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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 1525/2025 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Francesca Parte_1 C.F._1
Francese
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
1. – , nata a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Per_1 Parte_2
La ricorrente ha dedotto di essere vedova e di non avere figli, di superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età degli adottandi.
Ha poi dichiarato che con e – concepiti dal marito Per_1 Parte_2 Persona_2 nell'ambito del precedente rapporto matrimoniale con , deceduta il 16.11.1967 – esiste Persona_3
1 da sempre un legame affettivo intimo e profondo, intensificatosi dopo la scomparsa del padre degli adottandi.
Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione.
2. – Nel corso dell'udienza del 9 settembre 2025 la ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare e in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“Con e ho un ottimo Per_1 Pt_2 Per_1 Pt_2 rapporto, abbiamo convissuto per circa quindici anni, fino a quando non si sono trasferiti per formare le rispettive famiglie.
Sono i figli di mio marito. vive a Milano, mentre vive vicino Legnano. Ci sentiamo quasi tutti i giorni, Pt_2 Per_1 quando ho bisogno di qualcosa vengono immediatamente. spesso provvede a fare la spesa per me. La decisione di Pt_2 adottare e è maturata l'anno scorso, sono stata aggredita dal cane della mia vicina e sono stata ricoverata Per_1 Pt_2 al Pronto Soccorso, ha trascorso la notte con me. I miei parenti sono lontani e loro sono la mia famiglia. Mi è Pt_2 venuto spontaneo chiamare lui. Li considero miei figli e loro vedono in me la loro madre, spesso si presentano come miei figli anche se non mi chiamano mamma ma ”). Per_4
Nel corso della stessa udienza gli adottandi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di adozione e hanno confermato l'intensità del rapporto con l'odierna ricorrente. In particolare, Persona_1 ha rappresentato che “Noi la consideriamo a tutti gli effetti nostra madre, mia madre è morta quando avevo dieci anni, due anni dopo è arrivata . La conosciamo da più di quaranta anni. C'è un rapporto continuo, le diamo Per_4 sostegno dopo la morte di mio padre, con mio fratello cerchiamo di farle sentire la presenza della famiglia, per lei è stata dura dopo la morte di mio padre”. Parimenti, ha dichiarato che “È stata una decisione presa Parte_2 perché con lei c'è un rapporto da 50 anni, io la considero mia madre, di fatto siamo la sua famiglia anche perché i suoi parenti sono a Foggia. C'è un rapporto bellissimo, vivo a un quarto d'ora da lei, la accompagno dal medico o in giro e le faccio la spesa. Mia madre è morta quando io avevo due anni, è mia madre a tutti gli effetti, mi ricordo poco Parte_1 di mia madre”.
Durante l'audizione gli adottandi hanno altresì manifestato la volontà di conservare, in via esclusiva, il cognome paterno, senza anteporre o posporre ad esso quello dell'adottante.
I coniugi degli adottandi sono stati sentiti e hanno espresso il loro assenso all'adozione.
Dall'informativa tramessa dalla Legione Carabinieri Lombardia – Comando Provinciale Milano in data
02.04.2025 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha eccepito.
3. – L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età degli adottandi, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti del richiedente.
2 Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, e che, come richiesto dagli adottandi, al loro cognome non debba aggiungersi quello dell'adottante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da : Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...], e di Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_2 Parte_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott.ssa Paola Maria Gandolfi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Maria Gandolfi Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 1525/2025 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Francesca Parte_1 C.F._1
Francese
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
1. – , nata a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Per_1 Parte_2
La ricorrente ha dedotto di essere vedova e di non avere figli, di superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età degli adottandi.
Ha poi dichiarato che con e – concepiti dal marito Per_1 Parte_2 Persona_2 nell'ambito del precedente rapporto matrimoniale con , deceduta il 16.11.1967 – esiste Persona_3
1 da sempre un legame affettivo intimo e profondo, intensificatosi dopo la scomparsa del padre degli adottandi.
Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione.
2. – Nel corso dell'udienza del 9 settembre 2025 la ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare e in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“Con e ho un ottimo Per_1 Pt_2 Per_1 Pt_2 rapporto, abbiamo convissuto per circa quindici anni, fino a quando non si sono trasferiti per formare le rispettive famiglie.
Sono i figli di mio marito. vive a Milano, mentre vive vicino Legnano. Ci sentiamo quasi tutti i giorni, Pt_2 Per_1 quando ho bisogno di qualcosa vengono immediatamente. spesso provvede a fare la spesa per me. La decisione di Pt_2 adottare e è maturata l'anno scorso, sono stata aggredita dal cane della mia vicina e sono stata ricoverata Per_1 Pt_2 al Pronto Soccorso, ha trascorso la notte con me. I miei parenti sono lontani e loro sono la mia famiglia. Mi è Pt_2 venuto spontaneo chiamare lui. Li considero miei figli e loro vedono in me la loro madre, spesso si presentano come miei figli anche se non mi chiamano mamma ma ”). Per_4
Nel corso della stessa udienza gli adottandi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di adozione e hanno confermato l'intensità del rapporto con l'odierna ricorrente. In particolare, Persona_1 ha rappresentato che “Noi la consideriamo a tutti gli effetti nostra madre, mia madre è morta quando avevo dieci anni, due anni dopo è arrivata . La conosciamo da più di quaranta anni. C'è un rapporto continuo, le diamo Per_4 sostegno dopo la morte di mio padre, con mio fratello cerchiamo di farle sentire la presenza della famiglia, per lei è stata dura dopo la morte di mio padre”. Parimenti, ha dichiarato che “È stata una decisione presa Parte_2 perché con lei c'è un rapporto da 50 anni, io la considero mia madre, di fatto siamo la sua famiglia anche perché i suoi parenti sono a Foggia. C'è un rapporto bellissimo, vivo a un quarto d'ora da lei, la accompagno dal medico o in giro e le faccio la spesa. Mia madre è morta quando io avevo due anni, è mia madre a tutti gli effetti, mi ricordo poco Parte_1 di mia madre”.
Durante l'audizione gli adottandi hanno altresì manifestato la volontà di conservare, in via esclusiva, il cognome paterno, senza anteporre o posporre ad esso quello dell'adottante.
I coniugi degli adottandi sono stati sentiti e hanno espresso il loro assenso all'adozione.
Dall'informativa tramessa dalla Legione Carabinieri Lombardia – Comando Provinciale Milano in data
02.04.2025 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha eccepito.
3. – L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età degli adottandi, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti del richiedente.
2 Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge, e che, come richiesto dagli adottandi, al loro cognome non debba aggiungersi quello dell'adottante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da : Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] il [...], e di Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], da parte di , nata a [...] il [...]; Parte_2 Parte_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott.ssa Paola Maria Gandolfi
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