Decreto cautelare 22 giugno 2020
Ordinanza collegiale 9 luglio 2020
Sentenza 10 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 20 aprile 2023
Improcedibile
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/02/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01464/2025REG.PROV.COLL.
N. 03504/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3504 del 2023, proposto da società Casa Olearia Italiana s.p.a., società Ital Bi Oil s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Vittorio Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RE LA in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Mastropierro, Maria Rosaria Mola, Pietro Giorgio Savino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Comune di Monopoli, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (A.r.p.a. Puglia), Città Metropolitana di Bari, Autorità ID Pugliese, Azienda Sanitaria Locale di Bari, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 1336/2022, che ha respinto:
a) il ricorso introduttivo del giudizio proposto per l’annullamento dei seguenti atti:
- in parte qua , dell’autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura, prot. n. 1380R/2020 del 21 aprile 2020, rilasciata da Acquedotto Pugliese s.p.a., con specifico riferimento al punto 2.c), nella parte in cui dispone il “ divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1. dell’allegato 5 ”;
- della nota dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. prot. 0032646 del 20 maggio 2020;
- in parte qua , della determinazione dirigenziale n. 245 del 24 ottobre 2019, adottata dalla Regione Puglia - Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale” - Sezione “Risorse Idriche”, avente ad oggetto “ Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio definitivo dello scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto a servizio dell'agglomerato di Monopoli ”, in relazione alla prescrizione n. 3);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
b) il ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti:
- in parte qua e nei limiti dell’interesse, della nota della Regione Puglia - Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale” - Sezione “Risorse idriche” prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020;
- nonché di tutti gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Acquedotto Pugliese s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Le società Casa Olearia Italiana s.p.a. e Ital Bi Oil s.r.l. hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Puglia ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, proposto dalle predette società per l’annullamento dei seguenti atti:
- in parte qua , dell’autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura prot. n. 1380R/2020 del 21 aprile 2020, rilasciata da Acquedotto Pugliese S.p.A., con specifico riferimento al punto 2.c), nella parte in cui dispone il “ divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1. dell’allegato 5 ”;
- della nota dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. prot. 0032646 del 20 maggio 2020;
- in parte qua , della determinazione dirigenziale n. 245 del 24 ottobre 2019, adottata dalla Regione Puglia - Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale” - Sezione “Risorse Idriche”, avente ad oggetto “ Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio definitivo dello scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto a servizio dell'agglomerato di Monopoli ”, in relazione alla prescrizione n. 3);
- in parte qua e nei limiti dell’interesse, della nota della Regione Puglia - Dipartimento “Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale” - Sezione “Risorse idriche” prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. La società Casa Olearia Italiana s.p.a. gestisce un impianto di trattamento e di trasformazione di materie prime vegetali, ubicato nel territorio del Comune di Monopoli; il predetto impianto è dotato di un depuratore per il trattamento dei reflui industriali, con scarico nella rete fognaria del Comune di Monopoli, progettato e realizzato per assicurare il rispetto i limiti di cui alla Tabella n. 3 dell’Allegato n. 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 (scarico in fogna) per le seguenti sostanze: SST, COD, BOD5, tensioattivi totali, azoto, fosforo, grassi e oli animali e vegetali.
I reflui così depurati, scaricati nella pubblica fognatura del predetto Comune, vengono convogliati e trattati nel depuratore gestito dalla società Acquedotto Pugliese s.p.a. e, infine, recapitati nel mare Adriatico.
In tale impianto di depurazione confluiscono, altresì, le acque reflue industriali provenienti dalla società Ital Bi Oil s.r.l., che nel medesimo sito svolge attività di produzione di biocarburanti mediante il trattamento di oli vegetali.
Con provvedimento n. 1230R/2016, l’Acquedotto Pugliese s.p.a. aveva autorizzato la società Casa Olearia Italiana s.p.a. allo scarico delle acque reflue industriali depurate nella pubblica fognatura del Comune Monopoli, imponendo i limiti fissati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 per lo scarico in rete fognaria e in acque superficiali, per la durata di quattro anni e con scadenza prevista per il 22 giugno 2020.
All’esito del procedimento di rinnovo della predetta autorizzazione, avviato su istanza della società Casa Olearia Italiana s.p.a., l’Acquedotto Pugliese s.p.a., con provvedimento autorizzativo n. 1380R/2020 del 21 aprile 2020, ha introdotto, in aggiunta ai limiti già previsti dalla precedente autorizzazione, una condizione ulteriore, consistente nel “ divieto di scarico delle sostanze elencate al paragrafo 2.1 dell’allegato 5 ” del d.lgs. n. 152/2006, attinente specificamente allo scarico sul suolo, nel sottosuolo o diretto nelle acque sotterranee, sulla scorta di “ esigenze gestionali dettate dal dimensionamento e della natura biologica dell’impianto depurativo ” e di finalità di “ salvaguardia del corpo recettore ”.
A fronte della richiesta di eliminazione o di modifica di tale prescrizione, presentata dalla società, l’Acquedotto Pugliese s.p.a., con nota prot. 0032646 del 20 maggio 2020, ha evidenziato che detta prescrizione “ rinviene dall’autorizzazione regionale allo scarico del depuratore urbano, intervenuta con determina dirigenziale del 24 ottobre 2019, che si allega. La prescrizione n. 3 in essa contenuta impone alla scrivente, quale gestore del sistema fognario depurativo comunale, di adottare identico divieto nei propri atti autorizzativi, ivi compresi i rinnovi degli scarichi in esercizio. […] La prescrizione di cui si discute è dunque stata inserita nel rinnovo concesso con atto vincolato e non può essere revocata, né modificata ”.
Ritenendo la prescrizione sopra richiamata eccessivamente e ingiustificatamente restrittiva e tale da precludere ogni attività di scarico, le società Casa Olearia Italiana s.p.a. e Ital Bi Oil s.r.l. hanno adito il T.a.r. per la Puglia per chiedere l’annullamento (in parte qua) degli atti sopra richiamati.
Con ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti (odierne appellanti) hanno impugnato anche la nota prot. AOO_075/PROT/24/06/2020/0006190 del 24 giugno 2020, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Risorse idriche, ha chiarito che “ i parametri ulteriori da considerare sono esclusivamente quelli di cui al paragrafo 2.1 riferiti allo scarico sul suolo e non certamente a quelli riferiti allo scarico direttamente in acque sotterranee. Più precisamente, si è inteso fare riferimento alle seguenti famiglie di composti persistenti, la cui presenza può pregiudicare lo stato qualitativo delle acque superficiali: - composti organo alogenati, composti organo fosforici, composti organo stagnici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera, cianuri ”.
Con sentenza n. 1336/2022 il Ta.r. per la Puglia ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese processuali.
3. Tanto premesso, le odierne appellanti, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, hanno contestato la sentenza di primo grado, con tre articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo deducono error in judicando : falsa ed errata applicazione degli artt. 101, 103, 104, 105, 107 e 124 d.lgs. n. 152/2006; falsa ed errata applicazione del paragrafo 2.1 e della Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006; falsa ed errata applicazione dell’art. 40 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII); falsa ed errata applicazione dell’art. 2 del Regolamento Regione Puglia n. 13 del 22 maggio 2017; falsa ed errata applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 ;falsa ed errata applicazione del principio di precauzione di cui agli artt. 3/bis, 301 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 191 del vigente Trattato FUE; falsa ed errata applicazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione; illogicità; travisamento; falsa presupposizione; difetto di motivazione; erroneità dell’interpretazione e dell’applicazione del materiale cognitivo, della normativa vigente, dei principi di diritto e giurisprudenziali.
Dopo aver richiamato l’art. 101 e l’art. 124, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, le appellanti sostengono che, per imporre limiti allo scarico più restrittivi di quelli previsti dalla legge, siano necessari l’accertamento di una compromissione consolidata o potenziale del corpo idrico recettore e l’individuazione dei parametri responsabili della compromissione conclamata o potenziale.
Nel caso si specie, dagli atti impugnati in primo grado non emergerebbe alcuna situazione critica ovvero potenzialmente critica dello stato della fascia costiera di Monopoli in prossimità dello scarico del depuratore in mare.
Il T.a.r. avrebbe aderito acriticamente alle deduzioni delle controparti, ritenendo legittima l’imposizione dei limiti restrittivi contestati, sulla base della mera localizzazione dello scarico dei reflui di “ una estesa area industriale/artigianale ”, sebbene le società appellanti nel giudizio di primo grado avessero fornito dati oggettivi di senso contrario.
Le appellanti contestano l’applicazione da parte del giudice di primo grado del principio di precauzione, non sussistendo (a loro dire) margini di incertezza scientifica e tecnica che richiedano un approccio cautelativo e avendo il legislatore già garantito una tutela anticipata e preventiva dell’ambiente mediante la fissazione di valori - limite di emissioni.
Evidenziano che la disciplina della materia degli scarichi viene dettata dal Codice dell’Ambiente in funzione della salvaguardia del corpo idrico finale, mediante l’imposizione di valori - limite di emissione per gli scarichi nelle acque superficiali e sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
Ribadiscono che l’imposizione di limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti a livello legislativo presupporrebbe il previo accertamento di concrete esigenze di tutela della qualità dei corpi recettori (che, nella specie, non sarebbe avvenuto).
3.2. Con il secondo motivo di gravame, le appellanti deducono error in judicando : falsa ed errata applicazione degli artt. 101, 103, 104 e 107 del d.lgs. n. 152/2006; falsa ed errata applicazione della l.r. n. 9/2011; falsa ed errata applicazione dell’art. 40 del regolamento del Servizio Idrico Integrato (RSII); nullità per incompetenza assoluta ex art. 21/septies della l. 241/1990; falsa ed errata applicazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.; illogicità, travisamento, erronea presupposizione; erroneità dell’interpretazione e dell’applicazione del materiale cognitivo, della normativa vigente, dei principi di diritto e giurisprudenziali.
Evidenziano di aver dedotto in primo grado la nullità dei provvedimenti impugnati per l’incompetenza assoluta della Regione Puglia ad imporre limiti per gli scarichi in fogna.
Fanno rilevare che, con determinazione dirigenziale n. 245 del 24 ottobre 2019, la Regione Puglia ha introdotto un limite allo scarico in tale impianto di reflui delle attività produttive, consistente nel divieto di cui paragrafo 2.1, Allegato 5, del d.lgs. 152/2006; tale divieto, di fatto, si tradurrebbe in un limite allo scarico in fogna dei reflui industriali che vengono convogliati all’impianto di depurazione di Monopoli.
A loro giudizio, la Regione sarebbe competente a fissare i limiti emissivi di scarico nelle acque superficiali, nel suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (artt. 101, 103 e 104 del d.lgs. 152/2006), mentre la competenza a stabilire i limiti di scarico in fogna è attribuita dal legislatore nazionale all’ente di governo dell’Ambito (art. 107), che nella fattispecie è l’Autorità ID Pugliese (AIP), istituita con l.r. n. 9/2011; quest’ultima, a sua volta, approva il regolamento del servizio idrico integrato (RSII) affidato ad Acquedotto Pugliese s.p.a.; nell’ambito di tale regolamento vengono fissati i limiti di scarico in fogna (art. 40, Tabella II).
La Regione Puglia avrebbe fissato il divieto censurato, esulando dall’ambito delle proprie competenze; sarebbero dunque nulli, ai sensi dell’art. 21 - septies della l. 241/1990 e s.m.i., sia l’autorizzazione regionale n. 245/2019, che la successiva nota di chiarimenti e, in via derivata, anche l’autorizzazione dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. n. 1380R/2020, nella misura in cui recepisce i contenuti delle determinazioni regionali.
Il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del rigido riparto di competenze stabilito dal legislatore in funzione del tipo di scarico (Regione per lo scarico nel depuratore; Autorità ID Pugliese/Acquedotto Pugliese s.p.a. per lo scarico in fogna).
3.3. Con il terzo motivo di gravame, le società appellanti deducono error in judicando : falsa ed errata applicazione dell’art. 10 - bis della l. 241/1990; violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo; falsa ed errata applicazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.; illogicità, travisamento, erronea presupposizione; erroneità dell’interpretazione e dell’applicazione del materiale cognitivo, della normativa vigente, dei principi di diritto e giurisprudenziali.
Le appellanti reiterano la doglianza relativa alla dedotta violazione dell’art. 10 - bis della legge n. 241/1990, respinta dal T.a.r. di Bari “ non trattandosi di provvedimento di diniego, ma dell’introduzione di specifica prescrizione all’esercizio (non impeditiva, come infine chiarito dalla stessa parte ricorrente, della prosecuzione dell’attività produttiva) ”.
Il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l’atto autorizzativo, non consentendo lo scarico in fogna di talune sostanze che possono essere contenute nell’acqua potabile distribuita dalla rete pubblica, si tradurrebbe in un diniego di fatto all’autorizzazione richiesta dalla società Casa Olearia Italiana s.p.a., compromettendo la prosecuzione dell’attività produttiva.
4. Si è costituita in giudizio la società Acquedotto Pugliese s.p.a.
5. Con atto depositato in data 28 dicembre 2024, le società appellanti hanno evidenziato che “ l’autorizzazione allo scarico per cui è causa è confluita -come per legge- nel riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in favore della società Casa Olearia Italiana s.p.a. (di seguito, COI); in tale sede, a seguito del supplemento istruttorio svolto su istanza di modifica non sostanziale presentata dal Gestore, la Commissione AIA-IPPC - dopo articolato confronto con il Gestore e con tutti gli Enti interessati alla conferenza di servizi del 23.1.2024 (v. verbale, doc. 2) - ha motivatamente aderito alle osservazioni di COI ed ha definitivamente espunto, dai limiti allo scarico, quelli oggetto dell’appello de quo (v. parere istruttorio conclusivo comunicato in data 1.2.2024-doc. 1). Tale sopravvenienza amministrativa, essendo totalmente satisfattiva delle ragioni di COI, determina il venir meno dell’interesse delle società appellanti alla trattazione dell’appello ”; hanno chiesto quindi la declaratoria di improcedibilità dell’appello, per sopravvenuto difetto di interesse.
6. Nella memoria depositata in data 28 dicembre 2024 anche la società Acquedotto Pugliese s.p.a. ha chiesto la declaratoria della improcedibilità dell’appello, per sopravvenuto difetto di interesse.
7. In data 6 febbraio 2025 entrambe le parti costituite hanno chiesto il passaggio in decisione della causa, ribadendo la richiesta di declaratoria di improcedibilità dell’appello, per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
8. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello, per sopravvenuto difetto di interesse.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
10. In relazione alla richiesta formulata dalle parti in tal senso, le spese del presente grado di giudizio debbono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n.3504/2023 R.G.), lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO