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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/09/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2413/2025 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TENTI FRANCESCO C.F._2
( ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore, Email_1 via B. Croce n. 97, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI: la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 21 febbraio 1988, contraevano, in Fucecchio (FI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di Pisa, al n.
15, parte II, serie B, anno 1998; Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, Francesco, il 29 agosto 1988 ed , il 15 maggio 1993; - che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2 la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 31 marzo 2005, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in data 18 marzo 2005 - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con decreto di omologa n. cron. 1434/05, r.g.c. n. 184/05;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fucecchio (FI) il 21 febbraio 1988 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1988, n. 15, parte II, serie
B.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che nessun contributo reciproco al mantenimento
è dovuto in quanto i coniugi sono economicamente indipendenti ed in grado di provvedere autonomamente e personalmente al proprio sostentamento.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 23 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2413/2025 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TENTI FRANCESCO C.F._2
( ed elettivamente domiciliati presso il predetto difensore, Email_1 via B. Croce n. 97, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI: la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 21 febbraio 1988, contraevano, in Fucecchio (FI) Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di Pisa, al n.
15, parte II, serie B, anno 1998; Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, Francesco, il 29 agosto 1988 ed , il 15 maggio 1993; - che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere Parte_1 Parte_2 la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 31 marzo 2005, il Tribunale di Pisa – dopo la comparizione dei coniugi davanti al
Presidente in data 18 marzo 2005 - ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con decreto di omologa n. cron. 1434/05, r.g.c. n. 184/05;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fucecchio (FI) il 21 febbraio 1988 tra e trascritto nei registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Pisa nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1988, n. 15, parte II, serie
B.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che nessun contributo reciproco al mantenimento
è dovuto in quanto i coniugi sono economicamente indipendenti ed in grado di provvedere autonomamente e personalmente al proprio sostentamento.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 23 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina