Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 487/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BUSSOLOTTI SONIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tanto premesso la IG.ra ed il IG. Parte_1 Parte_2
, in atti generalizzati, sussistendo i presupposti di legge ed essendo ormai
[...] venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi, congiuntamente
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto il 29/05/2010 in Poggio
Rusco (MN) tra la Sig.ra ed il Sig. , Atto N. 5 Parte_1 Parte_2 parte II serie A - anno 2010 - Comune di Poggio Rusco, ordinando all'Ufficiale
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, che verrà esercitata da entrambi i genitori con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Tutte le decisioni inerenti alla salute ed all'educazione del figlio saranno adottate concordemente dai genitori, i quali sin d'ora dichiarano di volersi costantemente consultare circa l'impostazione dell'educazione del figlio, dell'indirizzo scolastico e comunque delle scelte che appaiono determinanti per il futuro del medesimo. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Confermare il collocamento del figlio minore presso la Persona_1 madre IG.ra , presso la quale avrà la residenza anagrafica. Parte_1
4) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Poggio Rusco (MN), via G. Marconi n. 5/A alla IG.ra , esclusiva proprietaria, che Parte_1 l'abiterà unitamente al figlio minore . Per_1
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni Per_1 dal sabato mattina alle ore 9.30 sino alle ore 20.00 della domenica sera e qualsiasi altro giorno della settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Il padre potrà altresì tenere con sé per un periodo di quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, durante le vacanze estive, e detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo delle parti, entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle eIGenze scolastiche del figlio e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio nonché il nominativo di eventuali accompagnatori terzi rispetto al genitore. Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni Per_1 durante le vacanze pasquali, comprendendo il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni. I genitori potranno, peraltro, concordare altri e/o diversi periodi più
o meno lunghi, compatibilmente con gli impegni, le eIGenze e la volontà del figlio.
6) Il padre, , contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1 versando entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della IG.ra Pt_1
avente IBAN [...], la somma mensile di €
[...]
400,00 (euro quattrocento/00), con indicizzazione annuale automatica ai parametri ISTAT di legge.
7) L'assegno unico spettante per il figlio , per comune accordo delle Per_1 parti, continuerà ad essere percepito interamente dalla madre, presso la quale risiede il minore.
8) Disporsi l'impegno ed obbligo dei genitori di reciprocamente rimborsare all'altro il 50% delle somme anticipate a titolo di spese cd. straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova del 28/05/2024 e di seguito riportato e previa presentazione di
2 documentazione giustificativa: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in abito privato: - quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in abito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi); - acquisto di libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami. - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per
3 corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
9) Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento dell'uno in favore dell'altra e di aver regolato ogni rapporto tra loro intercorrente così da non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
10) I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio del minore.
11) Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
POGGIO RUSCO (MN) il 29/05/2010 ed ivi trascritto al numero 5, Parte II, Serie
A del registro dei relativi atti dell'anno 2010;
4 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POGGIO RUSCO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5