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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2371/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2371/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Parte_1 C.F._1 via G. Calfapetra 9, presso lo studio dell'avv. Antonia Romeo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia sita in Locri alla via Matteotti n. 48, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 23.01.2023, rep. Persona_1
37590/7131
Resistente
Oggetto: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.07.2023 deduceva: - di essere operaio Parte_1
idraulico-forestale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- di prestare la propria attività presso il cantiere di residenza;
- che nel corso dell'anno 2021 riceveva comunicazione, da parte del datore di lavoro, Azienda Calabria Verde, di essere stato sospeso dal lavoro e messo in Cassa
Integrazione Guadagni, per come risulta dalle buste paga allegate;
- che da una visura relativa alla propria posizione contributiva accertava che i periodi di sospensione risultavano scoperti e privi di contribuzione e che le uniche giornate riconosciute, ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardavano unicamente le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla GGCO ossia le sole giornate di lavoro;
- che dal confronto tra quanto riportato nell'estratto contributivo e quanto, viceversa, riportato dalle buste paga risultava la seguente situazione: a) anno 2021: Giornate accreditate 139 - giornate spettanti 168; - che l'accredito dei predetti contributi mancanti, trattandosi di contributi figurativi per Cassa Integrazione Guadagni, doveva avvenire automaticamente da parte dell' senza necessità di alcuna domanda amministrativa specifica;
- che i contributi figurativi CP_1
relativi ai periodi di integrazione salariale sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro e sono, pertanto, utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni senza eccezione.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in narrativa;
2) Dichiarare l' tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed CP_1
assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione. 3) Condannare il resistente in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo: - in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
- nel merito, l'infondatezza del ricorso rilevando che le giornate contributive richieste risultano accreditate e non visionate nell'estratto assicurativo solo per un problema tecnico.
Concludeva pertanto affinché il ricorso venisse dichiarato inammissibile e/o rigettato, in subordine per la dichiarata la cessata materia del contendere, con spese compensate.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 02.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2,
c.p.c. alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_1
resistente; eccezione che non può trovare accoglimento in considerazione della peculiare natura dei contributi oggetto di causa.
Parte ricorrente, infatti, agisce in giudizio affinché sia riconosciuto il diritto a vedersi effettivamente accreditati i contributi cosiddetti figurativi, maturati nel periodo in cui il lavoratore è stato posto in
Cassa integrazione Guadagni e che quindi devono attribuirsi allo stesso automaticamente, al realizzarsi dei suddetti presupposti.
Nel caso in esame, quindi, ricorrono presupposti diversi rispetto a quelli di cui all'art. 444 comma 3
c.p.c., dovendosi quindi fare riferimento, per quanto riguarda la competenza territoriale, alla residenza del ricorrente.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La contribuzione figurativa o fittizia si sostanzia in un accredito convenzionale di contributi legato a particolari vicende di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, allo scopo di supportare anche rispetto al loro futuro pensionistico, i lavoratori che per varie motivazioni non possono momentaneamente svolgere attività lavorativa.
Rientra nell'ambito della contribuzione figurativa anche quella che consegue all'intervento della
Cassa Integrazione Guadagni come avvenuto nel caso di specie. In questo caso risultano figurativamente accreditati tutti i periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario. La procedura di accredito si attiva d'ufficio, senza limiti di durata. Alla luce delle suddette premesse, dall'esame degli stessi atti introduttivi delle parti e delle relative allegazioni, deve ritersi provato il diritto del ricorrente al riconoscimento dei contributi per i periodi in cui ha operato la cassa integrazione guadagni.
Sul punto deve rilevarsi la genericità della contestazione dell' che ha eccepito, in particolare CP_1 la carenza dell'interesse ad agire;
eccezione che non può trovare accoglimento in considerazione dell'interesse del ricorrente ad avere conferma circa l'effettivo accredito dei contributi figurativi per cui è causa, il cui versamento non è demandato al datore di lavoro ma all'Istituto resistente stesso.
Alla luce altresì dell'espresso riferimento di parte resistente, alle giornate comunque accreditate relative al periodo in CIG, deve evidenziarsi che questo dato di è per sé sufficiente a riscontrare, di fatto, l'avvenuta comunicazione da parte del datore di lavoro dell'avvio della Cassa integrazione guadagni.
E' la stessa giurisprudenza sia di legittimità che di merito ad aver più volte evidenziato che il lavoratore ha diritto alla corretta determinazione e rappresentazione della propria posizione contributiva ed è obbligo dell'ente provvedere, alla corretta informazione sul punto (v. Tribunale di
Castrovillari sez. Lav. n. 1666/2021 – Cass. Civ. n. 9125/2002).
Per quanto concerne il numero di giornate da accreditare deve evidenziarsi che parte ricorrente ha allegato un prospetto riassuntivo in cui sono messe a confronto le giornate risultanti dall'estratto contributivo e quelle spettanti in considerazione della contribuzione figurativa come da buste paga ed
è a questo prospetto che deve farsi riferimento alla luce di quanto versato in atti (v. doc. 4 ricorso).
La suddetta documentazione, peraltro, non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte dell' ed anzi trova riscontro nelle deduzioni e produzioni dello stesso. CP_1
Tutto ciò considerato, nel caso di specie l' non ha dato prova di aver inserito nell'estratto CP_1
contributivo i contributi per le giornate di Cassa Integrazione Guadagni, pertanto, ad oggi sussiste ancora l'interesse del ricorrente ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva.
Tutto ciò considerato, il ricorso deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicando i minimi tariffari ed una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse e di attività istruttoria (v. D.M.
55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2371/2023, Parte_1 C.F._1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi indicati in ricorso e dichiara l'obbligo dell' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., di procedere all'aggiornamento dell'estratto contributivo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, CP_1 da liquidarsi in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente.
Locri, 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2371/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2371/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Parte_1 C.F._1 via G. Calfapetra 9, presso lo studio dell'avv. Antonia Romeo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia sita in Locri alla via Matteotti n. 48, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del 23.01.2023, rep. Persona_1
37590/7131
Resistente
Oggetto: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.07.2023 deduceva: - di essere operaio Parte_1
idraulico-forestale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- di prestare la propria attività presso il cantiere di residenza;
- che nel corso dell'anno 2021 riceveva comunicazione, da parte del datore di lavoro, Azienda Calabria Verde, di essere stato sospeso dal lavoro e messo in Cassa
Integrazione Guadagni, per come risulta dalle buste paga allegate;
- che da una visura relativa alla propria posizione contributiva accertava che i periodi di sospensione risultavano scoperti e privi di contribuzione e che le uniche giornate riconosciute, ed accreditate, ai fini pensionistici, riguardavano unicamente le giornate contributive evidenziate nella busta paga con la sigla GGCO ossia le sole giornate di lavoro;
- che dal confronto tra quanto riportato nell'estratto contributivo e quanto, viceversa, riportato dalle buste paga risultava la seguente situazione: a) anno 2021: Giornate accreditate 139 - giornate spettanti 168; - che l'accredito dei predetti contributi mancanti, trattandosi di contributi figurativi per Cassa Integrazione Guadagni, doveva avvenire automaticamente da parte dell' senza necessità di alcuna domanda amministrativa specifica;
- che i contributi figurativi CP_1
relativi ai periodi di integrazione salariale sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi versati in costanza di rapporto di lavoro e sono, pertanto, utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni senza eccezione.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in narrativa;
2) Dichiarare l' tenuto a dar conto nei documenti comprovanti la posizione contributiva ed CP_1
assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento necessario per la regolarizzazione della predetta situazione. 3) Condannare il resistente in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo: - in via preliminare, CP_1
l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
- nel merito, l'infondatezza del ricorso rilevando che le giornate contributive richieste risultano accreditate e non visionate nell'estratto assicurativo solo per un problema tecnico.
Concludeva pertanto affinché il ricorso venisse dichiarato inammissibile e/o rigettato, in subordine per la dichiarata la cessata materia del contendere, con spese compensate.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 02.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 2,
c.p.c. alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' CP_1
resistente; eccezione che non può trovare accoglimento in considerazione della peculiare natura dei contributi oggetto di causa.
Parte ricorrente, infatti, agisce in giudizio affinché sia riconosciuto il diritto a vedersi effettivamente accreditati i contributi cosiddetti figurativi, maturati nel periodo in cui il lavoratore è stato posto in
Cassa integrazione Guadagni e che quindi devono attribuirsi allo stesso automaticamente, al realizzarsi dei suddetti presupposti.
Nel caso in esame, quindi, ricorrono presupposti diversi rispetto a quelli di cui all'art. 444 comma 3
c.p.c., dovendosi quindi fare riferimento, per quanto riguarda la competenza territoriale, alla residenza del ricorrente.
Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La contribuzione figurativa o fittizia si sostanzia in un accredito convenzionale di contributi legato a particolari vicende di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, allo scopo di supportare anche rispetto al loro futuro pensionistico, i lavoratori che per varie motivazioni non possono momentaneamente svolgere attività lavorativa.
Rientra nell'ambito della contribuzione figurativa anche quella che consegue all'intervento della
Cassa Integrazione Guadagni come avvenuto nel caso di specie. In questo caso risultano figurativamente accreditati tutti i periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario. La procedura di accredito si attiva d'ufficio, senza limiti di durata. Alla luce delle suddette premesse, dall'esame degli stessi atti introduttivi delle parti e delle relative allegazioni, deve ritersi provato il diritto del ricorrente al riconoscimento dei contributi per i periodi in cui ha operato la cassa integrazione guadagni.
Sul punto deve rilevarsi la genericità della contestazione dell' che ha eccepito, in particolare CP_1 la carenza dell'interesse ad agire;
eccezione che non può trovare accoglimento in considerazione dell'interesse del ricorrente ad avere conferma circa l'effettivo accredito dei contributi figurativi per cui è causa, il cui versamento non è demandato al datore di lavoro ma all'Istituto resistente stesso.
Alla luce altresì dell'espresso riferimento di parte resistente, alle giornate comunque accreditate relative al periodo in CIG, deve evidenziarsi che questo dato di è per sé sufficiente a riscontrare, di fatto, l'avvenuta comunicazione da parte del datore di lavoro dell'avvio della Cassa integrazione guadagni.
E' la stessa giurisprudenza sia di legittimità che di merito ad aver più volte evidenziato che il lavoratore ha diritto alla corretta determinazione e rappresentazione della propria posizione contributiva ed è obbligo dell'ente provvedere, alla corretta informazione sul punto (v. Tribunale di
Castrovillari sez. Lav. n. 1666/2021 – Cass. Civ. n. 9125/2002).
Per quanto concerne il numero di giornate da accreditare deve evidenziarsi che parte ricorrente ha allegato un prospetto riassuntivo in cui sono messe a confronto le giornate risultanti dall'estratto contributivo e quelle spettanti in considerazione della contribuzione figurativa come da buste paga ed
è a questo prospetto che deve farsi riferimento alla luce di quanto versato in atti (v. doc. 4 ricorso).
La suddetta documentazione, peraltro, non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte dell' ed anzi trova riscontro nelle deduzioni e produzioni dello stesso. CP_1
Tutto ciò considerato, nel caso di specie l' non ha dato prova di aver inserito nell'estratto CP_1
contributivo i contributi per le giornate di Cassa Integrazione Guadagni, pertanto, ad oggi sussiste ancora l'interesse del ricorrente ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva.
Tutto ciò considerato, il ricorso deve ritenersi fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicando i minimi tariffari ed una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse e di attività istruttoria (v. D.M.
55/2014 e successive modificazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2371/2023, Parte_1 C.F._1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi indicati in ricorso e dichiara l'obbligo dell' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., di procedere all'aggiornamento dell'estratto contributivo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite, CP_1 da liquidarsi in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente.
Locri, 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli