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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/10/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell' 8/10/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6155/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. STEFANO PALOMBA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/10/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “ Cardiopatia ischemica cronica per pregresso IMA apicale e coronopatia trasversale corretta con quadruplice BAC, angina pectoris, dislipidemia, ipoacusia percettiva bilaterale, BPCO, rizartrosi bilaterale, spodiloartrosi, gonalgia bilaterale con limitazione algofunzionale per gonartrosi”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse da parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono - prima facie – destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott. motivava il proprio Persona_1 convincimento sulla base della copiosa documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, ritenendo insussistenti i requisiti biologici per il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. Con ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente contestava le risultanze della CTU in quanto carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste. Ebbene, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In particolare, venendo all'esame dell'unica doglianza in sostanza espressa da parte ricorrente, segnatamente la sussistenza di un peggioramento del quadro clinico, va rilevato che il CTU, esaminata la documentazione nelle more inviatagli , riscontrava una nuova occlusione di due graft venosi, con indicazione alla sola terapia medica (e non interventistica), ed attribuiva al ricorrente una percentuale di invalidità del 100%, confermando l'insussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Alla stregua delle considerazioni svolte, stante il mancato deposito di documentazione sanitaria successiva attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio in quanto meramente esplorativa. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Si Comunichi
Così deciso in Nola l'8/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza dell' 8/10/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 6155/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. STEFANO PALOMBA;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 08/10/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “ Cardiopatia ischemica cronica per pregresso IMA apicale e coronopatia trasversale corretta con quadruplice BAC, angina pectoris, dislipidemia, ipoacusia percettiva bilaterale, BPCO, rizartrosi bilaterale, spodiloartrosi, gonalgia bilaterale con limitazione algofunzionale per gonartrosi”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione invocata, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse da parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono - prima facie – destituite di fondamento. Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. Ed invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dott. motivava il proprio Persona_1 convincimento sulla base della copiosa documentazione agli atti, nonché alla luce di un attento esame obiettivo, ritenendo insussistenti i requisiti biologici per il diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3. Con ricorso in opposizione ad ATP parte ricorrente contestava le risultanze della CTU in quanto carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste. Ebbene, le doglianze espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In particolare, venendo all'esame dell'unica doglianza in sostanza espressa da parte ricorrente, segnatamente la sussistenza di un peggioramento del quadro clinico, va rilevato che il CTU, esaminata la documentazione nelle more inviatagli , riscontrava una nuova occlusione di due graft venosi, con indicazione alla sola terapia medica (e non interventistica), ed attribuiva al ricorrente una percentuale di invalidità del 100%, confermando l'insussistenza dei requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza. Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299). Alla stregua delle considerazioni svolte, stante il mancato deposito di documentazione sanitaria successiva attestante un eventuale aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio in quanto meramente esplorativa. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite. Si Comunichi
Così deciso in Nola l'8/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci