TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 478/2024 del RGL introdotta da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n.23, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Sacchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via G. Jannoni n.43, Catanzaro, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. in persona del l.r.p.t. Sig. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in Via Sandro Pertini, Pedivigliano (CS), rappresentata e difesa dall'Avv. , Controparte_3
giusto mandato in calce alla memoria ed elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo di posta certificata
Resistente
Avente ad oggetto: spettanze retributive
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 21.02.2020 al 31.12.2020, con la mansione di qualifica 1 – Parametro di riferimento 173, esponeva di non aver Parte_2
ricevuto la retribuzione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché il trattamento di fine rapporto;
affermandosi creditore della complessiva somma di euro € 2.400,00 a titolo di retribuzione per le mensilità di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 e di € 546,36 a titolo di TFR come da allegate buste paga, adiva il Tribunale di Cosenza per sentir condannare la società datoriale al relativo pagamento in suo favore.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, assumeva l'infondatezza del ricorso avendo già provveduto al pagamento delle somme rivendicate;
instava, quindi, per la reiezione del ricorso.
La causa – riassegnata a questo giudice – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, siccome ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti.
Parte ricorrente, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, rivendica la retribuzione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, quest'ultima comprensiva del trattamento di fine rapporto.
Assume, invero, che la società datoriale non gli ha corrisposto le somme dovute, per come indicate nelle allegate buste paga, rappresentando di aver presentato denuncia querela per la dedotta falsità della firma da lui mai apposta in calce alle quietanze di pagamento che la società ha prodotto innanzi all'ITL di Cosenza che, invero, ha emesso diffida accertativa soltanto per la somma di euro 188,75 sulla base delle quietanze di pagamento esibite da parte datoriale.
La società convenuta assume che il credito residuo in favore del ricorrente – per come accertato dall'ITL – è stato soddisfatto a mezzo di pagamento con bonifico del 4.1.2022 e che non residua alcuna spettanza retributiva in favore dell'istante.
Ciò posto, ritiene il giudice che il ricorso sia fondato sia pure nei limiti della minor somma risultante dalle allegate buste paga. Invero, parte ricorrente ha prodotto le buste paga relative alle mensilità per cui è causa;
dalla busta paga di ottobre 2020 risulta un credito per spettanze lavorative pari ad euro 711,66, credito del medesimo importo risulta dalla busta paga di novembre 2020 mentre quella di dicembre 2020 – comprensiva di tfr
– indica che le spettanze lavorative ammontano ad euro 759,86.
Co Occorre richiamare il consolidato orientamento della in ordine al valore confessorio delle annotazioni contenute nei prospetti paga. Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per la attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento.
Ulteriormente, si richiama il consolidato orientamento della SC (ribadito, da ultimo, da Cass. n.
27749/2020 conf. tra le molte a Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994) -, secondo cui, posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.).
Valga, sul punto, rilevare che le buste paga emesse per le mensilità per cui è causa non recano alcuna sottoscrizione da parte del lavoratore/ricorrente, né per ricevuta (sottoscrizione che, come detto, in caso di contestazione, non costituisce prova del pagamento) né tanto meno per quietanza (nel qual caso, come detto, è onere del lavoratore provare la non corrispondenza tra le annotazioni contenute nei prospetti paga e la retribuzione effettivamente erogata).
Ciò posto, richiamati i principi posti dalle Sezioni Unite della S.C. (n. 13533/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, si osserva che mentre il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Orbene, parte resistente – a tanto onerata – non ha offerto prova dell'effettivo pagamento della somma indicata nelle buste paga (eccetto della minor somma di euro 188,75, oggetto di diffida accertativa, corrisposta al ricorrente a mezzo bonifico).
Assume la società che la prova del pagamento è data dalla copia dei bonifici ma in atti vi è soltanto il bonifico del 4.1.22 con il quale la società ha corrisposto la somma di euro 188,75 a seguito della emissione da parte dell'ITL della diffida accertativa del credito patrimoniale del lavoratore.
Nel resto, la società non produce le indicate “ricevute di pagamento” attestanti la ricezione delle somme da parte del ricorrente, rilevandosi che quest'ultimo assume di aver disconosciuto la firma apparentemente apposta sulle quietanze di pagamento esibite dalla società datoriale in sede di accertamento ispettivo a mezzo di denuncia dalla quale è scaturito procedimento penale allo stato pendente.
Ciò posto, si osserva che, in ogni caso, parte resistente non ha dato prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni rivendicate.
Invero, la società non ha prodotto le quietanze di pagamento indicate nell'indice della documentazione al numero 3) ma non versate nel fascicolo e, al contempo, tale prova non può essere desunta dal verbale dell'ITL che ha, invero, fondato i suoi accertamenti su quietanze successivamente disconosciute dal ricorrente/denunciante e che in questa sede processuale la società non ha inteso produrre.
Pertanto, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento, stante peraltro la genericità della prova orale formulata in memoria, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 2.183,50 (di cui euro 711,66 a titolo di retribuzione di ottobre 2020, euro 711,66 a titolo di retribuzione di novembre 2020 ed euro 759,86 a titolo di retribuzione di dicembre 2020 comprensiva del tfr) da cui deve essere detratta la somma di euro 188,75 già corrisposta.
Sul credito accertato (euro 1.994,43) spettano gli accessori di legge;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico della società resistente ed in favore dello Stato stante la documentata provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da allegata delibera del COA di Cosenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
condanna la società resistente al pagamento, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di euro
1.994,43 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la società resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite liquidate in euro
657,00 oltre accessori come per legge.
Cosenza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 478/2024 del RGL introdotta da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n.23, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Sacchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via G. Jannoni n.43, Catanzaro, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. in persona del l.r.p.t. Sig. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in Via Sandro Pertini, Pedivigliano (CS), rappresentata e difesa dall'Avv. , Controparte_3
giusto mandato in calce alla memoria ed elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo di posta certificata
Resistente
Avente ad oggetto: spettanze retributive
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 21.02.2020 al 31.12.2020, con la mansione di qualifica 1 – Parametro di riferimento 173, esponeva di non aver Parte_2
ricevuto la retribuzione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché il trattamento di fine rapporto;
affermandosi creditore della complessiva somma di euro € 2.400,00 a titolo di retribuzione per le mensilità di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 e di € 546,36 a titolo di TFR come da allegate buste paga, adiva il Tribunale di Cosenza per sentir condannare la società datoriale al relativo pagamento in suo favore.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, assumeva l'infondatezza del ricorso avendo già provveduto al pagamento delle somme rivendicate;
instava, quindi, per la reiezione del ricorso.
La causa – riassegnata a questo giudice – è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, siccome ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti.
Parte ricorrente, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, rivendica la retribuzione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, quest'ultima comprensiva del trattamento di fine rapporto.
Assume, invero, che la società datoriale non gli ha corrisposto le somme dovute, per come indicate nelle allegate buste paga, rappresentando di aver presentato denuncia querela per la dedotta falsità della firma da lui mai apposta in calce alle quietanze di pagamento che la società ha prodotto innanzi all'ITL di Cosenza che, invero, ha emesso diffida accertativa soltanto per la somma di euro 188,75 sulla base delle quietanze di pagamento esibite da parte datoriale.
La società convenuta assume che il credito residuo in favore del ricorrente – per come accertato dall'ITL – è stato soddisfatto a mezzo di pagamento con bonifico del 4.1.2022 e che non residua alcuna spettanza retributiva in favore dell'istante.
Ciò posto, ritiene il giudice che il ricorso sia fondato sia pure nei limiti della minor somma risultante dalle allegate buste paga. Invero, parte ricorrente ha prodotto le buste paga relative alle mensilità per cui è causa;
dalla busta paga di ottobre 2020 risulta un credito per spettanze lavorative pari ad euro 711,66, credito del medesimo importo risulta dalla busta paga di novembre 2020 mentre quella di dicembre 2020 – comprensiva di tfr
– indica che le spettanze lavorative ammontano ad euro 759,86.
Co Occorre richiamare il consolidato orientamento della in ordine al valore confessorio delle annotazioni contenute nei prospetti paga. Come noto ai sensi della legge n. 4/1953, il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al dipendente, nel momento in cui viene pagata la retribuzione, un prospetto paga. Si tratta di documento compilato dal datore di lavoro che ha la funzione di consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. Trattandosi di documentazione proveniente dal datore di lavoro, deve ritenersi che, nei confronti di quest'ultimo, la busta paga abbia un valore di confessione di quanto dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione per la attività lavorativa svolta nella mensilità indicata dal documento.
Ulteriormente, si richiama il consolidato orientamento della SC (ribadito, da ultimo, da Cass. n.
27749/2020 conf. tra le molte a Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001;
1150/1994) -, secondo cui, posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.).
Valga, sul punto, rilevare che le buste paga emesse per le mensilità per cui è causa non recano alcuna sottoscrizione da parte del lavoratore/ricorrente, né per ricevuta (sottoscrizione che, come detto, in caso di contestazione, non costituisce prova del pagamento) né tanto meno per quietanza (nel qual caso, come detto, è onere del lavoratore provare la non corrispondenza tra le annotazioni contenute nei prospetti paga e la retribuzione effettivamente erogata).
Ciò posto, richiamati i principi posti dalle Sezioni Unite della S.C. (n. 13533/2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, si osserva che mentre il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Orbene, parte resistente – a tanto onerata – non ha offerto prova dell'effettivo pagamento della somma indicata nelle buste paga (eccetto della minor somma di euro 188,75, oggetto di diffida accertativa, corrisposta al ricorrente a mezzo bonifico).
Assume la società che la prova del pagamento è data dalla copia dei bonifici ma in atti vi è soltanto il bonifico del 4.1.22 con il quale la società ha corrisposto la somma di euro 188,75 a seguito della emissione da parte dell'ITL della diffida accertativa del credito patrimoniale del lavoratore.
Nel resto, la società non produce le indicate “ricevute di pagamento” attestanti la ricezione delle somme da parte del ricorrente, rilevandosi che quest'ultimo assume di aver disconosciuto la firma apparentemente apposta sulle quietanze di pagamento esibite dalla società datoriale in sede di accertamento ispettivo a mezzo di denuncia dalla quale è scaturito procedimento penale allo stato pendente.
Ciò posto, si osserva che, in ogni caso, parte resistente non ha dato prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni rivendicate.
Invero, la società non ha prodotto le quietanze di pagamento indicate nell'indice della documentazione al numero 3) ma non versate nel fascicolo e, al contempo, tale prova non può essere desunta dal verbale dell'ITL che ha, invero, fondato i suoi accertamenti su quietanze successivamente disconosciute dal ricorrente/denunciante e che in questa sede processuale la società non ha inteso produrre.
Pertanto, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento, stante peraltro la genericità della prova orale formulata in memoria, la società convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 2.183,50 (di cui euro 711,66 a titolo di retribuzione di ottobre 2020, euro 711,66 a titolo di retribuzione di novembre 2020 ed euro 759,86 a titolo di retribuzione di dicembre 2020 comprensiva del tfr) da cui deve essere detratta la somma di euro 188,75 già corrisposta.
Sul credito accertato (euro 1.994,43) spettano gli accessori di legge;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico della società resistente ed in favore dello Stato stante la documentata provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come da allegata delibera del COA di Cosenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
condanna la società resistente al pagamento, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di euro
1.994,43 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
condanna la società resistente al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite liquidate in euro
657,00 oltre accessori come per legge.
Cosenza, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti