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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 383/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 –
Merito Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/02/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3, comma
3, della legge n. 104/92.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva di: “1. Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.10.2021).
2. Ritenere e dichiarare la sussistenza dello stato di handicap della ricorrente, tale da ridurre, con connotazione di gravità, l'autonomia personale in modo continuativo e globale nella sua sfera individuale ed in quella relazione (art.3 c.3 L.104/92), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.10.2021), al fine di ottenere tutte le agevolazioni previste dalla L. 104/92, con l'esclusione dei benefici di carattere sanitario […] 4.
Conseguentemente condannare l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento a favore CP_1 dell'istante, con decorrenza dalla domanda, ovvero da quella data che risulterà in esito all'istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. 5.
Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorario del procedimento per atp e del CP_1 presente giudizio, distraendoli a favore della sottoscritta Procuratrice anticipataria. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del Ctu nominato nella fase di a.t.p.
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
3- Il CTU dott. richiamato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente Persona_1
è affetta da “cardiopatia ipertensiva e valvulopatia mitrotricuspidalica, FA cronica in trattamento con NAO. Attività cardiaca aritmica. Soffiio olosistolico mitralico e tricuspidalico. PA 140/90 mmHg. Non edemi declivi. Presenza di insufficienza venosa arti inferiori. Artrosi polidistrettuale a incidenza funzionale medio-grave. Deambulazione autonoma seppur a piccoli passi e con preferibile appoggio monolaterale con stampella. Passaggi posturali rallentati, ma autonomi.
Deflessione del tono dell'umore. Vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio”.
Il consulente ha, quindi, risposto alle osservazioni della ricorrente ed ha concluso che: “LA
è INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 (così come stabilito dall' .” CP_1
Il c.t.u. ha risposto alle osservazioni di parte, richiamando i chiarimenti resi nella prima fase, in cui ha evidenziato come “La medicina legale non si basa sul riferito della figlia dell'Attrice, ma sulle attestazioni medico-legali e lo specialista geriatra nella valutazione dei test scrive quanto ho riportato nella consulenza, ovvero che il punteggio delle ADL è pari a 4/6. I test muldimensionali hanno valore medico-legale.
Il punteggio delle ADL (ovvero il test che valuta l'indipendenza dell'Attrice nelle attività quotidiane)
è pari a 4/6, nello specifico la signora si alimenta da sola (ad eccezione di tagliare Parte_1 la carne), ha la continenza di feci e urine (ad eccezione di incidenti occasionali), si sposta dentro e fuori dal letto lentamente, ma in autonomia e va in bagno senza assistenza di terzi, si veste da sola
(ad eccezione di allacciare le scarpe).
Basta solo questo punteggio per comprendere come l'Attrice non abbia i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
La visita neurologica eseguita il 16.05.2023 che attesta “Sindrome Vertiginosa. Sindrome ansioso- depressiva. Deficit della deambulazione con sostegno monolaterale. Deficit di memoria a breve termine. Per tale motivo necessita di assistenza continua da parte di terzi per svolgere le normali attività della vita quotidiana” è stata eseguita presso uno studio privato, non ha alcun valore, dal momento che il geriatra non conferma con i test le medesime considerazioni.
In sede di richiamo, il c.t.u. ha, poi, ribadito che non è fondato che nell'elaborato peritale manchi qualunque considerazione relativa al quadro clinico nella sua interezza, evidenziando che i Test multidimensionali hanno valore medico-legale e di essersi dilungato ed aver ampiamente spiegato e chiarito quanto richiesto.
In merito alla circostanza che “secondo il parere di altri medici” la documentazione sia bastevole per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi al riconoscimento dell'Art. 3 comma 3 della legge 104/92. Ma quanto affermato non è veritiero: i medici della commissione medica dell' hanno la mia stessa visione d'insieme e utilizzano il mio stesso metro CP_1 di giudizio. Ci si chiede quali siano questi “altri medici”. L'avvocato sostiene inoltre che (cito ancora testualmente) A ciò si aggiunga che, anche se non fosse accertata l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, la ricorrente, essendo soggetto ultrasessantacinquenne, ai sesnsi dell'art. 6 del d.lgs 509/88, dovrebbe, comunque, essere considerata meritevole dell'indennità di accompagnamento. L'art. 6 del d.lgs 509/88 sostiene quanto segue (cito testualmente): "Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.". Non comprendo il nesso di quanto dichiarato dall'avvocato. La legge non prevede che i soggetti con più di 65 anni siano beneficiari dell'indennità di accompagnamento. In base alle considerazioni medico legali sopra esposte, i chiarimenti e le ulteriori valutazioni richieste dall'ill.mo Giudice, valutando separatamente ogni.
In base alle considerazioni medico legali sopra esposte, valutando separatamente ogni singola patologia, esistono sufficienti motivazioni per affermare che alla Sig.ra è Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti Pt_2 propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 (così come stabilito dall' . CP_1
Le contestazioni mosse all'elaborato peritale, con le note conclusive, nulla aggiungono al quadro medico-legale già esaminato dal consulente e non giustificano, quindi, il chiesto rinnovo della consulenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono, quindi, interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
4- La ricorrente deve essere esonerato al pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
383/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste;
2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 383/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA GENOVESE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 –
Merito Atp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 26/02/2024, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità ex art. 3, comma
3, della legge n. 104/92.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva di: “1. Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.10.2021).
2. Ritenere e dichiarare la sussistenza dello stato di handicap della ricorrente, tale da ridurre, con connotazione di gravità, l'autonomia personale in modo continuativo e globale nella sua sfera individuale ed in quella relazione (art.3 c.3 L.104/92), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.10.2021), al fine di ottenere tutte le agevolazioni previste dalla L. 104/92, con l'esclusione dei benefici di carattere sanitario […] 4.
Conseguentemente condannare l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento a favore CP_1 dell'istante, con decorrenza dalla domanda, ovvero da quella data che risulterà in esito all'istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. 5.
Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorario del procedimento per atp e del CP_1 presente giudizio, distraendoli a favore della sottoscritta Procuratrice anticipataria. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il richiamo del Ctu nominato nella fase di a.t.p.
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
3- Il CTU dott. richiamato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente Persona_1
è affetta da “cardiopatia ipertensiva e valvulopatia mitrotricuspidalica, FA cronica in trattamento con NAO. Attività cardiaca aritmica. Soffiio olosistolico mitralico e tricuspidalico. PA 140/90 mmHg. Non edemi declivi. Presenza di insufficienza venosa arti inferiori. Artrosi polidistrettuale a incidenza funzionale medio-grave. Deambulazione autonoma seppur a piccoli passi e con preferibile appoggio monolaterale con stampella. Passaggi posturali rallentati, ma autonomi.
Deflessione del tono dell'umore. Vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio”.
Il consulente ha, quindi, risposto alle osservazioni della ricorrente ed ha concluso che: “LA
è INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 (così come stabilito dall' .” CP_1
Il c.t.u. ha risposto alle osservazioni di parte, richiamando i chiarimenti resi nella prima fase, in cui ha evidenziato come “La medicina legale non si basa sul riferito della figlia dell'Attrice, ma sulle attestazioni medico-legali e lo specialista geriatra nella valutazione dei test scrive quanto ho riportato nella consulenza, ovvero che il punteggio delle ADL è pari a 4/6. I test muldimensionali hanno valore medico-legale.
Il punteggio delle ADL (ovvero il test che valuta l'indipendenza dell'Attrice nelle attività quotidiane)
è pari a 4/6, nello specifico la signora si alimenta da sola (ad eccezione di tagliare Parte_1 la carne), ha la continenza di feci e urine (ad eccezione di incidenti occasionali), si sposta dentro e fuori dal letto lentamente, ma in autonomia e va in bagno senza assistenza di terzi, si veste da sola
(ad eccezione di allacciare le scarpe).
Basta solo questo punteggio per comprendere come l'Attrice non abbia i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
La visita neurologica eseguita il 16.05.2023 che attesta “Sindrome Vertiginosa. Sindrome ansioso- depressiva. Deficit della deambulazione con sostegno monolaterale. Deficit di memoria a breve termine. Per tale motivo necessita di assistenza continua da parte di terzi per svolgere le normali attività della vita quotidiana” è stata eseguita presso uno studio privato, non ha alcun valore, dal momento che il geriatra non conferma con i test le medesime considerazioni.
In sede di richiamo, il c.t.u. ha, poi, ribadito che non è fondato che nell'elaborato peritale manchi qualunque considerazione relativa al quadro clinico nella sua interezza, evidenziando che i Test multidimensionali hanno valore medico-legale e di essersi dilungato ed aver ampiamente spiegato e chiarito quanto richiesto.
In merito alla circostanza che “secondo il parere di altri medici” la documentazione sia bastevole per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi al riconoscimento dell'Art. 3 comma 3 della legge 104/92. Ma quanto affermato non è veritiero: i medici della commissione medica dell' hanno la mia stessa visione d'insieme e utilizzano il mio stesso metro CP_1 di giudizio. Ci si chiede quali siano questi “altri medici”. L'avvocato sostiene inoltre che (cito ancora testualmente) A ciò si aggiunga che, anche se non fosse accertata l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, la ricorrente, essendo soggetto ultrasessantacinquenne, ai sesnsi dell'art. 6 del d.lgs 509/88, dovrebbe, comunque, essere considerata meritevole dell'indennità di accompagnamento. L'art. 6 del d.lgs 509/88 sostiene quanto segue (cito testualmente): "Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.". Non comprendo il nesso di quanto dichiarato dall'avvocato. La legge non prevede che i soggetti con più di 65 anni siano beneficiari dell'indennità di accompagnamento. In base alle considerazioni medico legali sopra esposte, i chiarimenti e le ulteriori valutazioni richieste dall'ill.mo Giudice, valutando separatamente ogni.
In base alle considerazioni medico legali sopra esposte, valutando separatamente ogni singola patologia, esistono sufficienti motivazioni per affermare che alla Sig.ra è Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti Pt_2 propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% e portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 (così come stabilito dall' . CP_1
Le contestazioni mosse all'elaborato peritale, con le note conclusive, nulla aggiungono al quadro medico-legale già esaminato dal consulente e non giustificano, quindi, il chiesto rinnovo della consulenza.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono, quindi, interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
4- La ricorrente deve essere esonerato al pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
383/2024 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo alla ricorrente, le condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni richieste;
2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.