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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2023 promossa da:
con l'avv. Emiliano Leuzzi (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
quale Impresa Designata per la Regione Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada, con l'Avv. G. A. Bellanova (PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 24/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Parte_1 CP_1 per le Vittime della Strada, per ivi sentirla condannare al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di complessivi €. 56.000,00, asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 15/08/2018 in Taranto, lungo la via Calamandrei.
L'attore deduceva che, mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, sarebbe stato attinto con la parte posteriore destra da un'autovettura Renault Megane proveniente da Viale Magna Grecia, che, pur evitando l'investimento frontale, lo avrebbe urtato al ginocchio sinistro e al gomito, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Aggiungeva di non essere riuscito a rilevare né la targa né l'identità del conducente dell'auto investitrice.
All'esito della fase istruttoria, espletata mediante l'escussione dei testi indicati dall'attore, rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il giudizio approdava all'udienza del 28/01/2025 per la precisazione delle conclusioni e a tale udienza veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28/09/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 24/11/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è risultata infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'attore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla dimostrazione della dinamica del sinistro e della riconducibilità causale delle lesioni denunciate all'evento narrato;
non ha fornito riscontri oggettivi, né elementi di riscontro esterno idonei a confermare i fatti descritti nell'atto introduttivo.
Come noto, in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli non identificati e di risarcimento a carico del di Garanzia per le Vittime della Strada, la prova dell'effettiva verificazione del sinistro e della condotta Pt_2 colposa del veicolo non identificato grava interamente sul danneggiato, dovendo egli fornire una dimostrazione
“certa, rigorosa e non meramente indiziaria” dei fatti costitutivi della pretesa (1).
La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che la funzione solidaristica del Fondo “non esonera l'attore dal dovere di fornire una prova piena dell'accadimento del sinistro, dell'identificazione del veicolo o della sua mancata identificazione per cause non imputabili al danneggiato, e della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta di guida e il danno lamentato” (2).
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto.
La prova orale resa dai due testi indicati dall'attore — i germani e — è Persona_1 Persona_2 risultata contraddittoria, lacunosa e intrinsecamente inattendibile.
Il teste , dopo aver inizialmente affermato di aver assistito all'urto, ha ammesso di averne avuto Persona_1 conoscenza solo in via mediata, poiché i fatti gli sarebbero stati “spiegati” dallo stesso attore subito dopo l'accaduto.
Il teste , a sua volta, ha esplicitamente dichiarato di non aver visto il momento Persona_2 dell'investimento, limitandosi a riferire di aver “sentito un botto” e di aver notato che la vettura procedeva a velocità elevata.
Entrambi i testi hanno poi confermato che non venne richiesto l'intervento della Pubblica Autorità né dei sanitari del 118, nonostante l'asserita urgenza della situazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che la valutazione dell'attendibilità del testimone costituisca apprezzamento di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve fondarsi su elementi di natura oggettiva e soggettiva, quali la coerenza, la precisione e la spontaneità delle dichiarazioni rese (3).
Applicando tali principi, il giudicante ritiene che nel caso di specie le deposizioni rese dai testi escussi non superino il vaglio di attendibilità richiesto, poiché appaiono imprecise, contraddittorie e non corroborate da alcun riscontro oggettivo (rilievi della P.A., referti medici tempestivi, o altri elementi esterni).
Né possono assumere rilievo decisivo i certificati medici prodotti in atti.
Dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto in data 15/08/2018 risulta che il
GI vi si recò autonomamente, due ore dopo il presunto sinistro, riportando solo lievi escoriazioni e, soprattutto, nessuna evidenza radiologica di lesioni traumatiche (“Non evidenti segni radiologici riferibili a lesioni scheletriche di significato traumatico attuale a carico dei segmenti ossei esaminati”).
Il successivo referto del 19/08/2018, redatto a seguito di un nuovo accesso al P.S., attesta l'assenza di ematomi o ecchimosi (Non ematomi, non ecchimosi, non deficit VNP in atto. Per quanto valutabile clinicamente non versamento articolare, …) e la “ferma resistenza del paziente alla valutazione clinica”, circostanza che esclude la possibilità di accertare qualsiasi nesso eziologico con l'ipotetico incidente.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, in tali ipotesi, la mancata richiesta di intervento della Polizia e l'assenza di riscontri oggettivi immediati comportano un inevitabile aggravamento dell'onere probatorio a carico dell'attore, non potendosi far discendere il risarcimento da mere allegazioni di parte o da testimonianze di comodo (4).
Deve poi osservarsi che, nei giudizi promossi contro il F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in modo particolarmente rigoroso, poiché l'impresa designata si trova a dover resistere senza la possibilità di accertare direttamente i fatti o di ricostruire la dinamica dell'evento.
Nel caso di specie, in mancanza di una prova certa e coerente del fatto storico e della sua riferibilità ad un veicolo rimasto sconosciuto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Anche a voler ipotizzare l'interferenza del presunto veicolo, la condotta posta in essere dall'attore, nelle prospettate circostanze di tempo e di luogo, risulta oltremodo imprudente tale da costituire la causa esclusiva nella produzione dell'asserito evento dannoso.
La circostanza che l'attore veniva attinto nel mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata depone, invero, per il fatto che l'atto di inizio dell'attraversamento della strada non era avvenuto con congruo anticipo rispetto al sopraggiungere dell'auto. È di tutta evidenza, quindi, che, la condotta dell'attore, connotata dall'assenza delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla prospettata situazione, ha cagionato il danno, non avendo egli utilizzato la prudenza ordinariamente richiesta in circostanze simili.
In ogni caso, tale valutazione resta assorbita dal rigetto della domanda per difetto di prova dell'an debeatur.
Per completezza espositiva si osserva che, la domanda è risultata carente, e pertanto deve essere rigettata, anche sotto il profilo del quantum debeatur, che risulta del tutto indimostrato.
La somma di €. 56.000,00 è stata, infatti, richiesta senza specificazione dei criteri di liquidazione, senza allegazione di referti medici specialistici o di perizie di parte, e a fronte di certificazioni ospedaliere che escludono la presenza di lesioni traumatiche di rilievo.
In conclusione, la domanda attorea è risultata infondata sotto tutti i profili e, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014, come aggiornato con d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti della , quale Impresa Designata per la Parte_1 CP_1
Regione Puglia alla gestione del F.G.V.S., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea.
- condanna l'attore alla rifusione in favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in €.
7.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 15%, C.p.a. ed I.v.a. se ed in quanto dovuta per legge.
Così deciso in Taranto il 24/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., Sez. III, 24/3/2016, n. 5892; Cass. civ., Sez. III, 9/1/2019, n. 324; Cass. civ., Sez. III, 4/8/2022, n. 24015. 2 Cass. civ., Sez. III, 30/4/2020, n. 8430 3 Cass. civ., Sez. III, 18/4/2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I, 30/3/2023, n. 8988 4 Cass. civ., Sez. III, 28/1/2019, n. 2314; Cass. civ., Sez. III, 21/10/2019, n. 26762
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2023 promossa da:
con l'avv. Emiliano Leuzzi (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE contro
quale Impresa Designata per la Regione Puglia alla gestione del Fondo di Garanzia per le CP_1
Vittime della Strada, con l'Avv. G. A. Bellanova (PEC: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 24/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Parte_1 CP_1 per le Vittime della Strada, per ivi sentirla condannare al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di complessivi €. 56.000,00, asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 15/08/2018 in Taranto, lungo la via Calamandrei.
L'attore deduceva che, mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, sarebbe stato attinto con la parte posteriore destra da un'autovettura Renault Megane proveniente da Viale Magna Grecia, che, pur evitando l'investimento frontale, lo avrebbe urtato al ginocchio sinistro e al gomito, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Aggiungeva di non essere riuscito a rilevare né la targa né l'identità del conducente dell'auto investitrice.
All'esito della fase istruttoria, espletata mediante l'escussione dei testi indicati dall'attore, rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il giudizio approdava all'udienza del 28/01/2025 per la precisazione delle conclusioni e a tale udienza veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con ordinanza resa in data 28/09/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 24/11/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è risultata infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
L'attore non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla dimostrazione della dinamica del sinistro e della riconducibilità causale delle lesioni denunciate all'evento narrato;
non ha fornito riscontri oggettivi, né elementi di riscontro esterno idonei a confermare i fatti descritti nell'atto introduttivo.
Come noto, in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli non identificati e di risarcimento a carico del di Garanzia per le Vittime della Strada, la prova dell'effettiva verificazione del sinistro e della condotta Pt_2 colposa del veicolo non identificato grava interamente sul danneggiato, dovendo egli fornire una dimostrazione
“certa, rigorosa e non meramente indiziaria” dei fatti costitutivi della pretesa (1).
La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha chiarito che la funzione solidaristica del Fondo “non esonera l'attore dal dovere di fornire una prova piena dell'accadimento del sinistro, dell'identificazione del veicolo o della sua mancata identificazione per cause non imputabili al danneggiato, e della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta di guida e il danno lamentato” (2).
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto.
La prova orale resa dai due testi indicati dall'attore — i germani e — è Persona_1 Persona_2 risultata contraddittoria, lacunosa e intrinsecamente inattendibile.
Il teste , dopo aver inizialmente affermato di aver assistito all'urto, ha ammesso di averne avuto Persona_1 conoscenza solo in via mediata, poiché i fatti gli sarebbero stati “spiegati” dallo stesso attore subito dopo l'accaduto.
Il teste , a sua volta, ha esplicitamente dichiarato di non aver visto il momento Persona_2 dell'investimento, limitandosi a riferire di aver “sentito un botto” e di aver notato che la vettura procedeva a velocità elevata.
Entrambi i testi hanno poi confermato che non venne richiesto l'intervento della Pubblica Autorità né dei sanitari del 118, nonostante l'asserita urgenza della situazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che la valutazione dell'attendibilità del testimone costituisca apprezzamento di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve fondarsi su elementi di natura oggettiva e soggettiva, quali la coerenza, la precisione e la spontaneità delle dichiarazioni rese (3).
Applicando tali principi, il giudicante ritiene che nel caso di specie le deposizioni rese dai testi escussi non superino il vaglio di attendibilità richiesto, poiché appaiono imprecise, contraddittorie e non corroborate da alcun riscontro oggettivo (rilievi della P.A., referti medici tempestivi, o altri elementi esterni).
Né possono assumere rilievo decisivo i certificati medici prodotti in atti.
Dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto in data 15/08/2018 risulta che il
GI vi si recò autonomamente, due ore dopo il presunto sinistro, riportando solo lievi escoriazioni e, soprattutto, nessuna evidenza radiologica di lesioni traumatiche (“Non evidenti segni radiologici riferibili a lesioni scheletriche di significato traumatico attuale a carico dei segmenti ossei esaminati”).
Il successivo referto del 19/08/2018, redatto a seguito di un nuovo accesso al P.S., attesta l'assenza di ematomi o ecchimosi (Non ematomi, non ecchimosi, non deficit VNP in atto. Per quanto valutabile clinicamente non versamento articolare, …) e la “ferma resistenza del paziente alla valutazione clinica”, circostanza che esclude la possibilità di accertare qualsiasi nesso eziologico con l'ipotetico incidente.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, in tali ipotesi, la mancata richiesta di intervento della Polizia e l'assenza di riscontri oggettivi immediati comportano un inevitabile aggravamento dell'onere probatorio a carico dell'attore, non potendosi far discendere il risarcimento da mere allegazioni di parte o da testimonianze di comodo (4).
Deve poi osservarsi che, nei giudizi promossi contro il F.G.V.S., la prova del fatto storico deve essere valutata in modo particolarmente rigoroso, poiché l'impresa designata si trova a dover resistere senza la possibilità di accertare direttamente i fatti o di ricostruire la dinamica dell'evento.
Nel caso di specie, in mancanza di una prova certa e coerente del fatto storico e della sua riferibilità ad un veicolo rimasto sconosciuto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Anche a voler ipotizzare l'interferenza del presunto veicolo, la condotta posta in essere dall'attore, nelle prospettate circostanze di tempo e di luogo, risulta oltremodo imprudente tale da costituire la causa esclusiva nella produzione dell'asserito evento dannoso.
La circostanza che l'attore veniva attinto nel mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata depone, invero, per il fatto che l'atto di inizio dell'attraversamento della strada non era avvenuto con congruo anticipo rispetto al sopraggiungere dell'auto. È di tutta evidenza, quindi, che, la condotta dell'attore, connotata dall'assenza delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alla prospettata situazione, ha cagionato il danno, non avendo egli utilizzato la prudenza ordinariamente richiesta in circostanze simili.
In ogni caso, tale valutazione resta assorbita dal rigetto della domanda per difetto di prova dell'an debeatur.
Per completezza espositiva si osserva che, la domanda è risultata carente, e pertanto deve essere rigettata, anche sotto il profilo del quantum debeatur, che risulta del tutto indimostrato.
La somma di €. 56.000,00 è stata, infatti, richiesta senza specificazione dei criteri di liquidazione, senza allegazione di referti medici specialistici o di perizie di parte, e a fronte di certificazioni ospedaliere che escludono la presenza di lesioni traumatiche di rilievo.
In conclusione, la domanda attorea è risultata infondata sotto tutti i profili e, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri generali di determinazione di cui all'art. 4 d.m. n. 55/2014, come aggiornato con d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da nei confronti della , quale Impresa Designata per la Parte_1 CP_1
Regione Puglia alla gestione del F.G.V.S., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea.
- condanna l'attore alla rifusione in favore della società convenuta delle spese di lite, che liquida in €.
7.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario 15%, C.p.a. ed I.v.a. se ed in quanto dovuta per legge.
Così deciso in Taranto il 24/11/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ., Sez. III, 24/3/2016, n. 5892; Cass. civ., Sez. III, 9/1/2019, n. 324; Cass. civ., Sez. III, 4/8/2022, n. 24015. 2 Cass. civ., Sez. III, 30/4/2020, n. 8430 3 Cass. civ., Sez. III, 18/4/2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I, 30/3/2023, n. 8988 4 Cass. civ., Sez. III, 28/1/2019, n. 2314; Cass. civ., Sez. III, 21/10/2019, n. 26762