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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16435/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.15 sono presenti l'avv. RIZZUTO MARTINA per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. L'avv. Rizzuto fa presente di avere depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell' e si associa alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del CP_1 contendere. Chiede la condanna alla spese con distrazione. L'avv. Rizzo insite nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16435 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RIZZUTO MARTINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: Indennità integrativa fondo trasporto aereo avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di avere accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire CP_1
nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale.
Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto a quanto richiesto.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite e la resistente la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il riconoscimento è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/09/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 16435/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.15 sono presenti l'avv. RIZZUTO MARTINA per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. L'avv. Rizzuto fa presente di avere depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte dell' e si associa alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del CP_1 contendere. Chiede la condanna alla spese con distrazione. L'avv. Rizzo insite nella compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.40 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16435 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RIZZUTO MARTINA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- resistente - oggetto: Indennità integrativa fondo trasporto aereo avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di avere accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire CP_1
nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale.
Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto a quanto richiesto.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite e la resistente la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che il riconoscimento è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano CP_1
come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/09/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio