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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/12/2024, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Antonio Lacerenza;
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante sig.ra Controparte_2 e con l'assistenza e Controparte_2 Controparte_3 difesa dell'avv. Davide De Cillis;
e in persona del legale rappresentante, con CP_4 l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente dal 23.10.2017 al 6.08.2019 avente ad oggetto la prestazione di mansioni di estetista e quindi la condanna della società resistente nonché, in solido, della socia accomandataria sig.ra e della socia Controparte_2 accomandante sig.ra alla corresponsione Controparte_3 delle poste retributive ed indennitarie come analiticamente indicate all'interno dell'atto introduttivo per l'importo complessivo di Euro 32.808,36 nonché, ancora, la condanna dei precitati soggetti resistenti alla regolarizzazione contributiva – deve essere rigettata per le motivazioni di seguito illustrate. In primis la domanda è evidentemente infondata nei confronti della sig.ra nella sua qualità Controparte_3 di socia accomandante della resistente
[...]
Controparte_1 Come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di legittimità “Il socio accomandante assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, a norma dell'art.
1 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa” (si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 11250/2016). Ciò posto, nella presente sede parte ricorrente non solo non ha allegato ma non ha neanche chiesto di provare o provato la violazione del dovere anzidetto da parte della sig.ra Controparte_3 Con rifermento alle parti restanti la domanda è infondata non potendo ritenersi accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta. Procedendo all'esame del merito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: “il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010). E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003). Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
2 l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni. Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d.
“eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014). In forza di quanto illustrato, la caratteristica della
“sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o no) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni. A ciò deve essere aggiunto - quanto all'indagine sugli incarichi concretamente conferiti al prestatore e alle modalità di attuazione degli stessi – che condivisibile opzione ermeneutica ha evidenziato che il discrimine dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare risolutore nell'individuazione della tipologia subordinata o autonoma del rapporto di lavoro allorquando le incombenze demandate al prestatore abbiano carattere estremamente elementare e ripetitivo o, al contrario, siano dotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale e creativo. In queste ipotesi è difatti obiettivamente difficile riscontare lo svolgimento, da parte di colui che si assume datore di lavoro, di ordini e di controlli continui e pervasivi sicché - proprio a fronte di tale ridotta ingerenza datoriale – la verifica della natura subordinata del rapporto può essere condotta principalmente (e direttamente) sulla base dei criteri sussidiari innanzi
3 citati (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 7681/2010, Cass. civ., Sez. Lav., 2931/2013, Cass. civ., Sez. Lav., 1536/2009). Sulla base di tutto quanto sopra illustrato può dunque concludersi che colui che richieda in giudizio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di tipo subordinato - allorquando non alleghi e dimostri lo svolgimento di specifiche mansioni a carattere estremamente elementare e ripetitivo o dotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale e creativo - è onerato di allegare prima e provare poi l'esercizio, da parte di chi assuma essere il proprio datore di lavoro, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare concretizzatosi (come anticipato) nell'impartizione di ordini specifici, nell'esercizio del potere disciplinare, nell'inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale, nello svolgimento di attività controllo finalizzata all'emanazione di ordini specifici e all'esercizio del citato potere disciplinare. Deve essere ulteriormente rimarcato che è specifico onere della parte ricorrente - sulla base del principio generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c. - fornire la prova dello svolgimento di un rapporto di lavoro con le precitate precise caratteristiche. Quanto all'esame del materiale istruttorio raccolto i testi
(cliente del centro estetico gestito dalla Testimone_1
resistente) e (che, all'epoca dei CP_5 Testimone_2 fatti di causa, svolgeva attività di tecnica laser per un'azienda terza anche presso il centro estetico gestito dalla resistente) - tutte da reputarsi attendibili CP_5 per essersi rivelate a conoscenza diretta dei fatti di causa e per aver reso deposizioni in sé immuni da contraddizioni - hanno riferito circostanze incompatibili con lo svolgimento di un rapporto subordinato tra le parti. La teste ha dichiarato che il centro estetico ha Tes_1 sempre ospitato un cliente per volta, a distanza di circa 30 minuti l'uno dall'altro, che veniva servito direttamente dalla sig.ra o, se interessato alla Controparte_2 epilazione laser, dalla sig.ra “Katia” e che, quando Tes_2 si recava al centro estetico, c'erano delle ragazzine (tra cui ragionevolmente la ricorrente) che affiancavano e che si limitavano a guardare. Controparte_2 La teste ha poi dichiarato che la Testimone_2 ricorrente era presente qualche ora nel centro estetico e assisteva a trattamenti, ossia era presente in cabina e si limitava a guardare e talvolta è successo che, sempre ai fini di dimostrazione del trattamento, la ricorrente si è sottoposta al trattamento. A fronte della ricostruzione fornita dagli (attendibili) testi sopra passati in rassegna le deposizioni rese dagli altri testi escussi nel corso del presente giudizio (che, invece, hanno fornito elementi idonei alla sussistenza di
4 un rapporto lavorativo tra le parti) non possono indurre a far ritenere sicuramente accertato lo svolgimento dell'invocato rapporto di lavoro subordinato tra i soggetti in causa. Non appaiono neanche risolutive le risultanze delle stampe delle conversazioni asseritamente intercorse attraverso il servizio di messaggistica istantanea whatsapp tra la ricorrente e la sig.ra posto che, come Parte_1 evidenziato dalle resistenti, si è al cospetto di una stampa di testi incompleti e anche privi di una precisa indicazione dei mittenti;
in ragione di tanto si è al cospetto di elementi probatori inattendibili. Non risultando accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato la domanda di regolarizzazione contributiva deve essere rigettata. In virtù di tutto quanto osservato la domanda deve essere integralmente rigettata. La sussistenza di elementi probatori discordanti in relazione ai fatti di causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente, la società convenuta, la sig.ra e l' Controparte_2 CP_4 L'insussistenza della legittimazione passiva della sig.ra giustifica di porre le spese di lite – Controparte_3 liquidate in ragione del valore della controversia - a carico della ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente le domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente, Controparte_1 la sig.ra e l' ; Controparte_2 CP_4
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente sig.ra che Controparte_3 liquida complessivamente in Euro 4000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, 10.12.2024
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
5
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Antonio Lacerenza;
e
in persona Controparte_1 del legale rappresentante sig.ra Controparte_2 e con l'assistenza e Controparte_2 Controparte_3 difesa dell'avv. Davide De Cillis;
e in persona del legale rappresentante, con CP_4 l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società resistente dal 23.10.2017 al 6.08.2019 avente ad oggetto la prestazione di mansioni di estetista e quindi la condanna della società resistente nonché, in solido, della socia accomandataria sig.ra e della socia Controparte_2 accomandante sig.ra alla corresponsione Controparte_3 delle poste retributive ed indennitarie come analiticamente indicate all'interno dell'atto introduttivo per l'importo complessivo di Euro 32.808,36 nonché, ancora, la condanna dei precitati soggetti resistenti alla regolarizzazione contributiva – deve essere rigettata per le motivazioni di seguito illustrate. In primis la domanda è evidentemente infondata nei confronti della sig.ra nella sua qualità Controparte_3 di socia accomandante della resistente
[...]
Controparte_1 Come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di legittimità “Il socio accomandante assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, a norma dell'art.
1 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa” (si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 11250/2016). Ciò posto, nella presente sede parte ricorrente non solo non ha allegato ma non ha neanche chiesto di provare o provato la violazione del dovere anzidetto da parte della sig.ra Controparte_3 Con rifermento alle parti restanti la domanda è infondata non potendo ritenersi accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta. Procedendo all'esame del merito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: “il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010). E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003). Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
2 l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni. Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d.
“eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014). In forza di quanto illustrato, la caratteristica della
“sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o no) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni. A ciò deve essere aggiunto - quanto all'indagine sugli incarichi concretamente conferiti al prestatore e alle modalità di attuazione degli stessi – che condivisibile opzione ermeneutica ha evidenziato che il discrimine dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare risolutore nell'individuazione della tipologia subordinata o autonoma del rapporto di lavoro allorquando le incombenze demandate al prestatore abbiano carattere estremamente elementare e ripetitivo o, al contrario, siano dotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale e creativo. In queste ipotesi è difatti obiettivamente difficile riscontare lo svolgimento, da parte di colui che si assume datore di lavoro, di ordini e di controlli continui e pervasivi sicché - proprio a fronte di tale ridotta ingerenza datoriale – la verifica della natura subordinata del rapporto può essere condotta principalmente (e direttamente) sulla base dei criteri sussidiari innanzi
3 citati (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 7681/2010, Cass. civ., Sez. Lav., 2931/2013, Cass. civ., Sez. Lav., 1536/2009). Sulla base di tutto quanto sopra illustrato può dunque concludersi che colui che richieda in giudizio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di tipo subordinato - allorquando non alleghi e dimostri lo svolgimento di specifiche mansioni a carattere estremamente elementare e ripetitivo o dotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale e creativo - è onerato di allegare prima e provare poi l'esercizio, da parte di chi assuma essere il proprio datore di lavoro, del potere direttivo, organizzativo e disciplinare concretizzatosi (come anticipato) nell'impartizione di ordini specifici, nell'esercizio del potere disciplinare, nell'inserimento all'interno dell'organizzazione aziendale, nello svolgimento di attività controllo finalizzata all'emanazione di ordini specifici e all'esercizio del citato potere disciplinare. Deve essere ulteriormente rimarcato che è specifico onere della parte ricorrente - sulla base del principio generale di cui all'art. 2697, comma 1, c.c. - fornire la prova dello svolgimento di un rapporto di lavoro con le precitate precise caratteristiche. Quanto all'esame del materiale istruttorio raccolto i testi
(cliente del centro estetico gestito dalla Testimone_1
resistente) e (che, all'epoca dei CP_5 Testimone_2 fatti di causa, svolgeva attività di tecnica laser per un'azienda terza anche presso il centro estetico gestito dalla resistente) - tutte da reputarsi attendibili CP_5 per essersi rivelate a conoscenza diretta dei fatti di causa e per aver reso deposizioni in sé immuni da contraddizioni - hanno riferito circostanze incompatibili con lo svolgimento di un rapporto subordinato tra le parti. La teste ha dichiarato che il centro estetico ha Tes_1 sempre ospitato un cliente per volta, a distanza di circa 30 minuti l'uno dall'altro, che veniva servito direttamente dalla sig.ra o, se interessato alla Controparte_2 epilazione laser, dalla sig.ra “Katia” e che, quando Tes_2 si recava al centro estetico, c'erano delle ragazzine (tra cui ragionevolmente la ricorrente) che affiancavano e che si limitavano a guardare. Controparte_2 La teste ha poi dichiarato che la Testimone_2 ricorrente era presente qualche ora nel centro estetico e assisteva a trattamenti, ossia era presente in cabina e si limitava a guardare e talvolta è successo che, sempre ai fini di dimostrazione del trattamento, la ricorrente si è sottoposta al trattamento. A fronte della ricostruzione fornita dagli (attendibili) testi sopra passati in rassegna le deposizioni rese dagli altri testi escussi nel corso del presente giudizio (che, invece, hanno fornito elementi idonei alla sussistenza di
4 un rapporto lavorativo tra le parti) non possono indurre a far ritenere sicuramente accertato lo svolgimento dell'invocato rapporto di lavoro subordinato tra i soggetti in causa. Non appaiono neanche risolutive le risultanze delle stampe delle conversazioni asseritamente intercorse attraverso il servizio di messaggistica istantanea whatsapp tra la ricorrente e la sig.ra posto che, come Parte_1 evidenziato dalle resistenti, si è al cospetto di una stampa di testi incompleti e anche privi di una precisa indicazione dei mittenti;
in ragione di tanto si è al cospetto di elementi probatori inattendibili. Non risultando accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato la domanda di regolarizzazione contributiva deve essere rigettata. In virtù di tutto quanto osservato la domanda deve essere integralmente rigettata. La sussistenza di elementi probatori discordanti in relazione ai fatti di causa giustifica la compensazione delle spese di lite tra la ricorrente, la società convenuta, la sig.ra e l' Controparte_2 CP_4 L'insussistenza della legittimazione passiva della sig.ra giustifica di porre le spese di lite – Controparte_3 liquidate in ragione del valore della controversia - a carico della ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente le domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente, Controparte_1 la sig.ra e l' ; Controparte_2 CP_4
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente sig.ra che Controparte_3 liquida complessivamente in Euro 4000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Bari, 10.12.2024
Il Giudice del Lavoro
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