CA
Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il magistrato designato dott. Giuseppe Minutoli, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 922/2024 RGVG, sul ricorso ex legge n.
89/2001, depositato in data 9.9.2024 nell'interesse di
, nato a [...] P.G. (ME), il 22.05.1966, c.f. Parte_1
C.F._1
nata a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv. Enza Scarcella e Attilio Scarcella per procura in atti, ha emesso il seguente
D E C R E T O considerato che il giudizio presupposto – iscritto al n. 944/2017 RG Trib. di Patti - è stato promosso dai ricorrenti nei confronti di con citazione notificata il Controparte_1
22.5.2017 ed è stato definito con sentenza del 3.11.2023 n. 1087, di rigetto;
che avverso tale sentenza hanno proposto appello con citazione del 7.12.2023 i ricorrenti e il relativo giudizio (iscritto al n. 903/2023 RG di questa Corte) risulta ancora pendente;
ritenuto che
, in base agli atti, il ricorso appare tempestivo ex art. 4 legge n. 89/2001; ritenuto, tuttavia, che la domanda di equa riparazione va dichiarata inammissibile ai sensi del novellato art. 2 legge n. 89/2001, non avendo gli istanti né altra parte esperito uno dei rimedi preventivi di cui all'art.
1-ter;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Messina, 11 aprile 2025 .
Il consigliere designato dott. Giuseppe Minutoli
Seconda sezione civile
Il magistrato designato dott. Giuseppe Minutoli, esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 922/2024 RGVG, sul ricorso ex legge n.
89/2001, depositato in data 9.9.2024 nell'interesse di
, nato a [...] P.G. (ME), il 22.05.1966, c.f. Parte_1
C.F._1
nata a [...], il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv. Enza Scarcella e Attilio Scarcella per procura in atti, ha emesso il seguente
D E C R E T O considerato che il giudizio presupposto – iscritto al n. 944/2017 RG Trib. di Patti - è stato promosso dai ricorrenti nei confronti di con citazione notificata il Controparte_1
22.5.2017 ed è stato definito con sentenza del 3.11.2023 n. 1087, di rigetto;
che avverso tale sentenza hanno proposto appello con citazione del 7.12.2023 i ricorrenti e il relativo giudizio (iscritto al n. 903/2023 RG di questa Corte) risulta ancora pendente;
ritenuto che
, in base agli atti, il ricorso appare tempestivo ex art. 4 legge n. 89/2001; ritenuto, tuttavia, che la domanda di equa riparazione va dichiarata inammissibile ai sensi del novellato art. 2 legge n. 89/2001, non avendo gli istanti né altra parte esperito uno dei rimedi preventivi di cui all'art.
1-ter;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Messina, 11 aprile 2025 .
Il consigliere designato dott. Giuseppe Minutoli