TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7881 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 8499 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
UI OD, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via Antonio Gramsci
7
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in CP_1
allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Valerio Porchera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli 22
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti pagina 1 di 6 per atto notarile, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto in Roma, Via C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della convenuta fossero accolte le seguenti domande: CP_1
“In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, la inefficacia e comunque la nullità e/o illegittimità del recesso datoriale datato 28 novembre 2024 e comunicato al ricorrente il 3 dicembre 2024, per insussistenza del fatto contestato, per violazione di norme del contratto collettivo, per violazione della normativa sulla privacy, per sussumibilità della condotta in quella tipizzata prevista dal
CCNL e per disparità di trattamento e per l'effetto
- ordinare, ex art. 18 della l. 300/1970, alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, con mansioni e qualifica ricoperte all'atto di interruzione del rapporto stesso, o in altre equivalenti;
- condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra e comunque della sentenza, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di euro 2.868,06 come da ultima busta paga relativa al mese di novembre 2024 oltre accessori di legge;
pagina 2 di 6 -condannare, altresì, la convenuta alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente.
In via subordinata accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, la inefficacia e comunque la nullità e/o illegittimità del recesso datoriale datato 28 novembre 2024 e comunicato al ricorrente il 3 dicembre 2024
e per l'effetto
- condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 3 del dlgs. n.
23/2015, così come modificato dll'at. 3, comma 1 D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla L 9 agosto 2018 n. 96, nella misura ricompresa tra sei e trentasei mensilità, ritenuta di giustizia sulla base della retribuzione mensile di euro
2.868,06 come da ultima busta paga relativa al mese di novembre 2024 oltre rivalutazioni ed interessi;
- condannare in ogni caso la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a 3 mensilità in ragione dell'anzianità (oltre 5 e meno di 10 anni) del ricorrente alla data del licenziamento;
In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di licenziamento e la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di risoluzione del rapporto e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a 3 mensilità in ragione dell'anzianità (oltre 5 e meno di 10 anni) del ricorrente alla data del licenziamento”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo di: CP_1
“in via principale, respingere il ricorso proposto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e diritto e, comunque, sfornito di prova per tutti e/o alcuni dei motivi esposti nel presente atto;
- in subordine, solo nel denegato e non creduto caso di dichiarazione da parte di codesto Ill.mo Tribunale adito della mancanza di giusta causa nel licenziamento subito pagina 3 di 6 dal ricorrente, accertare e dichiarare la legittimità dello stesso per giustificato motivo soggettivo attesi i gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dalla medesima;
gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento irrogato al ricorrente dovesse ritenersi intempestivo, applicare il regime sanzionatorio di cui dell'art. 4 del D.lgs. 23/2015 ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di non applicabilità al caso di specie di tale disposto normativo, applicare il regime sanzionatorio di cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, sesto comma, Legge n.
300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, sempre con determinazione dell'indennità risarcitoria nella misura minima ivi prevista o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
ancora più gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento irrogato alla ricorrente dovesse ritenersi ingiustificato, per le ragioni sopra esposte applicare il regime sanzionatorio di cui all'art. 3 comma 1 del D.lgs.
23/2015 ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di non applicabilità al caso di specie di tale disposto normativo, applicare il regime sanzionatorio di cui all'art. 18, quinto comma, Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, sempre con determinazione dell'indennità risarcitoria nella misura minima ivi prevista o nella diversa misura che risulterà di giustizia in via gradatamente subordinata ridurre l'eventuale risarcimento del danno tenendo conto di quanto nelle more percepito dal ricorrente (c.d. aliunde perceptum) o di quanto il medesimo avrebbe potuto percepire (c.d. aliunde percipiendum), così riducendo conseguentemente il risarcimento del danno”.
Si è altresì costituito l' , così concludendo: CP_2
“ove siano ritenute fondate le domande della ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro …, rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
Alla prima udienza è stato esperito il tentativo di conciliazione.
pagina 4 di 6 All'odierna udienza le parti, recependo la proposta conciliativa formulata dal giudicante, hanno conciliato la causa come da allegato verbale, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi definita con la presente sentenza.
*******
In data odierna le parti hanno raggiunto il seguente accordo conciliativo:
A fronte della rinuncia del ricorrente “ai diritti, agli atti e all'azione relativi al giudizio
… recante R.G. n. 8499/2025”, della accettazione del “licenziamento intimato dalla
Società con lettera del 28.11.2024” e della rinuncia alla relativa impugnazione, nonché
“ad ogni diritto comunque derivato dal rapporto di lavoro … e dalla sua cessazione”
(come da elencazione a titolo esemplificativo di cui al punto 3), la società ha riconosciuto al ricorrente, “al mero fine di rimuovere ogni limite legale e contrattuale alla cessazione del rapporto … un importo omnicomprensivo pari ad euro 24.787,12, al lordo delle ritenute di legge”, oltre che, “a titolo di transazione generale novativa …
l'ulteriore e omnicomprensiva somma lorda di euro 1.500,00”.
Che è stato altresì riconosciuto un contributo alle spese di lite, mentre per il resto i difensori si sono associati a verbale nella richiesta di compensazione delle spese di lite.
Ebbene, preso atto della volontà espressa dalla parte ricorrente e da nel suddetto CP_1
verbale di conciliazione, oltre che nel verbale di udienza, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle suddette parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Né la presenza in causa dell' (il cui difensore non è comparso all'udienza fissata CP_2
per la conciliazione) può essere di ostacolo alla suddetta pronuncia, considerato che le originarie domande proposte dal ricorrente non imponevano la presenza in giudizio dell' (v. Cass. 6722/2021) e che il titolo in forza del quale è stata riconosciuta la CP_2
somma lorda di euro 24.787,12 (c.d. incentivo all'esodo) implica l'esclusione pagina 5 di 6 dell'obbligo contributivo, ai sensi dell'art. 12 L. 153/1969, come modificato dall'art. 6
D. Lgs. 314/1997.
Va dichiarata infine l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come da accordo conciliativo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate.
Roma, 3.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 8499 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, dall'Avv. Parte_1
UI OD, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via Antonio Gramsci
7
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in CP_1
allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Valerio Porchera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Faravelli 22
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti pagina 1 di 6 per atto notarile, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto in Roma, Via C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa di licenziamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2025, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che nei confronti della convenuta fossero accolte le seguenti domande: CP_1
“In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, la inefficacia e comunque la nullità e/o illegittimità del recesso datoriale datato 28 novembre 2024 e comunicato al ricorrente il 3 dicembre 2024, per insussistenza del fatto contestato, per violazione di norme del contratto collettivo, per violazione della normativa sulla privacy, per sussumibilità della condotta in quella tipizzata prevista dal
CCNL e per disparità di trattamento e per l'effetto
- ordinare, ex art. 18 della l. 300/1970, alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, con mansioni e qualifica ricoperte all'atto di interruzione del rapporto stesso, o in altre equivalenti;
- condannare la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra e comunque della sentenza, da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di euro 2.868,06 come da ultima busta paga relativa al mese di novembre 2024 oltre accessori di legge;
pagina 2 di 6 -condannare, altresì, la convenuta alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente.
In via subordinata accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto, la inefficacia e comunque la nullità e/o illegittimità del recesso datoriale datato 28 novembre 2024 e comunicato al ricorrente il 3 dicembre 2024
e per l'effetto
- condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 3 del dlgs. n.
