CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 136/2021 RGCA
Promossa da nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
( ); rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nasonte C.F._1 del foro di Enna, giusta procura in calce, rilasciata in foglio separato all'atto di appello
Appellante
CONTRO
1 , (CF: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in piazza Garibaldi 29, autorizzato a resistere in giudizio giusta delibera della giunta comunale n.130 del 6.08.2021 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Miritello, giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l' appellante: in via preliminare sospendere l'esecutività del titolo, ovverosia dell'ordinanza sindacale n.55 emessa dal Comune di in CP_1 data 03 agosto 2016, per i motivi esposti in narrativa;
ai sensi degli articoli 351, comma 2e 283 c.p.c. avuto specifico riguardo al fumus boni juris, i gravi motivi previsti dall'articolo 615 c.p.c. che legittimano la richiesta di sospensione posto che il periculum è immanente nella necessità di evitare l'esercizio illegittimo dell'azione esecutiva, operando un concreto bilanciamento dei contrapposti interessi, al fine di inibire un'esecuzione contra jus.
Sempre In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione di agire del Sindaco del;
Controparte_1
nel merito, accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata ritenendola nulla, annullabile e comunque priva di effetti, e cioè, per la nullità dell'atto di precetto alla luce dell'evidente mancanza del titolo esecutivo che ne possa validare l'esistenza.
Per l'Appellato: preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione per mancanza di presupposti;
2 rigettare l'atto di appello in quanto infondato e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato,
evocava in giudizio avanti il Tribunale di Enna il Parte_1 che, procedendo in virtù dell'ordinanza sindacale n. Controparte_1
55/2016 notificata al in data 3 agosto 2016, gli aveva intimato Pt_1 di rilasciare, per decorso del termine, l'alloggio popolare sito in CP_1 alla via C. Bruno n. 58, int.2 detenuto sine titulo dal come Pt_1 confermato dal censimento effettuato dall' che aveva chiesto al CP_2
Comune di di verificare lo stato di alcune unità abitative tra le quali CP_1 quella oggetto del giudizio, concessa a suo tempo alla signora Parte_2 ma di fatto occupata dal signor
[...] Parte_1
In relazione ai tabulati trasmessi dallo IACP, Il Comune di , a CP_1 seguito della preliminare attività istruttoria svolta a mezzo dei VV.UU. per accertare la sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione della posizione dell'immobile oggetto di causa già nel dicembre del 2006, accertava lo stato di “alloggio chiuso” dell'immobile in questione in quanto la precedente assegnataria signora lo aveva abbandonato. Parte_2
Ne derivava la procedura di revoca nei confronti dell . Tuttavia, Parte_2 non si poteva ottenere la disponibilità dell'immobile in quanto con successivo accertamento dei VV.UU. esso risultava di fatto occupato dal signor soggetto privo dei requisiti previsti per gli Parte_1 assegnatari e di conseguenza passibile della procedura di rilascio prevista dalla legge Regionale n.1/ 1992.
Il infatti, sebbene diffidato con nota n.3684, notificata dallo Pt_1
IACP del 25/9/2015, pur se sfornito di valido titolo, continuava ad abitare nel suddetto alloggio senza dare alcun riscontro alla suddetta nota;
3 Lo invitava il Comune di a procedere allo sgombero CP_2 CP_1 dell'abitazione secondo la procedura prevista dalla legge regionale della Sicilia n.1/1992; il Comune emetteva l'ordinanza sindacale n. 55 del 3/8/2016 (costituente titolo esecutivo per il successivo atto di precetto). Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di sgombero, in data 7 novembre il Comune notificava atto di precetto.
Chiedeva il che il Tribunale, in via preliminare sospendesse Pt_1
l'efficacia dell'atto di precetto, dichiarasse il difetto di legittimazione ad agire del e nel merito la nullità dell'atto di precetto con Controparte_1 vittoria di spese.
Si costituiva il contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione per mancanza di presupposti;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale rigettava l'opposizione da ritenersi inammissibile perché tardiva in quanto proposta decorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza sindacale avvenuta il 3 agosto 2016; in ogni caso ritenendola infondata, sussistendo la competenza del Comune di all'emissione CP_1 dell'ordinanza. Compensava le spese tra le parti in relazione alla natura della questione trattata.
***
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma in relazione al difetto di legittimazione
[...] ad agire del e conseguentemente alla nullità dell'atto di Controparte_1 precetto non preceduto da titolo esecutivo che ne possa validare l'esistenza.
Ha prodotto sentenza penale n.643/2019 del Tribunale di Enna di assoluzione dal reato di invasione di edificio p. e p. dall'art. 633 c.p. per giustificare la legittimità della sua contestata occupazione.
4 Si è costituito il che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello .
In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il 22 novembre 2021, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di inibitoria del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza sindacale n. 55/2016 avanzata dall'appellante, rinviando la causa per conclusioni e discussione.
All'udienza del 26 settembre 2024, viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti nell'ambito della disposta trattazione scritta, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
L' appellante reitera in questo grado i motivi oggetto dell'opposizione che, alla luce delle risultanze istruttorie e della normativa di riferimento, devono ritenersi totalmente destituiti di fondamento.
Richiamata, preliminarmente, l'ordinanza di questa Corte del 1° dicembre 2021, si rileva che il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza sindacale n.55 del 3 agosto 2016, è provvedimento di natura amministrativa che non è mai stato oggetto d'impugnazione innanzi le competenti autorità e pertanto costituisce valido titolo esecutivo per l'avvio della procedura di rilascio dell'immobile detenuto dall'appellante.
Il contesta la competenza del Comune di all'emissione Pt_1 CP_1 della predetta ordinanza di sgombero n.55 del 3.09.2016, invocando il parere prot.n.19976-295.08.11 del 6.11.2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana. Trattasi di parere emanato precedentemente alla novella apportata all'art.2 dall'art. 29 della L.R. n.6 del 14.05.2009 con l'introduzione dell'art.1 bis che consente ai Comuni e agli IACP di provvedere al censimento ed avviare le procedure di rilascio. Nella fattispecie, l'alloggio, successivamente alla verifica richiesta dall ed CP_2 effettuata dal è risultato di fatto occupato senza alcun titolo dal CP_1
5 signor il quale era subentrato alla precedente inquilina la cui Pt_1 assegnazione era stata regolarmente revocata per abbandono dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi. Ne è conseguito l'avvio della procedura di rilascio dell'immobile come previsto dalla L.R. n1/1992 con ordinanza sindacale del Comune di . Ciò in applicazione come CP_1 correttamente rilevato dal Tribunale, della novella dell'art. 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2009. Con la citata novella, il legislatore siciliano ha introdotto il co. 1 bis che consente ai Comuni il censimento e di avviare la procedura di rilascio, che, pur mantenendo il carattere di specialità trova applicazione non solo per gli alloggi in atto occupati in cui il requisito dell'occupazione sussiste alla data della sua entrata in vigore ma anche per tutte le successive occupazioni posteriori alla legge citata ed accertate di volta in volta. Ne discende che la competenza comunale prevista dall'art. 6 della legge regionale rimane in capo al Comune il quale deve provvedere allo sgombero degli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi requisiti in quanto occupanti senza titolo o abusivamente ex Art 7. In sintesi, una lettura sistematica degli articoli 6, 7e 2 della L.R. 1/92 l'art. 2, così come integrato a seguito della novella di cui all'articolo 29 legge regionale n.6/2009, consente di ritenere che sia devoluta al Comune la competenza a provvedere allo sgombero di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultino allo Stato il legittimamente o comunque abusivamente occupati.
Come del resto, correttamente rilevato dal tribunale “ai sensi dell'articolo 18 deve ritenersi inammissibile perché tardiva l'opposizione all'ordinanza sindacale, in quanto proposta quando era già decorso il su indicato termine di 30 giorni dalla notifica avvenuta in data 3 agosto 2016.”
L'ordinanza sindacale n. 55/2016 riporta in premessa che la stessa è stata preceduta dalla notifica della nota raccomandata del 25 settembre 2015 n. 3684 con la quale lo ha diffidato il signor a CP_2 Parte_1 rilasciare l'immobile libero da persone e cose invitando il Comune di a procedere in caso di mancato rilascio allo sgombero del predetto CP_1
6 immobile. La suddetta diffida infatti notificata all'appellante assume la natura di avvio del procedimento per il rilascio dell'immobile in questione;
ne discende la regolarità dell'iter intrapreso e della legittimità della contestata ordinanza sindacale quale titolo esecutivo prodromico all'azione di sgombero intrapresa dal con l'atto di precetto opposto. CP_1
Ancora correttamente, il tribunale ha evidenziato che “come rilevato nell'ordinanza del 7.02.2017 in forza del dato normativo .. dalle riferite disposizioni della L. R. n. 1/92 risulta attribuita al Comune la competenza a provvedere allo sgombero di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutti i casi di alloggi che a seguito del censimento annuale, risultino “allo stato” illegittimamente o comunque abusivamente occupati.”
Nessuna rilevanza può avere nel presente giudizio la sentenza penale n.643/2019 del 27.06.19 del Tribunale di Enna di assoluzione, prodotta dal per giustificare la legittima occupazione dell'alloggio in quanto Pt_1 diversi devono ritenersi i presupposti del reato di invasione di edificio ex art.633 c.p. contestato al e l'occupazione senza titolo e ciò per Pt_1 come rilevato dallo stesso giudice in sede penale “La questione relativa alla detenzione sine titulo (successiva all'introduzione nell'immobile avvenuta legittimamente) riguarda aspetti civilistici, ma non può avere cittadinanza in ambito penale.”
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate in €.
2.600 oltre IVA e CPA, vanno poste a carico dell'appellante in ed a favore del
Controparte_1
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.394/2020 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta l'1.12.16, appellata da
Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del come liquidate in parte motiva. Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
Caltanissetta, camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il G.Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati.
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 136/2021 RGCA
Promossa da nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
( ); rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nasonte C.F._1 del foro di Enna, giusta procura in calce, rilasciata in foglio separato all'atto di appello
Appellante
CONTRO
1 , (CF: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in piazza Garibaldi 29, autorizzato a resistere in giudizio giusta delibera della giunta comunale n.130 del 6.08.2021 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Miritello, giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione
Appellato
Conclusioni delle parti
Per l' appellante: in via preliminare sospendere l'esecutività del titolo, ovverosia dell'ordinanza sindacale n.55 emessa dal Comune di in CP_1 data 03 agosto 2016, per i motivi esposti in narrativa;
ai sensi degli articoli 351, comma 2e 283 c.p.c. avuto specifico riguardo al fumus boni juris, i gravi motivi previsti dall'articolo 615 c.p.c. che legittimano la richiesta di sospensione posto che il periculum è immanente nella necessità di evitare l'esercizio illegittimo dell'azione esecutiva, operando un concreto bilanciamento dei contrapposti interessi, al fine di inibire un'esecuzione contra jus.
Sempre In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione di agire del Sindaco del;
Controparte_1
nel merito, accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata ritenendola nulla, annullabile e comunque priva di effetti, e cioè, per la nullità dell'atto di precetto alla luce dell'evidente mancanza del titolo esecutivo che ne possa validare l'esistenza.
Per l'Appellato: preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione per mancanza di presupposti;
2 rigettare l'atto di appello in quanto infondato e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato,
evocava in giudizio avanti il Tribunale di Enna il Parte_1 che, procedendo in virtù dell'ordinanza sindacale n. Controparte_1
55/2016 notificata al in data 3 agosto 2016, gli aveva intimato Pt_1 di rilasciare, per decorso del termine, l'alloggio popolare sito in CP_1 alla via C. Bruno n. 58, int.2 detenuto sine titulo dal come Pt_1 confermato dal censimento effettuato dall' che aveva chiesto al CP_2
Comune di di verificare lo stato di alcune unità abitative tra le quali CP_1 quella oggetto del giudizio, concessa a suo tempo alla signora Parte_2 ma di fatto occupata dal signor
[...] Parte_1
In relazione ai tabulati trasmessi dallo IACP, Il Comune di , a CP_1 seguito della preliminare attività istruttoria svolta a mezzo dei VV.UU. per accertare la sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione della posizione dell'immobile oggetto di causa già nel dicembre del 2006, accertava lo stato di “alloggio chiuso” dell'immobile in questione in quanto la precedente assegnataria signora lo aveva abbandonato. Parte_2
Ne derivava la procedura di revoca nei confronti dell . Tuttavia, Parte_2 non si poteva ottenere la disponibilità dell'immobile in quanto con successivo accertamento dei VV.UU. esso risultava di fatto occupato dal signor soggetto privo dei requisiti previsti per gli Parte_1 assegnatari e di conseguenza passibile della procedura di rilascio prevista dalla legge Regionale n.1/ 1992.
Il infatti, sebbene diffidato con nota n.3684, notificata dallo Pt_1
IACP del 25/9/2015, pur se sfornito di valido titolo, continuava ad abitare nel suddetto alloggio senza dare alcun riscontro alla suddetta nota;
3 Lo invitava il Comune di a procedere allo sgombero CP_2 CP_1 dell'abitazione secondo la procedura prevista dalla legge regionale della Sicilia n.1/1992; il Comune emetteva l'ordinanza sindacale n. 55 del 3/8/2016 (costituente titolo esecutivo per il successivo atto di precetto). Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza di sgombero, in data 7 novembre il Comune notificava atto di precetto.
Chiedeva il che il Tribunale, in via preliminare sospendesse Pt_1
l'efficacia dell'atto di precetto, dichiarasse il difetto di legittimazione ad agire del e nel merito la nullità dell'atto di precetto con Controparte_1 vittoria di spese.
Si costituiva il contestando la fondatezza delle Controparte_1 domande attoree, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione per mancanza di presupposti;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale.
Il Tribunale rigettava l'opposizione da ritenersi inammissibile perché tardiva in quanto proposta decorsi 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza sindacale avvenuta il 3 agosto 2016; in ogni caso ritenendola infondata, sussistendo la competenza del Comune di all'emissione CP_1 dell'ordinanza. Compensava le spese tra le parti in relazione alla natura della questione trattata.
***
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma in relazione al difetto di legittimazione
[...] ad agire del e conseguentemente alla nullità dell'atto di Controparte_1 precetto non preceduto da titolo esecutivo che ne possa validare l'esistenza.
Ha prodotto sentenza penale n.643/2019 del Tribunale di Enna di assoluzione dal reato di invasione di edificio p. e p. dall'art. 633 c.p. per giustificare la legittimità della sua contestata occupazione.
4 Si è costituito il che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello .
In corso di giudizio, con ordinanza riservata depositata il 22 novembre 2021, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di inibitoria del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza sindacale n. 55/2016 avanzata dall'appellante, rinviando la causa per conclusioni e discussione.
All'udienza del 26 settembre 2024, viste le conclusioni depositate dai procuratori delle parti nell'ambito della disposta trattazione scritta, la Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
L' appellante reitera in questo grado i motivi oggetto dell'opposizione che, alla luce delle risultanze istruttorie e della normativa di riferimento, devono ritenersi totalmente destituiti di fondamento.
Richiamata, preliminarmente, l'ordinanza di questa Corte del 1° dicembre 2021, si rileva che il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza sindacale n.55 del 3 agosto 2016, è provvedimento di natura amministrativa che non è mai stato oggetto d'impugnazione innanzi le competenti autorità e pertanto costituisce valido titolo esecutivo per l'avvio della procedura di rilascio dell'immobile detenuto dall'appellante.
