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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/05/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. 396/2016 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 396/2016 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23/4/2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'AIUTO PASQUALE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. ALTIERI Controparte_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/4/2024, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti non depositavano note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13/2/2024 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 23/4/2024, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva. Giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, per effetto della quale venivano introdotte le modifiche all'art. 181 c.p.c.
Tale norma, secondo la nuova formulazione, prevede che se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o nel corso del processo, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovando la disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti, anche all'udienza del
23/4/2024, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che consente alla parte l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- Dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Vallo della Lucania, 15/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Annunziata
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 396/2016 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 23/4/2024 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'AIUTO PASQUALE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. ALTIERI Controparte_1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/4/2024, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti non depositavano note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13/2/2024 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ex artt. 181 e 309 c.p.c. all'udienza del 23/4/2024, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva. Giova precisare che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, per effetto della quale venivano introdotte le modifiche all'art. 181 c.p.c.
Tale norma, secondo la nuova formulazione, prevede che se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o nel corso del processo, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovando la disciplina previgente che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti, anche all'udienza del
23/4/2024, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che consente alla parte l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, il Tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- Dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Vallo della Lucania, 15/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Annunziata