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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10009/2024 RGL, promosso da
, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1
Parte_2 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti le avv.te DI BETTA ANTONELLA e
CAMMARATA BARBARA per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:40, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10009 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1
con le avv.te DI BETTA ANTONELLA e Parte_2
CAMMARATA BARBARA
-opponente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. n°388/2024 emesso dal Tribunale di
Palermo il 2.4.2024;
- dichiara il diritto dell' alla ripetizione delle somme pagate a titolo di CP_1
indennità d'accompagnamento a far data dalla visita di revisione;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 02/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n°388/2024, R.G. n°4391/2024, emesso dal Tribunale di
Palermo il 2.4.2024, deducendone l'illegittimità e chiedendone la revoca.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il provvedimento monitorio opposto trae origine dalle risultanze della visita di revisione di che, prima riconosciuta meritevole della Parte_3
pensione d'inabilità e dell'indennità d'accompagnamento, veniva poi giudicata inabile parziale, con conseguente mancanza del diritto all'indennità
d'accompagnamento, alle maggiorazioni sociali e della stessa prestazione d'invalidità, perché incompatibile con i redditi goduti dalla stessa.
L'inabilità al 100% veniva poi riconosciuta con sentenza n. 2886/2019 del
Tribunale di Palermo.
Deduce l'Istituto opposto sul punto che sebbene dopo la prefata sentenza l'assistita avesse il teorico diritto all'erogazione della pensione d'inabilità sin dalla visita di revisione (17/10/2016) , non aveva mai presentato il modello
APO70 per il pagamento della prestazione. Dacché la ripetizione dell'indebito era da considerarsi legittima sia per l'indennità d'accompagnamento, mai più riconosciuta che per la pensione stessa.
Tale tesi non persuade.
Deve innanzi tutto rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il diritto alla prestazione non nasce certamente dalla compilazione della modulistica utile per il pagamento, (in questo caso per giunta inutile, essendo l' già a conoscenza dei dati anagrafici e bancari CP_1
per il pagamento, trattandosi di revisione).
Rilevando altresì che, posto il diritto alla pensione d'inabilità conseguente all'inabilità totale stabilita per sentenza ( a poco rilevando il successivo eguale riconoscimento in ATP successiva), a far data dalla visita di revisione, a prescindere dall'invio di qualsiasi modulino, nessuna somma erogata a titolo di pensione può essere ripetuto dall'Istituto.
E comunque rilevando che, se per l'erogazione della prestazione è richiesto
(ma non per disposizione di legge) l'invio del modello ap70, per l'insorgenza del diritto non è richiesto alcun modellino, formulario, o altra formalità burocratica, ma soltanto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario.
Diversamente da ciò, le somme erogate a titolo d'indennità
d'accompagnamento sono da considerarsi ripetibili, essendo venuto a mancare l'unico requisito legittimante l'erogazione, ossia quello sanitario.
In questo caso a nulla rilevando la buona fede o meno dell'accipiens.
Osservando che, se in caso di ripetizione dell'indebito pagamento per motivi reddituali, il diritto alla prestazione esiste ma è limitato o temporaneamente annullato da un percepimento di redditi esorbitante i limiti per l'erogazione, ma permane e viene ripristinato allorquando tali redditi non vengono più percepiti, nel caso si sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, il diritto alla prestazione cessa del tutto al momento dell'accertamento della sua carenza. Dovendo quindi il percipiente attivarsi con una nuova domanda in caso di sopravvenuto aggravamento, o giudiziariamente come nel caso di specie, dove però il CTU incaricato ha anch'egli accertato l'insussistenza del requisito.
Deduce la parte opponente il già avvenuto trattenimento della somma di €
20.462,28 sugli arretrati in diritto della ricorrente, segno inequivocabile della avvenuta esecuzione della sopracitata sentenza n. 2886/2019 e della compensazione impropria applicata sugli arretrati.
In conclusione, avendo l' il solo diritto alla restituzione delle somme CP_2
erogate a titolo d'indennità d'accompagnamento, ma non anche quelle erogate a titolo di maggiorazioni sociali, il decreto ingiuntivo va revocato, in ossequio al principio dell'unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass. 21840/2013), dichiarando contestualmente il diritto dell' al recupero CP_2
delle somme erogate a titolo di indennità d'accompagnamento.
Osservando che se il petitum sostanziale del ricorso monitorio e della costituzione nel giudizio a cognizione ordinaria è il medesimo, ossia la ripetizione di un indebito pagamento, la difformità tra petitum mediato e petitum immediato tra ricorso monitorio (proposto unicamente per maggiorazioni sociali) e memoria in giudizio di cognizione ordinaria
(proposto anche per indennità d'accompagnamento), in ragione dell'applicazione della sentenza 2886/2019, inibisce la statuizione di condanna diretta alla minor somma derivante.
Appare equa la compensazione delle spese di lite, sia per motivi reddituali che di diritto (cfr. Cass. n. 17854/2020).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 07/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10009/2024 RGL, promosso da
, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1
Parte_2 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti le avv.te DI BETTA ANTONELLA e
CAMMARATA BARBARA per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:40, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10009 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1
con le avv.te DI BETTA ANTONELLA e Parte_2
CAMMARATA BARBARA
-opponente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. n°388/2024 emesso dal Tribunale di
Palermo il 2.4.2024;
- dichiara il diritto dell' alla ripetizione delle somme pagate a titolo di CP_1
indennità d'accompagnamento a far data dalla visita di revisione;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 02/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n°388/2024, R.G. n°4391/2024, emesso dal Tribunale di
Palermo il 2.4.2024, deducendone l'illegittimità e chiedendone la revoca.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il provvedimento monitorio opposto trae origine dalle risultanze della visita di revisione di che, prima riconosciuta meritevole della Parte_3
pensione d'inabilità e dell'indennità d'accompagnamento, veniva poi giudicata inabile parziale, con conseguente mancanza del diritto all'indennità
d'accompagnamento, alle maggiorazioni sociali e della stessa prestazione d'invalidità, perché incompatibile con i redditi goduti dalla stessa.
L'inabilità al 100% veniva poi riconosciuta con sentenza n. 2886/2019 del
Tribunale di Palermo.
Deduce l'Istituto opposto sul punto che sebbene dopo la prefata sentenza l'assistita avesse il teorico diritto all'erogazione della pensione d'inabilità sin dalla visita di revisione (17/10/2016) , non aveva mai presentato il modello
APO70 per il pagamento della prestazione. Dacché la ripetizione dell'indebito era da considerarsi legittima sia per l'indennità d'accompagnamento, mai più riconosciuta che per la pensione stessa.
Tale tesi non persuade.
Deve innanzi tutto rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il diritto alla prestazione non nasce certamente dalla compilazione della modulistica utile per il pagamento, (in questo caso per giunta inutile, essendo l' già a conoscenza dei dati anagrafici e bancari CP_1
per il pagamento, trattandosi di revisione).
Rilevando altresì che, posto il diritto alla pensione d'inabilità conseguente all'inabilità totale stabilita per sentenza ( a poco rilevando il successivo eguale riconoscimento in ATP successiva), a far data dalla visita di revisione, a prescindere dall'invio di qualsiasi modulino, nessuna somma erogata a titolo di pensione può essere ripetuto dall'Istituto.
E comunque rilevando che, se per l'erogazione della prestazione è richiesto
(ma non per disposizione di legge) l'invio del modello ap70, per l'insorgenza del diritto non è richiesto alcun modellino, formulario, o altra formalità burocratica, ma soltanto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario.
Diversamente da ciò, le somme erogate a titolo d'indennità
d'accompagnamento sono da considerarsi ripetibili, essendo venuto a mancare l'unico requisito legittimante l'erogazione, ossia quello sanitario.
In questo caso a nulla rilevando la buona fede o meno dell'accipiens.
Osservando che, se in caso di ripetizione dell'indebito pagamento per motivi reddituali, il diritto alla prestazione esiste ma è limitato o temporaneamente annullato da un percepimento di redditi esorbitante i limiti per l'erogazione, ma permane e viene ripristinato allorquando tali redditi non vengono più percepiti, nel caso si sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, il diritto alla prestazione cessa del tutto al momento dell'accertamento della sua carenza. Dovendo quindi il percipiente attivarsi con una nuova domanda in caso di sopravvenuto aggravamento, o giudiziariamente come nel caso di specie, dove però il CTU incaricato ha anch'egli accertato l'insussistenza del requisito.
Deduce la parte opponente il già avvenuto trattenimento della somma di €
20.462,28 sugli arretrati in diritto della ricorrente, segno inequivocabile della avvenuta esecuzione della sopracitata sentenza n. 2886/2019 e della compensazione impropria applicata sugli arretrati.
In conclusione, avendo l' il solo diritto alla restituzione delle somme CP_2
erogate a titolo d'indennità d'accompagnamento, ma non anche quelle erogate a titolo di maggiorazioni sociali, il decreto ingiuntivo va revocato, in ossequio al principio dell'unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass. 21840/2013), dichiarando contestualmente il diritto dell' al recupero CP_2
delle somme erogate a titolo di indennità d'accompagnamento.
Osservando che se il petitum sostanziale del ricorso monitorio e della costituzione nel giudizio a cognizione ordinaria è il medesimo, ossia la ripetizione di un indebito pagamento, la difformità tra petitum mediato e petitum immediato tra ricorso monitorio (proposto unicamente per maggiorazioni sociali) e memoria in giudizio di cognizione ordinaria
(proposto anche per indennità d'accompagnamento), in ragione dell'applicazione della sentenza 2886/2019, inibisce la statuizione di condanna diretta alla minor somma derivante.
Appare equa la compensazione delle spese di lite, sia per motivi reddituali che di diritto (cfr. Cass. n. 17854/2020).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 07/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini