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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/02/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta n. 21920/2022 R.G. promossa da
c.f. , nato a [...] il [...], res. in Moncalieri, corso Parte_1 C.F._1
Parini n. 15/C, in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], c.f. , res. in Moncalieri, corso Persona_1 C.F._2
Parini n. 15/C, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Siccardi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Romano che li rappresenta e difende nel presente procedimento in forza di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
(P.I Controparte_1
) – (c.f. ) – in persona P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 del pro tempore, CP_3 domiciliato ex lege in Torino, via Arsenale n. 21 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino,
CONVENUTO
E con l'intervento di
(P.I. Controparte_4
), , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_3 Controparte_5 tempore signor CP_6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio Andrea Pelissero che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di comparsa di intervento volontario allegata al fascicolo telematico
TERZA INTERVENUTA pagina 1 di 9 OGGETTO: domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI PRECISATE DELLE PARTI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, dato atto della mancata adesione dei convenuti alla procedura di negoziazione assistita previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento lesivo, ex art. 1218 c.c. o, in subordine, ex art 2048 c.c. o, in ulteriore subordine, ex art
2043 c.c., dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, in via esclusiva o in solido con , Controparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dal minore in conseguenza dell'evento per cui è causa, che si quantificano in somma non minore Persona_1 di € 25.184,05 come in narrativa determinata o in altra somma ulteriore che il Giudice Ill.mo riterrà legittimo ed equo liquidare secondo le risultanze di causa.
Con rivalutazione e interessi legali dal fatto alla domanda giudiziale e interessi di mora ex art. 1284 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore dei legali sottoscritti i quali se ne dichiarano antistatari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come di legge.
In subordine, in via istruttoria: ove ritenuta necessaria, previa rimessione della causa sul ruolo, disporre
CTU medico legale sulla persona del minore . Persona_1
Per parte convenuta
Voglia l'adito Tribunale di Torino,
In via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società CF e Controparte_8
, con sede legale in Milano, Corso Como 17, nonché della Società attualmente gestrice della CP_9
Polizza BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC, CF e PIVA con sede legale in Latina P.IVA_4
Via del Lido 106 e pertanto, differire l'udienza ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., affinché la stessa società, in virtù del contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi in essere, sia condannata a tenere indenne e manlevare il convenuto da tutto quanto dovesse risultare CP_1 dovuto a suo carico ed a vantaggio di controparte per i fatti circa i quali è causa;
Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dagli attori in quanto del tutto infondate.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate, rideterminata la misura del danno risarcibile secondo la gravità del fatto colposo dell'alunno e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nonché riquantificato il danno nella misura risultante dalle emergenze processuali e/o secondo giustizia.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa. pagina 2 di 9 Per parte intervenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: accertare la connessione della domanda avanzata dall'interveniente con il presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare ammissibile lo spiegato intervento.
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare le nullità della citazione ex art. 163 comma 3 n. 3 e 4 ed ex art. 164 comma 4 c.p.c. per assoluta indeterminatezza della causa petendi e per la mancata esposizione dei fatti su cui poggia la pretesa attorea.
Nel merito in via principale: per tutti i motivi meglio illustrati in atti, respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: nella mera e denegata eventualità in cui non fossero accolte le domande poste in via preliminare di nullità dell'atto di citazione ovvero in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell'Istituto Scolastico assicurato con . Controparte_4
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, (oltre oneri fiscali come per legge) oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I Parte_2
con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Controparte_1 figlio minore a seguito dell'infortunio a quest'ultimo occorso in data 17.2.2022 mentre giocava _1 nel cortile della scuola durante l'intervallo post mensa.
Nello specifico, l'attore dava atto che il figlio , allievo della Scuola primaria E. ( _1 Per_2 [...]
, sita in Moncalieri, via Stazione Sangone n. 15, durante l'orario scolastico, Controparte_2
“improvvisando una corsa con un proprio compagno nel cortile ghiaioso della scuola, urtava contro il compagno stesso, cadeva, sbattendo con il viso contro lo spigolo del latistante muretto”.
A causa dell'impatto il minore si procurava un trauma buccale e dentario, consistente nella frattura coronale degli incisivi superiori, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Regina Margherita presso cui il minore venne trasportato nell'immediatezza del fatto, e da referto medico dei medici del reparto di radiologia e odontostomatologia del nosocomio prodotti da parte attrice.
Quest'ultima affermava, inoltre, come la lesione personale avesse cagionato al minore un'inabilità temporanea della durata di 30 giorni e una lesione permanente -secondo l'accertamento medico legale pagina 3 di 9 effettuato- nella misura del 1-1,5% e allegava i costi sostenuti e preventivati per ripristinare la funzione incisoria dei denti fratturati.
Ritenendo sussistente la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, qualificata ai sensi dell'art. 1218 c.c. o, in subordine ex artt. 2048 c.c. o 2043 c.c., l'attore – quale esercente la potestà genitoriale sul minore – instava per il risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in complessivi € _1
25.184,05.
Ritualmente costituito, il contestava la fondatezza delle domande proposte, Controparte_1 negando che potesse configurarsi una responsabilità in capo all'Istituto scolastico per un'eventuale omessa vigilanza degli insegnanti sui minori, essendosi verificato l'infortunio in un contesto del tutto normale quale quello dell'intervallo post pranzo, che in nulla lasciasse presagire risvolti pericolosi tali da incrementare il livello di sorveglianza sugli scolari.
In subordine, contestava la quantificazione del danno patito e chiedeva in ogni caso di essere autorizzato a chiamare in causa la società di assicurazione AXA Assicurazione S.p.A. e l'intermediario assicurativo per essere manlevato in caso di condanna. Controparte_10
Interveniva volontariamente in giudizio la Controparte_4
(correttamente per il tramite dell'intermediaria , quale compagnia
[...] Controparte_10 assicurativa presso la quale all'epoca dei fatti l'Istituto comprensivo Santa era assicurato per la CP_2 responsabilità civile, evidenziando la genericità nell'allegazione della dinamica del sinistro e l'assenza di elementi idonei ad individuare la responsabilità della scuola per l'infortunio occorso al minore – evento comunque repentino e dunque non altrimenti evitabile da parte degli insegnanti- nonché contestando la quantificazione del danno.
Istruita con l'assunzione delle prove orali dedotte, all'udienza del 6.2.2025 le parti precisavano le conclusioni e, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il giudice tratteneva la causa a decisione, indicando in 30 giorni il termine per il deposito della decisione.
[...
ha agito nel presente giudizio al fine di vedere ristorati i danni patiti dal figlio Parte_3 minore in conseguenza del sinistro accaduto in data 17.2.2022 durante l'intervallo post mensa _1 nel cortile della scuola, ritenendo sussistente la responsabilità dell'Amministrazione convenuta a fronte di una non meglio specificata omessa vigilanza degli insegnanti presenti durante la ricreazione.
La fattispecie dedotta da parte attrice è stata correttamente ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., vertendo il caso in esame in ipotesi di cd. danno da autolesione procuratosi dall'alunno.
Come, infatti, affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di danno arrecato dall'allievo a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che “ –quanto all'istituto scolastico- l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un pagina 4 di 9 vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, obbligazione che comprende anche quella di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso” (v. Cass. civ., sez. III, n. 14980 del 28.5.2024); e – quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico – “tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona”(v. Cass. civ. sez. III, n. 36723 del
25.11.2021).
Ne deriva l'applicabilità del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. secondo cui colui che chiede il risarcimento dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre parte convenuta dovrà fornire la prova liberatoria di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose.
La stessa Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare come, pur vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, la ripartizione dell'onere probatorio non muti rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile l'art. 2048 c.c., atteso che entrambe le fattispecie non configurano ipotesi di responsabilità oggettiva, ma altrettanti casi di responsabilità per colpa presunta.
Proprio con riferimento al riparto dell'onere probatorio, poi, la stessa Cassazione ha ulteriormente chiarito come “non sia sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare
l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta -in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi- dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento” (v. Cass. civ., sez. III, n.
19204 del 19.7.2018).
