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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18212/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18212/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MAFFIOTTI SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PUGLIESE Controparte_1
MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in TORINO il 16/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 655 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 5.06.2009 e il 16.12.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.04.2023. Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui Parte_1 Controparte_1 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre e viene confermato il diritto del padre di vederli e tenerli con sé: − a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalle 18,30 compatibilmente con gli orari lavorativi del IG. Rizzo) sino alla domenica sera alle 21,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
− durante la settimana in cui il w.e. è di spettanza del papà, un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola (o dalle 18,30) sino alle 21,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
durante la settimana in cui il w.e. è di spettanza della mamma, due giorni infrasettimanali (indicativamente il lunedì ed il mercoledì) sempre dall'uscita di scuola (o dalle 18,30) sino alle 21,00. − durante il periodo natalizio: la Vigilia di Natale la trascorreranno con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, il 31 dicembre ed il 1° gennaio ad anni alterni (anni pari con la mamma e anni dispari con il papà); − durante le festività pasquali: dal sabato mattina alla domenica sera e dalla domenica sera al lunedì sera ad anni alterni (anni pari con la mamma e anni dispari con il papà); − durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno e con la precisazione che i minori trascorreranno le settimane centrali del mese di agosto una con il papà ed una con la mamma;
− per tutte le altre festività varrà il criterio dell'alternanza; − per i compleanni di : varrà il criterio dell'alternanza, iniziando con Per_1 Per_2 la mamma.
DISPONE che la casa coniugale sita in C.so Sebastopoli n. 217, di proprietà del IG. , rimane CP_1 assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi che la compongono. Pt_1
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli minori, la somma di € 200,00 (pari ad € 100,00 per ciascun minore), da rivalutarsi ogni anno secondo indice ISTAT e da versare entro e non oltre il giorno 8 del mese (da considerarsi come termine massimo e soltanto in caso di ritardato accredito dello stipendio), oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016 che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di applicare.
DISPONE che i IG.ri e si danno reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
PRENDE ATTO che Parti dichiarano di essere attualmente economicamente indipendenti ed autosufficienti.
PRENDE ATTO che, tenuto conto della attuale e auspicabilmente solo temporanea assenza di rapporti padre/figlia, il IG. , a decorrere dal mese di marzo 2024, si impegna Controparte_1
a versare alla IG.ra , contestualmente al contributo al Parte_1 mantenimento di cui al punto 3) ric., anche la quota parte da questi percepita dall'INPS a titolo di assegno unico per la minore le parti concordano, altresì, che con la ripresa regolarità dei Per_1 rapporti tra padre/figlia, il IG. cesserà di rimborsare alla IG.ra l'assegno unico CP_1 Pt_1 percepito per la minore e corrisponderà alla IG.ra esclusivamente il mantenimento Per_1 Pt_1 così come sopra concordato.
PRENDE ATTO che le parti concordano che gli eventuali atti di disposizione (vendita/cessione/donazione) dei beni ed arredi di cui essi sono comproprietari e che sono oggetto di assegnazione unitamente alla casa coniugale, debbano essere preventivamente concordati tra le parti e queste avranno diritto di prelazione rispetto ai terzi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18212/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MAFFIOTTI SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PUGLIESE Controparte_1
MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in TORINO il 16/10/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 655 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 5.06.2009 e il 16.12.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.04.2023. Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui Parte_1 Controparte_1 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre e viene confermato il diritto del padre di vederli e tenerli con sé: − a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalle 18,30 compatibilmente con gli orari lavorativi del IG. Rizzo) sino alla domenica sera alle 21,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
− durante la settimana in cui il w.e. è di spettanza del papà, un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita di scuola (o dalle 18,30) sino alle 21,00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
durante la settimana in cui il w.e. è di spettanza della mamma, due giorni infrasettimanali (indicativamente il lunedì ed il mercoledì) sempre dall'uscita di scuola (o dalle 18,30) sino alle 21,00. − durante il periodo natalizio: la Vigilia di Natale la trascorreranno con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, il 31 dicembre ed il 1° gennaio ad anni alterni (anni pari con la mamma e anni dispari con il papà); − durante le festività pasquali: dal sabato mattina alla domenica sera e dalla domenica sera al lunedì sera ad anni alterni (anni pari con la mamma e anni dispari con il papà); − durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare all'altro genitore indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno e con la precisazione che i minori trascorreranno le settimane centrali del mese di agosto una con il papà ed una con la mamma;
− per tutte le altre festività varrà il criterio dell'alternanza; − per i compleanni di : varrà il criterio dell'alternanza, iniziando con Per_1 Per_2 la mamma.
DISPONE che la casa coniugale sita in C.so Sebastopoli n. 217, di proprietà del IG. , rimane CP_1 assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi che la compongono. Pt_1
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli minori, la somma di € 200,00 (pari ad € 100,00 per ciascun minore), da rivalutarsi ogni anno secondo indice ISTAT e da versare entro e non oltre il giorno 8 del mese (da considerarsi come termine massimo e soltanto in caso di ritardato accredito dello stipendio), oltre al 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016 che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di applicare.
DISPONE che i IG.ri e si danno reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo del Pt_1 CP_1 passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
PRENDE ATTO che Parti dichiarano di essere attualmente economicamente indipendenti ed autosufficienti.
PRENDE ATTO che, tenuto conto della attuale e auspicabilmente solo temporanea assenza di rapporti padre/figlia, il IG. , a decorrere dal mese di marzo 2024, si impegna Controparte_1
a versare alla IG.ra , contestualmente al contributo al Parte_1 mantenimento di cui al punto 3) ric., anche la quota parte da questi percepita dall'INPS a titolo di assegno unico per la minore le parti concordano, altresì, che con la ripresa regolarità dei Per_1 rapporti tra padre/figlia, il IG. cesserà di rimborsare alla IG.ra l'assegno unico CP_1 Pt_1 percepito per la minore e corrisponderà alla IG.ra esclusivamente il mantenimento Per_1 Pt_1 così come sopra concordato.
PRENDE ATTO che le parti concordano che gli eventuali atti di disposizione (vendita/cessione/donazione) dei beni ed arredi di cui essi sono comproprietari e che sono oggetto di assegnazione unitamente alla casa coniugale, debbano essere preventivamente concordati tra le parti e queste avranno diritto di prelazione rispetto ai terzi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.