Articolo 4 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
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29 marzo 1961
Art. 4. (Ruoli organici)

La dotazione organica del ruolo degli operai di ciascuna Amministrazione e' fissata per legge.
In casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la dotazione organica degli operai di ciascuna, Amministrazione puo' essere aumentata lino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961