Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4123/2022 avente ad oggetto “opposizione cartella esattoriale” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Sossio Colella, presso il cui studio, sito in Capodrise (CE), alla via S. Croce n. 66-68, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Direttore Anna Maria
Miraglia
PARTE OPPOSTA
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Stefano Patti, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Chiatamone n. 6, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
1
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 21.10.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto in data 18.3.2022 dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di
Napoli Nord, la esponeva: di aver ricevuto, in Parte_1
data 21.2.2022, la notifica della cartella di pagamento n. 028 2019 00510970 41 001; che detta cartella, notificata dall era riferibile alla Controparte_2
ordinanza ingiunzione n. 8 del 18.1.2018, emessa dall
[...]
relative al 2014, Controparte_3
asseritamente notificata il 31.1.2018, ammontante ad € 6.909,03; che la predetta cartella era illegittima per i seguenti motivi:
- era stata omessa o era certamente invalida la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, quale atto presupposto e titolo esecutivo su cui si fondava la cartella notificata;
- la contestazione della violazione non era avvenuta entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981; infatti, atteso che la violazione era risalente al 2014, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione sarebbe avvenuta solo nel 2018;
- in assenza di prova dell'avvenuta notifica dell'ordinanza-ingiunzione, il credito di cui alla cartella doveva intendersi prescritto per decorrenza del termine di cinque anni dalla violazione;
- la cartella opposta presentava dei vizi che impedivano al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa (era priva di sottoscrizione, non indicava il responsabile del procedimento e di iscrizione a ruolo, né una dettagliata esplicazione dei calcoli).
Pertanto, sulla base delle indicate argomentazioni, concludeva affinché il Tribunale adito annullasse la cartella opposta.
In data 26.3.2022 l'adito Giudice del Lavoro, rilevato che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa dall e non dagli enti gestori delle forme Controparte_1
di previdenza e assistenza obbligatorie e non atteneva all'omesso versamento di
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contributi, ritenuta la questione conoscibile dal Tribunale civile, disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente Coordinatore del Settore Civile per valutare l'assegnazione del procedimento al Giudice civile.
Il procedimento veniva quindi riassegnato alla Seconda Sezione Civile ed al ruolo di questo giudicante.
Si costituiva l' che, contestando le ragioni a fondamento Controparte_1
del ricorso, deduceva: l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui veniva contestata l'omessa notifica dell'ordinanza-ingiunzione, atteso che tale doglianza andava fatta valere con una opposizione da proporre entro 30 giorni dalla notifica della cartella;
che sia l'ordinanza-ingiunzione n. 8/2018, sia il presupposto verbale unico di accertamento erano stati ritualmente notificati alla società ricorrente in data 31.1.2018, come comprovato dalla documentazione allegata in atti;
che la regolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione determinava l'inammissibilità della contestazione inerente l'omessa notifica del verbale di accertamento della violazione atteso che l'ordinanza- ingiunzione - ritualmente notificata e non opposta nel termine di legge - era ormai divenuta insindacabile sotto tutti i profili;
che in ogni caso anche il verbale di accertamento era stato debitamente notificato come evincibile dalla documentazione versata in atti, ragione per cui l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81 era comunque infondata nel merito;
che, data la documentata notifica dell'ordinanza-ingiunzione, destituita di fondamento era anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
Ciò posto, concludeva affinché il ricorso fosse dichiarato inammissibile o venisse rigettato nel merito.
Si costituiva l' che pure concludeva per il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.
All'udienza del 6.10.2022 il Tribunale disponeva il mutamento del rito, da speciale a ordinario.
Stante la natura documentale della lite, in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 24.10.2024.
L'opposizione è fondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
Con riferimento alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni
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amministrative pecuniarie è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito laddove si contesti la legittimità della pretesa sanzionatoria, con applicazione delle regole procedimentali dettate per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (opposizione ammissibile, con riferimento alle sanzioni amministrative, soltanto allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cass., 28 novembre 2003, n. 18207; Cass., 6 giugno 2003, n. 9087; Cass., 28 giugno 2002, n. 9498; Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n.
562).
Spetta all'Autorità Giudiziaria il compito di qualificare la domanda sulla base del tenore delle contestazioni sollevate dalla parte opponente.
Orbene, fermo restando il potere di qualificazione della domanda che deve essere riservato al giudice adito ed esercitato sulla base della causa petendi e del petitum, nel caso di specie deve ritenersi che la società attrice, promuovendo un giudizio di opposizione alla cartella esattoriale ad essa notificata, abbia proposto, in ragione di motivi diversi, tutte e tre le tipologie di opposizioni sopra richiamate.
