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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1173 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CONTI PRIAMO (C.F. C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PIRONI ELEONORA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] in data [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) I sigg.ri e vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria Parte_2 Parte_1 residenza ove riterrà opportuno, portandosi reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o residenza.
2) I sigg.ri e sono consapevoli che la figlia minorenne ha Parte_2 Parte_1 Persona_2 il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Le Parti concordano nell'assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso della figlia la quale, avrà stabile dimora e residenza, anche a fini anagrafici, insieme alla madre presso l'abitazione familiare sita in Rimini (RN), Via Curiel n. 72.
4) La responsabilità genitoriale su sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
5) In ogni caso i genitori si terranno reciprocamente aggiornati su tutto ciò che di significativo concerna la figlia, nell'esclusivo interesse di quest'ultima.
6) La casa familiare sita in Rimini (RN), Via Curiel n. 72 identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al foglio 46, part. 1791, sub. 9, cat. A/2, classe 2 rendita catastale € 475,14 con relativa autorimessa identificata al foglio 46, part. 1791, sub. 13, cat. C/6, classe 3, rendita catastale € 111,55 viene assegnata nell'interesse della figlia, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra che ivi vivrà Parte_2 unitamente alla stessa.
7) Quanto alla regolamentazione delle visite padre/figlia, le parti concordano che il padre potrà frequentarla secondo le seguenti modalità:
il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia a week-end alternati, dalle ore 10.00 del sabato in cui il padre, o i nonni paterni, la preleveranno dall'abitazione materna, alle ore 21.30 della domenica in cui il pagina 2 di 6 padre, o i nonni paterni, la ricondurranno presso l'abitazione materna, con pernotto della minore presso l'abitazione del padre.
Quanto all'infrasettimanale il padre potrà tenere con sè la figlia per un pomeriggio a settimana con pernottamento. I genitori concordano, altresì, sul fatto che il padre potrà accompagnare la figlia a scuola ogni giorno, prelevandola ogni mattina dall'abitazione materna.
Per i periodi di sospensione scolastica valga quel che segue.
Vacanze natalizie: trascorrerà la Vigilia e il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Per_1
Stefano con l'altro; la stessa regola dell'alternanza varrà per il 31 dicembre/primo giorno dell'anno che verranno trascorsi con un genitore mentre il giorno dell'Epifania con l'altro.
trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ed infine per Per_1 le vacanze estive la figlia potrà trascorrere 10 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo di ferie di quest'ultimo (da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno).
Le ulteriori festività annuali, della durata di un giorno, saranno trascorse dalla minore con il genitore con il quale si trovi. I trasferimenti della figlia saranno a carico di entrambi i genitori. Quanto sopra, fatto salvo diverso accordo fra genitori.
8) Il sig. in data 15/06/2025 si è trasferito nell'abitazione provvisoria sita in Rimini (RN), Parte_1 via E. Praga n. 23 per poi eventualmente trasferirsi a settembre 2025 in una differente abitazione, sempre sita a Rimini, idonea alle esigenze della figlia ( dovrà avere la disponibilità di una propria camera Per_1 in cui pernottare).
9) Il sig. con decorrenza dal mese di luglio 2025 verserà alla sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (con primo aggiornamento a luglio 2026) e da corrispondersi, entro il giorno 27 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra
[...]
(iban: [...]). Tale contributo al mantenimento per la figlia Parte_2 ricomprende tutto quanto è necessario fatte salve le spese straordinarie relative alla minore, così come determinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che saranno ripartite nella misura del
50 % ciascuno. Le parti precisano sin d'ora che il contributo di € 400,00 tiene già in considerazione l'eventuale futuro esborso, da parte del sig. di una somma mensile a titolo di canone di locazione. Pt_1
Nel mese di giugno 2025, invece, il sig. in considerazione del fatto che egli ha lasciato la casa Pt_1 familiare in data 15/6/2025, contribuirà al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 200,00
pagina 3 di 6 (duecento/00) oltre alla corresponsione del 50 % delle spese straordinarie in favore di individuate Per_1 nel predetto protocollo del Tribunale di Bologna.
10) I sigg.ri e concordano di ripartire tra loro l'importo dell'assegno unico Parte_2 Parte_1
e universale nella misura del 50% ciascuno (come già avviene).
Le parti, qualora possibile, anche autonomamente l'una dall'altra, provvederanno direttamente, nel mese di febbraio di ogni anno, a richiedere all'Inps la ripartizione della somma dell'assegno unico e universale, comunicando a tale ente le coordinate iban di ciascun genitore.
Ai fini della deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi di tutte le spese (ordinarie e straordinarie, scolastiche, sanitarie ecc.) per la figlia minore, i genitori concordano che verranno suddivise al 50 % tutte quelle spese a cui entrambi avranno partecipato (ad es. nel caso in cui un genitore decida autonomamente di attivare e saldare in proprio una polizza per la figlia e l'altro genitore non intenda partecipare a tale spesa non dovuta da protocollo, questa spesa (di polizza) verrà portata in deduzione fiscale solo dal genitore che vi avrà partecipato). Le parti concordano che, anche qualora il sig. attivi o rinnovi Pt_1 una polizza sanitaria avente ad oggetto le spese straordinarie per la figlia, la scelta del professionista sarà compiuta di comune accordo tra i genitori, a prescindere dalle agevolazioni collegate alla polizza stessa.
Ciascun genitore rimborserà il 50 % dell'esborso realmente sostenuto dall'altro e ciascun genitore porterà in detrazione la spesa da ciascuno sostenuta pro quota.
11) I Sigg.ri e intendono procedere alla definizione di ogni rapporto Parte_2 Parte_1 patrimoniale fra loro intercorrente e risolvere la comproprietà della ex casa familiare sita in Rimini (RN),
Via Curiel n. 72, identificata al precedente punto 6.
Il sig. si impegna e obbliga a trasferire entro e non oltre il mese di ottobre 2025 salvo il Parte_1 caso in cui il Tribunale non dovesse avvallare le condizioni di cui al presente atto, alla sig.ra Parte_2
, la quale si impegna e obbliga ad accettare ed acquistare, la propria quota del 50% di piena proprietà
[...] dell'immobile posto in Rimini (RN) alla Via Curiel n. 72, identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al foglio 46, part. 1791, sub. 9, cat. A/2, classe 2 rendita catastale € 475,14 con relativa autorimessa identificata al foglio 46, part. 1791, sub. 13, cat. C/6, classe 3, rendita catastale € 111,55 dietro versamento della somma complessiva di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) da corrispondere secondo le seguenti modalità:
- € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di caparra mediante consegna di assegno circolare intestato al sig. alla data del deposito del presente ricorso;
Parte_1
pagina 4 di 6 - € 35.000,00 (trentacinquemila/00) con bonifico istantaneo e/o assegno circolare alla data del rogito che dovrà essere fissato entro e non oltre il mese di ottobre 2025, salvo si rendano necessarie proroghe per ragioni documentate non dipendenti dai Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
La sig.ra contestualmente alla stipula avanti al Notaio dell'atto pubblico di Parte_2 compravendita di cui sopra si accollerà il debito residuo relativo al mutuo ipotecario con surrogazione per volontà del debitore acceso presso CA CR IC (doc. 06). Le parti si impegnano ed obbligano sin d'ora, entro 7 giorni dall'atto notarile, ad istruire la pratica bancaria di accollo con effetto liberatorio per il sig. a seguito dell'adesione dell'Istituto bancario CR OL (tale Parte_1
Istituto ha già rappresentato alle parti che nulla osta all'efficacia liberatoria nei confronti del sig. . Pt_1
Le spese relative alla pratica bancaria di accollo fino ad un massimo di Euro 500,00 saranno interamente a carico del sig. che corrisponderà il dovuto direttamente all'Istituto bancario richiedente. Parte_1
La sig.ra si farà carico degli onorari e di tutte le altre spese relative all'atto di rogito ad Parte_2 eccezione di quelle relative alla relazione tecnica e alla certificazione energetica che sono a carico del sig. Parte_1
In ragione della quantificazione del corrispettivo di vendita alla data odierna ed in considerazione che ha lasciato a giugno 2025 l'abitazione familiare, in attesa dell'accollo definitivo del mutuo Parte_1 innanzi al Notaio e indipendentemente dai tempi tecnici necessari all'Istituto bancario per aderire all'accollo, la sig.ra di fatto, dal mese di settembre 2025 si accollerà la rata del mutuo. Parte_2
12) La sig.ra e il sig. concordano che la somma corrispondente ai ratei Parte_2 Parte_1 non goduti della/e polizza/e assicurativa/e collegate al mutuo originario acceso dalle Parti presso Banca
Deutsche Bank S.p.A. in data 25/09/2015, successivamente all'accredito della stessa sul conto cointestato tra le parti n. [...], verrà bonificata a cura di una delle parti, in un'unica soluzione, sul conto intestato alla sig.ra identificato al seguente IBAN Parte_2
[...].
Le parti, altresì, entro 20 giorni dall'avvenuto accredito della somma di cui al presente punto 12 sul conto intestato alla sig.ra si obbligano a estinguere il conto corrente comune n. Parte_2
[...], ancora aperto presso Banca Deutsche Bank S.p.A. con eventuali spese da ripartirsi al 50 % tra le parti.
13) I sigg.ri e prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al Parte_2 Parte_1 rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero documenti di identità validi per l'espatrio, così come prestano il medesimo assenso al rilascio e/o al rinnovo degli stessi documenti per la figlia Per_1
pagina 5 di 6 14) I sigg.ri e si danno atto reciprocamente di avere sempre provveduto Parte_2 Parte_1 alle esigenze della figlia in maniera adeguata e di non avere pretese reciproche, neppure a titolo di arretrati, in relazione al mantenimento (ordinario e straordinario) della stessa.
15) I sigg.ri e dichiarano, fatto salvo quanto pattuito nel presente atto, di Parte_2 Parte_1 non avere altra pretesa reciproca per nessuna ragione e titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, di avere risolto fra loro ogni diversa questione di carattere economico patrimoniale (i beni mobili contenuti nell'ex abitazione familiare rimangono nella proprietà esclusiva della sig.ra e Parte_2 comunque di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta e/o rivendicazione per qualunque ragione e titolo.
16) Le spese legali sono interamente compensate tra le Parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012. 17) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] in data [...], si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CONTI PRIAMO (C.F. C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PIRONI ELEONORA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/07/2025 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] in data [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) I sigg.ri e vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria Parte_2 Parte_1 residenza ove riterrà opportuno, portandosi reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o residenza.
2) I sigg.ri e sono consapevoli che la figlia minorenne ha Parte_2 Parte_1 Persona_2 il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Le Parti concordano nell'assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso della figlia la quale, avrà stabile dimora e residenza, anche a fini anagrafici, insieme alla madre presso l'abitazione familiare sita in Rimini (RN), Via Curiel n. 72.
4) La responsabilità genitoriale su sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei periodi di permanenza della figlia presso di sé, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
5) In ogni caso i genitori si terranno reciprocamente aggiornati su tutto ciò che di significativo concerna la figlia, nell'esclusivo interesse di quest'ultima.
6) La casa familiare sita in Rimini (RN), Via Curiel n. 72 identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al foglio 46, part. 1791, sub. 9, cat. A/2, classe 2 rendita catastale € 475,14 con relativa autorimessa identificata al foglio 46, part. 1791, sub. 13, cat. C/6, classe 3, rendita catastale € 111,55 viene assegnata nell'interesse della figlia, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra che ivi vivrà Parte_2 unitamente alla stessa.
7) Quanto alla regolamentazione delle visite padre/figlia, le parti concordano che il padre potrà frequentarla secondo le seguenti modalità:
il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia a week-end alternati, dalle ore 10.00 del sabato in cui il padre, o i nonni paterni, la preleveranno dall'abitazione materna, alle ore 21.30 della domenica in cui il pagina 2 di 6 padre, o i nonni paterni, la ricondurranno presso l'abitazione materna, con pernotto della minore presso l'abitazione del padre.
Quanto all'infrasettimanale il padre potrà tenere con sè la figlia per un pomeriggio a settimana con pernottamento. I genitori concordano, altresì, sul fatto che il padre potrà accompagnare la figlia a scuola ogni giorno, prelevandola ogni mattina dall'abitazione materna.
Per i periodi di sospensione scolastica valga quel che segue.
Vacanze natalizie: trascorrerà la Vigilia e il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Per_1
Stefano con l'altro; la stessa regola dell'alternanza varrà per il 31 dicembre/primo giorno dell'anno che verranno trascorsi con un genitore mentre il giorno dell'Epifania con l'altro.
trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ed infine per Per_1 le vacanze estive la figlia potrà trascorrere 10 giorni anche non consecutivi con il padre nel periodo di ferie di quest'ultimo (da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno).
Le ulteriori festività annuali, della durata di un giorno, saranno trascorse dalla minore con il genitore con il quale si trovi. I trasferimenti della figlia saranno a carico di entrambi i genitori. Quanto sopra, fatto salvo diverso accordo fra genitori.
8) Il sig. in data 15/06/2025 si è trasferito nell'abitazione provvisoria sita in Rimini (RN), Parte_1 via E. Praga n. 23 per poi eventualmente trasferirsi a settembre 2025 in una differente abitazione, sempre sita a Rimini, idonea alle esigenze della figlia ( dovrà avere la disponibilità di una propria camera Per_1 in cui pernottare).
9) Il sig. con decorrenza dal mese di luglio 2025 verserà alla sig.ra a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (con primo aggiornamento a luglio 2026) e da corrispondersi, entro il giorno 27 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra
[...]
(iban: [...]). Tale contributo al mantenimento per la figlia Parte_2 ricomprende tutto quanto è necessario fatte salve le spese straordinarie relative alla minore, così come determinate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, che saranno ripartite nella misura del
50 % ciascuno. Le parti precisano sin d'ora che il contributo di € 400,00 tiene già in considerazione l'eventuale futuro esborso, da parte del sig. di una somma mensile a titolo di canone di locazione. Pt_1
Nel mese di giugno 2025, invece, il sig. in considerazione del fatto che egli ha lasciato la casa Pt_1 familiare in data 15/6/2025, contribuirà al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 200,00
pagina 3 di 6 (duecento/00) oltre alla corresponsione del 50 % delle spese straordinarie in favore di individuate Per_1 nel predetto protocollo del Tribunale di Bologna.
10) I sigg.ri e concordano di ripartire tra loro l'importo dell'assegno unico Parte_2 Parte_1
e universale nella misura del 50% ciascuno (come già avviene).
Le parti, qualora possibile, anche autonomamente l'una dall'altra, provvederanno direttamente, nel mese di febbraio di ogni anno, a richiedere all'Inps la ripartizione della somma dell'assegno unico e universale, comunicando a tale ente le coordinate iban di ciascun genitore.
Ai fini della deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi di tutte le spese (ordinarie e straordinarie, scolastiche, sanitarie ecc.) per la figlia minore, i genitori concordano che verranno suddivise al 50 % tutte quelle spese a cui entrambi avranno partecipato (ad es. nel caso in cui un genitore decida autonomamente di attivare e saldare in proprio una polizza per la figlia e l'altro genitore non intenda partecipare a tale spesa non dovuta da protocollo, questa spesa (di polizza) verrà portata in deduzione fiscale solo dal genitore che vi avrà partecipato). Le parti concordano che, anche qualora il sig. attivi o rinnovi Pt_1 una polizza sanitaria avente ad oggetto le spese straordinarie per la figlia, la scelta del professionista sarà compiuta di comune accordo tra i genitori, a prescindere dalle agevolazioni collegate alla polizza stessa.
Ciascun genitore rimborserà il 50 % dell'esborso realmente sostenuto dall'altro e ciascun genitore porterà in detrazione la spesa da ciascuno sostenuta pro quota.
11) I Sigg.ri e intendono procedere alla definizione di ogni rapporto Parte_2 Parte_1 patrimoniale fra loro intercorrente e risolvere la comproprietà della ex casa familiare sita in Rimini (RN),
Via Curiel n. 72, identificata al precedente punto 6.
Il sig. si impegna e obbliga a trasferire entro e non oltre il mese di ottobre 2025 salvo il Parte_1 caso in cui il Tribunale non dovesse avvallare le condizioni di cui al presente atto, alla sig.ra Parte_2
, la quale si impegna e obbliga ad accettare ed acquistare, la propria quota del 50% di piena proprietà
[...] dell'immobile posto in Rimini (RN) alla Via Curiel n. 72, identificata al N.C.E.U. del Comune di Rimini al foglio 46, part. 1791, sub. 9, cat. A/2, classe 2 rendita catastale € 475,14 con relativa autorimessa identificata al foglio 46, part. 1791, sub. 13, cat. C/6, classe 3, rendita catastale € 111,55 dietro versamento della somma complessiva di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) da corrispondere secondo le seguenti modalità:
- € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di caparra mediante consegna di assegno circolare intestato al sig. alla data del deposito del presente ricorso;
Parte_1
pagina 4 di 6 - € 35.000,00 (trentacinquemila/00) con bonifico istantaneo e/o assegno circolare alla data del rogito che dovrà essere fissato entro e non oltre il mese di ottobre 2025, salvo si rendano necessarie proroghe per ragioni documentate non dipendenti dai Sigg.ri e Parte_2 Parte_1
La sig.ra contestualmente alla stipula avanti al Notaio dell'atto pubblico di Parte_2 compravendita di cui sopra si accollerà il debito residuo relativo al mutuo ipotecario con surrogazione per volontà del debitore acceso presso CA CR IC (doc. 06). Le parti si impegnano ed obbligano sin d'ora, entro 7 giorni dall'atto notarile, ad istruire la pratica bancaria di accollo con effetto liberatorio per il sig. a seguito dell'adesione dell'Istituto bancario CR OL (tale Parte_1
Istituto ha già rappresentato alle parti che nulla osta all'efficacia liberatoria nei confronti del sig. . Pt_1
Le spese relative alla pratica bancaria di accollo fino ad un massimo di Euro 500,00 saranno interamente a carico del sig. che corrisponderà il dovuto direttamente all'Istituto bancario richiedente. Parte_1
La sig.ra si farà carico degli onorari e di tutte le altre spese relative all'atto di rogito ad Parte_2 eccezione di quelle relative alla relazione tecnica e alla certificazione energetica che sono a carico del sig. Parte_1
In ragione della quantificazione del corrispettivo di vendita alla data odierna ed in considerazione che ha lasciato a giugno 2025 l'abitazione familiare, in attesa dell'accollo definitivo del mutuo Parte_1 innanzi al Notaio e indipendentemente dai tempi tecnici necessari all'Istituto bancario per aderire all'accollo, la sig.ra di fatto, dal mese di settembre 2025 si accollerà la rata del mutuo. Parte_2
12) La sig.ra e il sig. concordano che la somma corrispondente ai ratei Parte_2 Parte_1 non goduti della/e polizza/e assicurativa/e collegate al mutuo originario acceso dalle Parti presso Banca
Deutsche Bank S.p.A. in data 25/09/2015, successivamente all'accredito della stessa sul conto cointestato tra le parti n. [...], verrà bonificata a cura di una delle parti, in un'unica soluzione, sul conto intestato alla sig.ra identificato al seguente IBAN Parte_2
[...].
Le parti, altresì, entro 20 giorni dall'avvenuto accredito della somma di cui al presente punto 12 sul conto intestato alla sig.ra si obbligano a estinguere il conto corrente comune n. Parte_2
[...], ancora aperto presso Banca Deutsche Bank S.p.A. con eventuali spese da ripartirsi al 50 % tra le parti.
13) I sigg.ri e prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al Parte_2 Parte_1 rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero documenti di identità validi per l'espatrio, così come prestano il medesimo assenso al rilascio e/o al rinnovo degli stessi documenti per la figlia Per_1
pagina 5 di 6 14) I sigg.ri e si danno atto reciprocamente di avere sempre provveduto Parte_2 Parte_1 alle esigenze della figlia in maniera adeguata e di non avere pretese reciproche, neppure a titolo di arretrati, in relazione al mantenimento (ordinario e straordinario) della stessa.
15) I sigg.ri e dichiarano, fatto salvo quanto pattuito nel presente atto, di Parte_2 Parte_1 non avere altra pretesa reciproca per nessuna ragione e titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, di avere risolto fra loro ogni diversa questione di carattere economico patrimoniale (i beni mobili contenuti nell'ex abitazione familiare rimangono nella proprietà esclusiva della sig.ra e Parte_2 comunque di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta e/o rivendicazione per qualunque ragione e titolo.
16) Le spese legali sono interamente compensate tra le Parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012. 17) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] in data [...], si attengano alle Per_1 condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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