, infatti, è appaltatore colui che ex art. 1655 c.c. organizza con autonomia gestionale gli aspetti tecnico-operativi e i mezzi materiali e immateriali necessari per il compimento del servizio commissionatogli (dalla fase di progettazione a quella di esecuzione), allora tutto questo, per definizione normativa, non può essere riferito alla figura e al ruolo del franchisee, al quale fanno capo sì la gestione lato sensu amministrativa dell'impresa (ad esempio, l'organizzazione del personale, dei trasporti, degli itinerari da seguire nella zona di competenza, del parco automezzi, ecc.) e il rischio economico insito nell'opera di commercializzazione (i soggetti contraenti rimangono, come dice la legge, «economicamente e giuridicamente indipendenti»), ma non gli compete, per le suesposte ragioni, l'organizzazione tecnico-operativa del core business.
Ne discende l'impraticabilità dell'assimilazione (anche solo parziale) del franchising all'appalto (il fine della commercializzazione del servizio rimane sublimato e si diluisce nella cessione della formula commerciale), che sarebbe in sé ostativa all'applicazione dell'art. 29, co. 2, d.lgs. cit. se i termini “appalto di opere e servizi” e “subappalto” lì usati fossero da interpretarsi in maniera restrittiva e letterale.
3. Tale norma, tuttavia, va interpretata in maniera non restrittiva e non letterale – ed è questo, in verità, che destituisce di fondamento l'appello – e, soprattutto, in maniera costituzionalmente orientata.
3.1. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 254/17 invocata dall'appellato, ha chiaramente precisato che «la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente […] è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale».
Tale principio va letto congiuntamente a una pronuncia della Suprema Corte sì risalente
(agli 'esordi' applicativi della l. n. 129/04), ma ancora in grado (anche perché rimasta paradigmatica) di perfettamente cogliere lo spirito del contratto di franchising, che
«costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del
5 quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo. […] La causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale;
per il franchisee, la possibilità di intraprendere un'attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato» (Cass. n. 647/07).
Si ricava da tale lucida messa a fuoco del fenomeno negoziale in questione com'esso assuma una logica sinallagmatica per cui lo 'sfruttamento' a proprio vantaggio da parte dell'affiliato «della posizione di affidabilità e prestigio» dell'affiliante consente a quest'ultimo «di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato» e di creare così «una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio», pur senza il suo diretto intervento nella realtà locale, che, per così dire, viene 'scaricato' sulle imprese affiliate.
Tale meccanismo genera certamente un «sistema di collaborazione» tra le due imprese, ma una collaborazione che giace su di un piano non paritetico e, anzi, caratterizzato da evidentissimi tratti di asimmetricità; in effetti, i rapporti di “affiliazione commerciale” (e già il termine è di per sé assai evocativo) sono segnati da una sensibile situazione di dipendenza e di intrinseca 'debolezza' dell'impresa affiliata, dal momento che l'affiliante esercita – inevitabilmente, a fronte della concessione della formula commerciale con le modalità sopra esaminate – un'ampia ingerenza nelle relative opzioni operativo-gestionali, tant'è che proprio a questa situazione di dipendenza del franchisee, inteso come 'soggetto debole' del rapporto, la l. n. 129/04 (il cui scopo non era quello di mera 'tipizzazione', d'altronde inutile ex art. 1322, co. 2, c.c.) ha cercato di porre rimedio approntando una serie di tutele e di garanzie di trasparenza precontrattuale.
3.2. Questo ulteriore passaggio ermeneutico, dunque, impone di valutare se attraverso il franchising di servizi di logistica qui in rassegna si attuino quei fenomeni di
6 decentramento distributivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione che la Corte Costituzionale ha ravvisato come sufficienti per l'operatività ex art. 29, co. 2, d.lgs. cit. ai fini del rafforzamento della tutela dei lavoratori dell'appaltatore finale (non essendo contestato che tra la Controparte_3
e la Denver S.r.l. sussistesse un normale rapporto di appalto).
[...]
Soccorre a questo punto un'altra decisiva sentenza di legittimità, dove si è precisato che, a tale proposito (e trattasi di principio generale che va al di là del caso specifico affrontato), a dover essere presa in rilevante considerazione «non è tanto l'esatta qualificazione del contratto […], ma la necessità di verificare se vi sia stato un meccanismo di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e
l'utilizzazione della prestazione lavorativa che possa giustificare una applicazione della garanzia di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 citato. […] Sotto questo profilo, un ruolo importante nella verifica da svolgere riveste la individuazione dell'interesse economico concreto, di una parte contrattuale rispetto all'altra, sotteso alla realizzata operazione di decentramento produttivo e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e
l'utilizzazione della prestazione lavorativa: interesse da valutarsi avendo riguardo ad una eventuale sussistenza di una situazione di “dipendenza economica” e di assunzione di un maggior “rischio di impresa”, nel senso che deve essere accertato se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo essendo il contraente che lo subisce privo di valide scelte alternative economiche sul mercato» (Cass. n.
26881/24; sottolineature dell'estensore).
Ciò che è richiesto, detto altrimenti, è un'analisi economica, oltre che giuridica, del contratto.
Essendo indubitabile, per le considerazioni suesposte, che attraverso il franchising si realizza un meccanismo di decentramento produttivo-distributivo, si tratta allora di capire se ciò, nel caso in esame, comporti per il franchisee un'apprezzabile privazione
«di valide scelte alternative economiche sul mercato», sintomatica, secondo la
Suprema Corte, della sussistenza di una dipendenza economica.
3.3. Va subito precisato che il concetto di dipendenza economica interessante ai fini dell'art. 29, co. 2, d.lgs. cit. è evidentemente ricavato dai Giudici di legittimità dall'art. 9, co. 1, l. n. 192/98, norma che assume una valenza assertiva non limitata alla
7 subfornitura industriale ma estensibile, come principio generale di ordine pubblico economico, a ogni fattispecie contrattuale (cfr. Cass., Sez Un., n. 24906/11; Cass., ord.,
n. 27435/24; Cass. n. 1184/20).
Va inoltre precisato che la dipendenza economica di un'impresa rispetto a un'altra non
è di per sé illecita o vietata (arg. ex art. 2359, co. 1, n. 3, c.c.), anche quando sia eccessiva, a meno che ciò non costituisca ragione di abuso (questo sì illecito e vietato) da parte dell'impresa dominante: infatti, «non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale» (Cass. n. 1184/20) – e non si tratta certamente del caso di specie, ove non è affatto in contestazione la genuinità del contratto di franchising, mentre la ricognizione sull'effettività di una (oggettiva e lecita) dipendenza economica della verso l'attuale appellante serve Controparte_3 solo alla verifica dell'eventuale «dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione».
3.4. In questo senso, scorrendo il tenore del contratto, sono particolarmente significative:
- la clausola n. 4.1, in forza della quale (se n'è già accennato) la Controparte_3 assume l'obbligo di «svolgere imprenditorialmente l'attività di trasporto,
[...]
trasporto espresso e logistica nella Zona, in via esclusiva per , nel rispetto CP_2
di tutti gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente contratto, dal Regolamento e dalla partecipazione a Gruppo Executive Società Consortile a r.l.»: ora, quand'anche la clausola di esclusiva, come ritenuto dall'appellante, sia posta
(anche) a tutela del franchisee (cfr. ricorso, pagg. 14-15), ciò non toglie che quest'ultimo avrebbe potuto operare, nella zona assegnatagli (peraltro geograficamente molto estesa, come si evince dall'allegato n.
2.1 al contratto), per esclusivo conto della e non per altre imprese o in proprio;
Controparte_2
- la clausola n. 4.3, in forza della quale l'affiliata si impegna a non compiere nella zona geografica assegnatale alcun altro servizio di trasporto e logistica se non per conto dell'affiliante;
8 - la clausola n. 4.4, in forza della quale il franchisee deve rivolgersi esclusivamente a un'altra affiliata della (anche in diretta via sostitutiva) in caso di Controparte_2
impossibilità di svolgere direttamente il servizio;
- la clausola n. 5.1, in forza della quale tutte le spedizioni, nazionali o internazionali, da compiersi in territorio esterno alla zona di esclusiva devono essere affidate Contr soltanto ad altre sedi
- la clausola n. 5.2, in forza della quale l'affiliata – in conformità, oltretutto, con l'art. 3, co. 4, lett. b), l. n. 129/04 – deve realizzare un determinato fatturato minimo;
- la previsione del regolamento sub doc. E (pag. 9, n. 4.1.3), per cui il franchisee si obbliga a partecipare a un apposito consorzio costituito dalla rete delle società affiliate, «diretta e coordinata» (quasi a riecheggiare l'art. 409, n. 3, c.p.c.) dalla
Controparte_2
- l'ulteriore previsione regolamentare (pag. 30, n. 4.7.2), per cui «Assumere o accettare la collaborazione in qualsiasi forma di personale che sta lavorando o ha lavorato nei 18 mesi precedenti presso un'altra Sede o presso […] senza CP_2 avere preventivamente ottenuto parere scritto consenziente e favorevole dell'altra Contr sede […] viene considerato concorrenza sleale e non è quindi ammesso»: se ciò non esclude completamente l'autonomia gestionale dei rapporti di lavoro da parte dell'affiliata (in quanto viene considerata solo l'eventuale assunzione di personale a potenziale conoscenza della formula commerciale dell'affiliante), essa ne viene comunque ampiamente limitata.
3.5. Si ribadisce che tutte queste clausole sono lecite, anche perché molte di loro, proprio in ossequio alla logica del franchising, si pongono in chiave di salvaguardia anticoncorrenziale della formula commerciale ceduta dal franchisor; cionondimeno, attestano e confermano il vincolo di dipendenza economica della Controparte_3
la quale, in esito allo stringente regolamento negoziale impostole dalla
[...] [...]
subisce una forte limitazione delle proprie «scelte alternative economiche CP_2
sul mercato»: da un lato, essa risulta pressoché impossibilitata a differenziare agevolmente la propria attività economica, e, dall'altro, la sua organizzazione imprenditoriale finisce con l'essere saldamente inserita nella rete distributiva «diretta e
9 coordinata» dall'affiliante e, quindi, pressoché interamente orientata a soddisfarne gli interessi produttivi.
Ed è proprio questo orientamento organizzativo in favore esclusivo della CP_2
a inevitabilmente riverberarsi sulla forza lavoro alle dipendenze delle imprese
[...]
appaltatrici della e a prestarsi a quel fenomeno dissociativo «fra Controparte_3 titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione» – essendo incontestato, d'altronde, che era «addetto all'attività di autista di livello G1 CP_1 presso l'unità operativa di Ivrea, C.so Vercelli 444 dell'appalto affidato dal committente
[…] alla […] a cui era stata affidata Controparte_2 Controparte_3
l'esecuzione dei servizi di logistica, trasporto e distribuzione merci oggetto di appalto, a sua volta subappaltati ed affidati alla DENVER S.r.l., datore di lavoro» (comparsa, pag.
2).
Anzi, come si legge nella sentenza n. 254/17, «le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice [ovvero, che è lo stesso, del franchisee e della filiera dei suoi appaltatori e subappaltatori, n.d.e.], in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto».
4. Per tutte le suesposte ragioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado, incrementate dell'aumento per i richiami ipertestuali – oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello, condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13.02.2025.
10 Il Consigliere estensore
Dott. Fabrizio Aprile
Il Presidente
Dott. Piero Rocchetti
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