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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 22.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 901 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli avv.ti Alberto Russo e Luigi Salatiello ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Mario De Bellis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafata ricorrente reagisce a due comunicazioni di iscrizione ipotecaria, rispettivamente notificatele il 27 e il 28 dicembre 2021, finalizzate al recupero di molteplici partite debitorie comprendenti anche debiti contributivi di natura previdenziale. La ricorrente, in particolare, ha eccepito la nullità dell'intera procedura di iscrizione ipotecaria, anche per omessa notifica degli atti presupposti.
Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che l'azione è stata promossa nei soli confronti del Concessionario del servizio di riscossione – e non nei confronti dell'Ente impositore – che è estraneo alle questioni relative all'esistenza dei crediti contestati dalla ricorrente ed
1 ha legittimazione passiva solo in relazione alle questioni formali concernenti l'atto opposto e la sua notifica1.
L'azione con cui l'istante ha inteso farle valere ha natura di opposizione agli atti esecutivi e, quindi, risulta tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., che decorre dalla notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria: è infatti la stessa ricorrente a dedurre di aver ricevuto le due comunicazioni il 27/28.12.2021, ma contro di esse ha reagito solo il 04.02.2022, come risulta dalla data di deposito del ricorso.
Considerato, dunque, che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti alla procedura esecutiva dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n.
80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni), l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Le spese sono comunque compensate in considerazione del rilievo d'ufficio delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile l'opposizione.
b) Compensa le spese di lite.
S.M.C.V., 23.05.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino 1 Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del 09/09/2011: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l e il cessionario CP_2 del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli”. 2