Il contesta la competenza del Comune di all'emissione Pt_1 CP_1 della predetta ordinanza di sgombero n.55 del 3.09.2016, invocando il parere prot.n.19976-295.08.11 del 6.11.2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana. Trattasi di parere emanato precedentemente alla novella apportata all'art.2 dall'art. 29 della L.R. n.6 del 14.05.2009 con l'introduzione dell'art.1 bis che consente ai Comuni e agli IACP di provvedere al censimento ed avviare le procedure di rilascio. Nella fattispecie, l'alloggio, successivamente alla verifica richiesta dall ed CP_2 effettuata dal è risultato di fatto occupato senza alcun titolo dal CP_1
5 signor il quale era subentrato alla precedente inquilina la cui Pt_1 assegnazione era stata regolarmente revocata per abbandono dell'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi. Ne è conseguito l'avvio della procedura di rilascio dell'immobile come previsto dalla L.R. n1/1992 con ordinanza sindacale del Comune di . Ciò in applicazione come CP_1 correttamente rilevato dal Tribunale, della novella dell'art. 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 6 del 2009. Con la citata novella, il legislatore siciliano ha introdotto il co. 1 bis che consente ai Comuni il censimento e di avviare la procedura di rilascio, che, pur mantenendo il carattere di specialità trova applicazione non solo per gli alloggi in atto occupati in cui il requisito dell'occupazione sussiste alla data della sua entrata in vigore ma anche per tutte le successive occupazioni posteriori alla legge citata ed accertate di volta in volta. Ne discende che la competenza comunale prevista dall'art. 6 della legge regionale rimane in capo al Comune il quale deve provvedere allo sgombero degli alloggi detenuti in via di fatto da soggetti non aventi requisiti in quanto occupanti senza titolo o abusivamente ex Art 7. In sintesi, una lettura sistematica degli articoli 6, 7e 2 della L.R. 1/92 l'art. 2, così come integrato a seguito della novella di cui all'articolo 29 legge regionale n.6/2009, consente di ritenere che sia devoluta al Comune la competenza a provvedere allo sgombero di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultino allo Stato il legittimamente o comunque abusivamente occupati.
Come del resto, correttamente rilevato dal tribunale “ai sensi dell'articolo 18 deve ritenersi inammissibile perché tardiva l'opposizione all'ordinanza sindacale, in quanto proposta quando era già decorso il su indicato termine di 30 giorni dalla notifica avvenuta in data 3 agosto 2016.”
L'ordinanza sindacale n. 55/2016 riporta in premessa che la stessa è stata preceduta dalla notifica della nota raccomandata del 25 settembre 2015 n. 3684 con la quale lo ha diffidato il signor a CP_2 Parte_1 rilasciare l'immobile libero da persone e cose invitando il Comune di a procedere in caso di mancato rilascio allo sgombero del predetto CP_1
6 immobile. La suddetta diffida infatti notificata all'appellante assume la natura di avvio del procedimento per il rilascio dell'immobile in questione;
ne discende la regolarità dell'iter intrapreso e della legittimità della contestata ordinanza sindacale quale titolo esecutivo prodromico all'azione di sgombero intrapresa dal con l'atto di precetto opposto. CP_1
Ancora correttamente, il tribunale ha evidenziato che “come rilevato nell'ordinanza del 7.02.2017 in forza del dato normativo .. dalle riferite disposizioni della L. R. n. 1/92 risulta attribuita al Comune la competenza a provvedere allo sgombero di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutti i casi di alloggi che a seguito del censimento annuale, risultino “allo stato” illegittimamente o comunque abusivamente occupati.”
Nessuna rilevanza può avere nel presente giudizio la sentenza penale n.643/2019 del 27.06.19 del Tribunale di Enna di assoluzione, prodotta dal per giustificare la legittima occupazione dell'alloggio in quanto Pt_1 diversi devono ritenersi i presupposti del reato di invasione di edificio ex art.633 c.p. contestato al e l'occupazione senza titolo e ciò per Pt_1 come rilevato dallo stesso giudice in sede penale “La questione relativa alla detenzione sine titulo (successiva all'introduzione nell'immobile avvenuta legittimamente) riguarda aspetti civilistici, ma non può avere cittadinanza in ambito penale.”
Consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate in €.
2.600 oltre IVA e CPA, vanno poste a carico dell'appellante in ed a favore del
Controparte_1
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.394/2020 pubblicata dal Tribunale di Caltanissetta l'1.12.16, appellata da
Parte_1
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del come liquidate in parte motiva. Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell' appellante il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
Caltanissetta, camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il G.Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
8