Secondo la Corte, infatti, “La previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la
"prova positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragione d'essere l'inversione dell'onere della prova, prevista dall'art. 1218 c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 19204 del 19.7.2018). pagina 5 di 9 Trattandosi di elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente "vicini" al danneggiato), “non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade perla prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
nè può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla "causa", là dove richiede al debitore di provare che
"l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile": come affermato da questa Corte ( Cass. 26.7.2017, n. 18392) la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto". (v. Cass. ord. n. 8849\2021)
Nella valutazione relativa all'adempimento dei compiti di vigilanza e protezione gravanti sugli insegnati e sull'istituto scolastico e agli effetti (anche in termini di positivo accertamento del nesso causale), dell'inadempimento o inesatto adempimento di tali compiti, va altresì considerato che, da un lato, secondo l'insegnamento di Cass. 13457/2013, “al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari ….deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto….tra le quali l'età degli alunni che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica”; dall'altro, secondo l'insegnamento di Cass. 23202/2015, “il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa”, può non valere ad escludere la responsabilità ove sia mancata “l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi”.
Inoltre, poiché l'addebito di mancata o carente vigilanza integra gli estremi di una condotta omissiva, ai fini dell'accertamento del nesso causale, rileva altresì l'insegnamento di Cass. 23197/2018, secondo la cui massima: “In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)”.
****
pagina 6 di 9 Applicando tali principi al caso in esame, deve ritenersi che parte attrice non abbia provato né l'esatta dinamica dei fatti, né la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento imputabile alla scuola e il danno subito dal minore, con conseguente rigetto della domanda proposta.
Sotto il primo profilo, si osserva come parte attrice nell'atto introduttivo si sia limitata ad allegare che l'evento lesivo è accaduto durante l'orario scolastico, prospettando tuttavia una dinamica dell'infortunio del tutto generica e, anche, differente da quella descritta nelle raccomandate che, in data più prossima al sinistro, sono state inviate alla scuola per addivenire a un'amichevole definizione della controversia.
Ed invero, mentre nell'atto di citazione si dà atto che l'alunno “improvvisando una Persona_1 corsa con un proprio compagno nel cortile ghiaioso della scuola, urtava contro il compagno stesso”, nelle summenzionate raccomandate – datate rispettivamente 26.4.2022 e 1.7.2022 – si riferisce che il minore “mentre giocava all'interno dei locali scolastici, riportava lesioni personali a seguito della caduta determinata dall'intervento di un compagno”.
A fronte della differente dinamica riportata, deve darsi atto che pur all'esito del giudizio e dell'istruttoria orale svolta, non sono stati acquisiti elementi ulteriori dai quali evincere l'esatto accadimento del sinistro allegato.
I testi escussi, e insegnanti presenti in occasione del sinistro, hanno riferito l'uno Tes_1 Tes_2
“ricordo che ha sbattuto contro il muro di recinzione del cortile della scuola, che riconosco
_1 nelle foto che mi vengono mostrate;
preciso di non aver direttamente assistito all'urto contro il muretto, ma di aver visto piangere e di essermi subito avvicinato per verificare cosa fosse
_1 successo”, e, quanto al teste che “il fatto è avvenuto nell'intervallo dopo la mensa ed Tes_2 eravamo scesi in cortile;
i bambini giocavano e ricordo che mentre giocavano è caduto e ha
_1 sbattuto contro il muretto;
non sono in grado di ricordare esattamente cosa è successo” e ancora “non posso dire se sia inciampato o se sia stato spinto, correvano e poi ho visto cadere”.
_1 _1
Se è certo il verificarsi del danno patito dal minore, non può dirsi correttamente adempiuto l'onere probatorio gravante su parte attrice in ordine al nesso di causalità esistente tra il danno lamentato e l'inadempimento dedotto.
Peraltro, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, deve rilevarsi come parte attrice non solo abbia genericamente allegato le circostanze e modalità di accadimento del sinistro, ma – sempre in relazione all'accertamento del nesso di causalità – non abbia neppure offerto elementi precisi in ordine all'addebito che sarebbe stato ascrivibile all'insegnante (o all'istituto scolastico) con riferimento ad omesse misure di protezione dell'evento, essendosi invece limitata ad una generica accusa di mancata dovuta attenzione da parte dell'insegnante, ovvero di violazione dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, gli obblighi di vigilanza e protezione di cui sono gravati gli insegnanti “non hanno carattere assoluto, ma relativo, nel senso che vanno commisurati alle pagina 7 di 9 circostanza del caso concreto”, non potendo spingersi sino al punto di esigere la garanzia della incolumità assoluta degli alunni, così da far coincidere sic et sempliciter la responsabilità dell'insegnante con l'eventus damni” (Cass. civ., n. 22752/2013 e n. 11453/2003).
Nel caso di specie, gli insegnanti presenti hanno riferito e confermato come “ non era nella parte _1 nascosta del cortile, ma nella parte nella quale vi era piena visuale da parte degli insegnanti” (teste
, dando atto che al momento del sinistro il cortile esterno della scuola non era “sovraffollato” Tes_1 di bambini, essendovi presenti solo due classi il che consentiva di avere una piena visuale degli alunni presenti.
Deve inoltre evidenziarsi che le foto prodotte in atti consentono di rilevare come il cortile della scuola non presentasse pericoli evidenti, non essendovi sporgenze anomale contro le quali i bambini potevano impattare: lo stesso muretto contro il quale ha urtato, costituisce il muro di delimitazione _1 esterno del cortile, posizionato al limitare dello stesso e sufficientemente distante dal giardino e dal luogo nel quale sono presenti i giochi a disposizione dei bambini.
Tenuto conto dello stato dei luoghi e, inoltre, dell'età del minore all'epoca dei fatti, si ritiene che la presenza dell'insegnante di classe nel cortile durante l'intervallo post mensa sia misura sufficiente e proporzionata al fine di assolvere all'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni.
Deve pertanto ritenersi che nessuna omissione di adeguata vigilanza o di misure idonee ad evitare situazioni pericolose possa essere imputata all'insegnante, non solo considerato che gli obblighi di vigilanza e protezione non hanno carattere assoluto, ma relativo, ma altresì tenuto conto che gli stessi non possono comunque spingersi sino al punto di esigere la garanzia della incolumità assoluta degli alunni, cosi da fare coincidere sic et simpliciter la responsabilità dell'insegnante con l'eventus damni.
Si ritiene, pertanto, come correttamente osservato dal e dalla parte intervenuta, che la caduta CP_1 del minore sia da qualificarsi come evento accidentale, improvviso e repentino, riconducibile ad una mera casualità, essendosi verificato in un contesto non caratterizzato da comportamenti inappropriati, eccessivi o esageratamente esuberanti degli allievi che i docenti avrebbero dovuto impedire, e in un luogo che non presentava alcun pericolo o insidia.
Depone in tal senso la stessa descrizione dell'evento indicata in sede di atto introduttivo, laddove gli attori scrivono che il minore, “improvvisando una corsa con un proprio compagno nel cortile ghiaioso della scuola” sbatteva contro lo spigolo del muretto.
Tale evento risulta così causalmente collegato ad una determinazione improvvisa e repentina del minore il cui esito, proprio in ragione di tale repentinità, non poteva comunque essere evitato dagli insegnati presenti, se non a fronte di attività o sforzi inesigibili, sproporzionati– quali “proporre agli allievi giochi da tavolo”, “evitare l'intervallo in cortile”, ovvero “coprire il muretto di gomma”, prospettati dalla difesa di parte attrice in sede di discussione – e comunque incompatibili rispetto alle ordinarie attività ludico-ricreative che il minore era intento a svolgere unitamente ai suoi compagni in una situazione generale, si ribadisce, che era sotto il controllo dei docenti. pagina 8 di 9 Ne consegue che nessuna omissione di adeguata vigilanza può imputarsi agli insegnanti presenti e all'istituto scolastico, essendosi verificato il danno per un evento che, seppur astrattamente prevedibile nel corso dell'intervallo dei giovani allievi, non può ritenersi per ciò solo evitabile.
Le lesioni si sono pertanto verificate per effetto di una sequenza causale non imputabile alla parte convenuta.
III
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, stante il rigetto della domanda attorea, devono essere poste a carico di parte attrice che deve pertanto essere condannata a rifondere le spese in favore del convenuto e, in forza del principio di causalità, anche della terza interveniente CP_1 volontaria.
Alla liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità della stessa – anche alla luce del contenuto degli scritti difensivi – e della ridotta attività svolta, applicandosi così i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: respinge la domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare al convenuto e alla terza intervenuta le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione a favore del procuratore della terza intervenuta
[...]
dichiaratosi antistatario. Controparte_4
Così deciso in Torino, 16.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
Minuta di sentenza redatta dal Magistrato in tirocinio dott.ssa Martina Sarno.
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