23/2015, così come modificato dll'at. 3, comma 1 D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla L 9 agosto 2018 n. 96, nella misura ricompresa tra sei e trentasei mensilità, ritenuta di giustizia sulla base della retribuzione mensile di euro
2.868,06 come da ultima busta paga relativa al mese di novembre 2024 oltre rivalutazioni ed interessi;
- condannare in ogni caso la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a 3 mensilità in ragione dell'anzianità (oltre 5 e meno di 10 anni) del ricorrente alla data del licenziamento;
In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di licenziamento e la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di risoluzione del rapporto e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a 3 mensilità in ragione dell'anzianità (oltre 5 e meno di 10 anni) del ricorrente alla data del licenziamento”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo di: CP_1
“in via principale, respingere il ricorso proposto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e diritto e, comunque, sfornito di prova per tutti e/o alcuni dei motivi esposti nel presente atto;
- in subordine, solo nel denegato e non creduto caso di dichiarazione da parte di codesto Ill.mo Tribunale adito della mancanza di giusta causa nel licenziamento subito pagina 3 di 6 dal ricorrente, accertare e dichiarare la legittimità dello stesso per giustificato motivo soggettivo attesi i gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dalla medesima;
gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento irrogato al ricorrente dovesse ritenersi intempestivo, applicare il regime sanzionatorio di cui dell'art. 4 del D.lgs. 23/2015 ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di non applicabilità al caso di specie di tale disposto normativo, applicare il regime sanzionatorio di cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, sesto comma, Legge n.
300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, sempre con determinazione dell'indennità risarcitoria nella misura minima ivi prevista o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
ancora più gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento irrogato alla ricorrente dovesse ritenersi ingiustificato, per le ragioni sopra esposte applicare il regime sanzionatorio di cui all'art. 3 comma 1 del D.lgs.
23/2015 ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di non applicabilità al caso di specie di tale disposto normativo, applicare il regime sanzionatorio di cui all'art. 18, quinto comma, Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, sempre con determinazione dell'indennità risarcitoria nella misura minima ivi prevista o nella diversa misura che risulterà di giustizia in via gradatamente subordinata ridurre l'eventuale risarcimento del danno tenendo conto di quanto nelle more percepito dal ricorrente (c.d. aliunde perceptum) o di quanto il medesimo avrebbe potuto percepire (c.d. aliunde percipiendum), così riducendo conseguentemente il risarcimento del danno”.
Si è altresì costituito l' , così concludendo: CP_2
“ove siano ritenute fondate le domande della ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro …, rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
Alla prima udienza è stato esperito il tentativo di conciliazione.
pagina 4 di 6 All'odierna udienza le parti, recependo la proposta conciliativa formulata dal giudicante, hanno conciliato la causa come da allegato verbale, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi definita con la presente sentenza.
*******
In data odierna le parti hanno raggiunto il seguente accordo conciliativo:
A fronte della rinuncia del ricorrente “ai diritti, agli atti e all'azione relativi al giudizio
… recante R.G. n. 8499/2025”, della accettazione del “licenziamento intimato dalla
Società con lettera del 28.11.2024” e della rinuncia alla relativa impugnazione, nonché
“ad ogni diritto comunque derivato dal rapporto di lavoro … e dalla sua cessazione”
(come da elencazione a titolo esemplificativo di cui al punto 3), la società ha riconosciuto al ricorrente, “al mero fine di rimuovere ogni limite legale e contrattuale alla cessazione del rapporto … un importo omnicomprensivo pari ad euro 24.787,12, al lordo delle ritenute di legge”, oltre che, “a titolo di transazione generale novativa …
l'ulteriore e omnicomprensiva somma lorda di euro 1.500,00”.
Che è stato altresì riconosciuto un contributo alle spese di lite, mentre per il resto i difensori si sono associati a verbale nella richiesta di compensazione delle spese di lite.
Ebbene, preso atto della volontà espressa dalla parte ricorrente e da nel suddetto CP_1
verbale di conciliazione, oltre che nel verbale di udienza, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle suddette parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Né la presenza in causa dell' (il cui difensore non è comparso all'udienza fissata CP_2
per la conciliazione) può essere di ostacolo alla suddetta pronuncia, considerato che le originarie domande proposte dal ricorrente non imponevano la presenza in giudizio dell' (v. Cass. 6722/2021) e che il titolo in forza del quale è stata riconosciuta la CP_2
somma lorda di euro 24.787,12 (c.d. incentivo all'esodo) implica l'esclusione pagina 5 di 6 dell'obbligo contributivo, ai sensi dell'art. 12 L. 153/1969, come modificato dall'art. 6
D. Lgs. 314/1997.
Va dichiarata infine l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, come da accordo conciliativo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate.
Roma, 3.7.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6