CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
BE AN, AT
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 120/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Colli A TU - Indirizzo_1 86073 Colli A TU IS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 02/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 232 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la contribuente Nominativo_1 impugnava l'avviso di accertamento ai fini impositivi IMU emesso dal Comune di Colli a TU con cui l'Ente richiedeva il pagamento della somma di € 1.956,00 relativo alla annualità di imposta 2016.
A sostegno delle proprie ragioni ,la contribuente deduceva la sussistente illegittimità della pretesa tributaria avanzata dall'Ente stante la intervenuta prescrizione della stessa .
Inoltre la contribuente deduceva la illegittimità del mancato riconoscimento in proprio favore della esenzione IMU relativamente al fabbricato insistente catastalmente in agro del Comune di Colli a
TU ,quale abitazione principale e prima casa anche in assenza presso lo stesso della residenza anagrafica della medesima e del suo nucleo familiare , residenza anagrafica posta presso il Comune di Fornelli .
Precisava la contribuente che l'immobile in oggetto era posto a confine tra il Comune di Colli a
TU e il Comune di Fornelli, e di fatto questo ultimo garantiva alla medesima la fornitura di tutti i servizi necessari inerenti la sanità , igiene pubblica, Energia , Acqua , fognature , raccolta e smaltimento dei rifiuti , strade e trasporto pubblico, mentre il comune di Colli a TU era beneficiario del pagamento della Imposta municipale ICI-IMU con esclusione delle agevolazioni fiscali , stante la assenza di residenza anagrafica della contribuente presso detto Comune.
Contestava la contribuente la illegittimità della esclusione delle agevolazioni fiscali --prima casa , trattandosi nella fattispecie di immobile adibito ad abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare in modo ininterrotto e continuativo dall'anno 1993.
Rappresentava la contribuente che le diverse posizioni dei Comuni innanzi specificati ai fini del pagamento dei tributi e tasse dovuti erano state definite a mezzo accordo intervenuto in merito tra i due Enti.
Pertanto , la contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU in oggetto .
Il Comune di Colli a TU non si costituiva in giudizio .
La Corte di Giustizia di primo Grado di Isernia con sentenza N. 03 / 2023 rigettava il ricorso con compensazione delle spese processuali.
Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello.
In pendenza del giudizio di appello il Comune depositava in data 13/03/2025 provvedimento di annullamento d'Ufficio dell 'avviso di accertamento n. 232 IMU anno 2016 oggetto di impugnativa .
Altresì, in pendenza del giudizio di appello la Corte ,stante il decesso della contribuente ,pronunciava ordinanza n. 60/2025 del 14 /04/2025 di interruzione del giudizio che veniva riassunto nei termini di legge dal sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di erede della contribuente medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie questa Corte rileva che nelle more e in pendenza del presente giudizio di appello , il Comune di Colli a TU procedeva d'Ufficio all'annullamento dell'avviso di accertamento N. 232 annualità 2016, oggetto di impugnativa , emesso ai fini impositivi IMU nei confronti della contribuente giusta comunicazione del 13 /03/2025 Prot. N. 1369/2025 prodotta e depositata agli atti del giudizio .
Altresì, questa Corte osserva che il presente giudizio interrotto per morte della contribuente , veniva regolarmente riassunto dal sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di erede della medesima.
Di conseguenza , stante l'annullamento dell'avviso di accertamento N. 232 annualità 2016 come innanzi indicato , questa Corte pronuncia declaratoria di estinzione del presente giudizio di appello per intervenuta cessata materia del contendere con preclusione in capo alla stessa di ogni altra valutazione e decisione nel merito della controversia in oggetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise dichiara estinto il presente giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso 15/09/2025 Il Presidente AT
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente
BE AN, AT
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 120/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Colli A TU - Indirizzo_1 86073 Colli A TU IS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 02/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 232 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la contribuente Nominativo_1 impugnava l'avviso di accertamento ai fini impositivi IMU emesso dal Comune di Colli a TU con cui l'Ente richiedeva il pagamento della somma di € 1.956,00 relativo alla annualità di imposta 2016.
A sostegno delle proprie ragioni ,la contribuente deduceva la sussistente illegittimità della pretesa tributaria avanzata dall'Ente stante la intervenuta prescrizione della stessa .
Inoltre la contribuente deduceva la illegittimità del mancato riconoscimento in proprio favore della esenzione IMU relativamente al fabbricato insistente catastalmente in agro del Comune di Colli a
TU ,quale abitazione principale e prima casa anche in assenza presso lo stesso della residenza anagrafica della medesima e del suo nucleo familiare , residenza anagrafica posta presso il Comune di Fornelli .
Precisava la contribuente che l'immobile in oggetto era posto a confine tra il Comune di Colli a
TU e il Comune di Fornelli, e di fatto questo ultimo garantiva alla medesima la fornitura di tutti i servizi necessari inerenti la sanità , igiene pubblica, Energia , Acqua , fognature , raccolta e smaltimento dei rifiuti , strade e trasporto pubblico, mentre il comune di Colli a TU era beneficiario del pagamento della Imposta municipale ICI-IMU con esclusione delle agevolazioni fiscali , stante la assenza di residenza anagrafica della contribuente presso detto Comune.
Contestava la contribuente la illegittimità della esclusione delle agevolazioni fiscali --prima casa , trattandosi nella fattispecie di immobile adibito ad abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare in modo ininterrotto e continuativo dall'anno 1993.
Rappresentava la contribuente che le diverse posizioni dei Comuni innanzi specificati ai fini del pagamento dei tributi e tasse dovuti erano state definite a mezzo accordo intervenuto in merito tra i due Enti.
Pertanto , la contribuente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU in oggetto .
Il Comune di Colli a TU non si costituiva in giudizio .
La Corte di Giustizia di primo Grado di Isernia con sentenza N. 03 / 2023 rigettava il ricorso con compensazione delle spese processuali.
Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello.
In pendenza del giudizio di appello il Comune depositava in data 13/03/2025 provvedimento di annullamento d'Ufficio dell 'avviso di accertamento n. 232 IMU anno 2016 oggetto di impugnativa .
Altresì, in pendenza del giudizio di appello la Corte ,stante il decesso della contribuente ,pronunciava ordinanza n. 60/2025 del 14 /04/2025 di interruzione del giudizio che veniva riassunto nei termini di legge dal sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di erede della contribuente medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie questa Corte rileva che nelle more e in pendenza del presente giudizio di appello , il Comune di Colli a TU procedeva d'Ufficio all'annullamento dell'avviso di accertamento N. 232 annualità 2016, oggetto di impugnativa , emesso ai fini impositivi IMU nei confronti della contribuente giusta comunicazione del 13 /03/2025 Prot. N. 1369/2025 prodotta e depositata agli atti del giudizio .
Altresì, questa Corte osserva che il presente giudizio interrotto per morte della contribuente , veniva regolarmente riassunto dal sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di erede della medesima.
Di conseguenza , stante l'annullamento dell'avviso di accertamento N. 232 annualità 2016 come innanzi indicato , questa Corte pronuncia declaratoria di estinzione del presente giudizio di appello per intervenuta cessata materia del contendere con preclusione in capo alla stessa di ogni altra valutazione e decisione nel merito della controversia in oggetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise dichiara estinto il presente giudizio per intervenuta cessata materia del contendere. Spese compensate.
Campobasso 15/09/2025 Il Presidente AT