Invero, ha proposto opposizione agli atti esecutivi laddove ha contestato l'esistenza di vizi formali e contenutistici della cartella.
Ha poi proposto un'opposizione all'esecuzione laddove ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dall'epoca della violazione.
Infine, ha proposto un'opposizione di merito a sanzione amministrativa laddove ha dedotto l'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, che non sarebbe stata effettuata nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981. Tale opposizione cd. recuperatoria è tempestiva in quanto il ricorso è stato depositato il 18.3.2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella.
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L'opposizione agli atti esecutivi, con cui – si ribadisce - è stata contestata la legittimità della cartella per carenze contenutistiche (afferenti l'assenza di sottoscrizione, dell'indicazione del responsabile del procedimento e di iscrizione a ruolo e della dettagliata esplicazione dei calcoli) è inammissibile in quanto proposta tardivamente.
Infatti, a fronte della ricezione della cartella avvenuta in data 21.2.2022, il ricorso risulta depositato solo in data 18.3.2022, oltre il termine di venti giorni.
Con l'ordinanza-ingiunzione n. 8/2018 del 18.1.2018, l' Controparte_1
ha irrogato in via principale a e, quale mero obbligato solidale, alla Parte_1
società , la sanzione pecuniaria di € € 5.013,80 per avere impiegato un Parte_1
lavoratore ) senza preventiva comunicazione dell'avvenuta Persona_1
instaurazione del rapporto di lavoro, per non aver consegnato all'atto dell'assunzione al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e del contratto individuale e per non avergli altresì consegnato la tessera di riconoscimento corredata di fotografia.
Nei confronti di non sussistono dubbi in ordine alla regolarità del Parte_1
procedimento notificatorio dell'ordinanza, dubbi nemmeno sollevati nell'ambito del presente giudizio di opposizione che - si precisa - è stato instaurato dalla sola società
[...]
e non anche da a titolo personale. Parte_1 Parte_1
Con riguardo invece alla notifica effettuata alla società ricorrente quale obbligata solidale, giova ricordare che il comma 1 dell'art. 145 c.p.c. prevede che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
Nel caso di specie, le risultanze documentali agli atti hanno consentito di appurare che l'indirizzo della sede legale della società istante risultava all'epoca della notifica dell'ordinanza esattamente coincidente con quello di residenza di legale Parte_1
rappresentante della (Orta di Atella, via Berlinguer n. 26). Parte_1
Sulla base di quanto statuito dall'art. 145 c.p.c., quando la notifica ha come destinatario il rappresentante legale della persona giuridica, l'atto da notificare deve contenere la sua
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qualità e ne devono essere specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Ebbene, tali dati non sono ricavabili dal contenuto dell'ordinanza-ingiunzione notificata il 31.1.2018, per cui deve ritenersi che la notifica effettuata nei confronti del legale rappresentante della società non sia rispettosa dei requisiti di legge.
Ad analoga conclusione si perviene anche con riferimento alla notifica eseguita nelle forme di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 145 c.p.c., cioè la notifica eseguita presso la sede legale della società.
A tal riguardo va richiamato il principio di diritto secondo cui “qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga presso la sede legale della società e non nel luogo di residenza del legale rappresentante della stessa, l'atto deve essere consegnato solo ai soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c., ossia al "rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", tra i quali non è, pertanto, compreso il "familiare convivente" del legale rappresentante dell'ente, sicché è nulla la notifica eseguita nelle mani del medesimo” (cfr.
Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8472 del 06/04/2018).
Ebbene, nel caso di specie il plico è stato consegnato ad un familiare convivente (cognata)
e non ad un incaricato alla ricezione atti, ragione per cui il processo notificatorio non può dirsi validamente perfezionato.
La nullità della notifica effettuata nei confronti della società , obbligata in Parte_1
solido al pagamento della sanzione amministrativa, rende fondata l'opposizione all'esecuzione in quanto dalla data di notifica del verbale unico di accertamento
(31.20.2014) alla notifica della cartella opposta (21.2.2022), è certamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione, sulla base di tale assorbente considerazione, l'opposizione proposta va accolta e, per l'effetto, va disposto l'annullamento della cartella di pagamento opposta.
Entrambe le parti opposte vanno in solido condannate, come da dispositivo, al pagamento delle spese di lite. Tanto si opina in applicazione del principio di legittimità secondo cui
“ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del Controparte_2
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento
[...]
venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile
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all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (cfr.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7716 del 09/03/2022).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 028 2019 00510970
[... 41 001 emessa dall' nei confronti della Controparte_4 Parte_1
Parte_1
• condanna l e l , Controparte_4 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento in solido, in favore della delle spese di lite, che vengono Parte_1
liquidate in € 237,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Sossio Colella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 7.2.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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