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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SE NTE NZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 12775 dell 'anno 2023
TRA
el ett ivamente dom icil iat a in Bari presso l o Parte_1
studio dell'avv. Tommaso Lacalamita, che la rappresenta e difende in virt ù di m andato allegat o all'att o di cit azi one
- ATTRICE -
E
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
CP_7
- CONVENUTI CO NTUMACI -
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione a tal fine concessa con provvedimento del 20.9.2023, conveniva in Parte_1 giudizio gli eredi di , di , di , di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di di e di , al fine di sentire Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
dichiarare l'avvenuto acquisto, da parte sua, per usucapione, dell'intera proprietà
dell'immobile sito nel Comune di Modugno alla piazza Garibaldi n. 29, primo piano,
riportato in catasto al foglio 35, particella 22 sub 2, categoria A/4.
L'attrice premetteva di aver ricevuto, per testamento pubblico dell'8.11.1984, da deceduta l'8.7.1988, la quota pari ai 21/72 del detto immobile, Persona_1
mentre la restante proprietà risultava essere di per 21/72, di Controparte_1 [...]
CP_
per 16/48 e di , , e per 6/72 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Pt_1
ciascuno.
Aggiungeva che, dopo la morte della comproprietaria , nubile e Controparte_1
senza figli, avvenuta l'8.7.2000, essa attrice, in qualità di comproprietaria ed in possesso delle relative chiavi del bene, le subentrava nel possesso pieno ed esclusivo,
provvedendo a sostituire le serrature e ad abitarlo.
Precisava che non aveva reperito alcun dato degli altri intestatari catastali e, quindi,
di loro eventuali eredi o aventi causa.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti da parte attrice.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
pag. 2/5 Il Giudicante ritiene che l'attrice abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
La stessa, infatti, è proprietaria della quota pari a 21/72 dell'abitazione de qua per successione di Persona_1
Quanto alla restante quota di 51/72 del bene stesso, non è emerso in giudizio alcun elemento di contrasto circa il possesso dell'intero immobile da parte dell'attrice, sin dal
2000, non soltanto “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, bensì in via esclusiva,
avendo la stessa goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più
“uti condominus”.
Appare assolutamente plausibile, infatti, che la Parte_1
comproprietaria del bene oggetto di causa, abbia detenuto il “possesso ad
excludendum” del bene, possesso qualificato dalla Suprema Corte come “una
situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da
escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto” (Cass., n.
22444/2019), avendo la stessa attrice dedotto di aver detenuto l'immobile, dopo il decesso della , in via esclusiva, disponendone e sostenendo tutti i costi Controparte_1
per la sua manutenzione, ordinaria e straordinaria, e per le relative imposte e tasse.
Circostanze che risultano provate sia a mezzo della documentazione dalla stessa versata in atti, sia a mezzo delle risultanze istruttorie.
Quanto, invero, alla documentazione, la stessa consiste nel contratto di erogazione di acqua e relative fatture e ricevute di pagamento, in ricevute di pagamento dell'imposta pag. 3/5 comunale sugli immobili, nonché l'ordinanza n. 6/UT-2021 emessa il 18.5.2021
dall'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, con la quale l'Ente, non avendo reperito
“informazioni utili alla identificazione” degli altri comproprietari, oltre la Parte_1
ordinava a quest'ultima di provvedere, con immediatezza, all'esecuzione delle
[...]
opere “atte ad evitare il pericolo per la pubblica incolumità derivante dal cattivo stato
di conservazione di alcune porzioni dei prospetti dell'unità immobiliare in Piazza
Garibaldi civ. 29”.
A riguardo, poi, dell'istruttoria, il teste ha confermato che “nel Testimone_1
mese di agosto dell'anno 2000, il sig. , di professione fabbro, mi venne Persona_2
a prendere dalla mia abitazione ed insieme ci recammo sul luogo dell'immobile in
Modugno alla piazza Garibaldi n. 2… il sig. provvide alla sostituzione Per_2
delle serrature al piano terra e al primo piano dell' immobile… la sig.ra Parte_1
da oltre 20 anni, oltre a godere in via esclusiva dell'immobile… provvede
[...]
alla pulizia, manutenzione dell'immobile stesso”, circostanze tutte puntualmente confermate dal teste cugina dell'attrice, entrambi escussi Testimone_2
nell'udienza del 16.7.2024.
A sostegno della domanda, l'attrice ha poi prodotto attestazione di prestazione energetica del 14.2.2025, redatta dal geom. ed ispezione Controparte_8
ipotecaria del 7.2.2025.
La domanda va, pertanto, accolta, sussistendo in capo all'attrice i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto delle quote di proprietà del bene immobile in questione.
pag. 4/5 Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
Nulla per le spese, in quanto richieste dall'attrice soltanto “in caso di opposizione da parte dei convenuti”.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), della proprietà dell'intero immobile sito in Modugno C.F._1
alla piazza Garibaldi n. 29, piano 1, riportato nel catasto fabbricati del Comune
di Modugno al foglio 35, particella 22 subalterno 2, categoria A/4, classe 4,
consistenza 1,5 vani, superficie 43 mq., rendita € 96,84, immobile del quale la stessa ha già la proprietà per 21/72.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 20 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SE NTE NZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 12775 dell 'anno 2023
TRA
el ett ivamente dom icil iat a in Bari presso l o Parte_1
studio dell'avv. Tommaso Lacalamita, che la rappresenta e difende in virt ù di m andato allegat o all'att o di cit azi one
- ATTRICE -
E
Controparte_1 Controparte_2 [...]
, e CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
CP_7
- CONVENUTI CO NTUMACI -
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione a tal fine concessa con provvedimento del 20.9.2023, conveniva in Parte_1 giudizio gli eredi di , di , di , di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di di e di , al fine di sentire Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
dichiarare l'avvenuto acquisto, da parte sua, per usucapione, dell'intera proprietà
dell'immobile sito nel Comune di Modugno alla piazza Garibaldi n. 29, primo piano,
riportato in catasto al foglio 35, particella 22 sub 2, categoria A/4.
L'attrice premetteva di aver ricevuto, per testamento pubblico dell'8.11.1984, da deceduta l'8.7.1988, la quota pari ai 21/72 del detto immobile, Persona_1
mentre la restante proprietà risultava essere di per 21/72, di Controparte_1 [...]
CP_
per 16/48 e di , , e per 6/72 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Pt_1
ciascuno.
Aggiungeva che, dopo la morte della comproprietaria , nubile e Controparte_1
senza figli, avvenuta l'8.7.2000, essa attrice, in qualità di comproprietaria ed in possesso delle relative chiavi del bene, le subentrava nel possesso pieno ed esclusivo,
provvedendo a sostituire le serrature e ad abitarlo.
Precisava che non aveva reperito alcun dato degli altri intestatari catastali e, quindi,
di loro eventuali eredi o aventi causa.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti da parte attrice.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il Giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
pag. 2/5 Il Giudicante ritiene che l'attrice abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
La stessa, infatti, è proprietaria della quota pari a 21/72 dell'abitazione de qua per successione di Persona_1
Quanto alla restante quota di 51/72 del bene stesso, non è emerso in giudizio alcun elemento di contrasto circa il possesso dell'intero immobile da parte dell'attrice, sin dal
2000, non soltanto “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, bensì in via esclusiva,
avendo la stessa goduto del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più
“uti condominus”.
Appare assolutamente plausibile, infatti, che la Parte_1
comproprietaria del bene oggetto di causa, abbia detenuto il “possesso ad
excludendum” del bene, possesso qualificato dalla Suprema Corte come “una
situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da
escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto” (Cass., n.
22444/2019), avendo la stessa attrice dedotto di aver detenuto l'immobile, dopo il decesso della , in via esclusiva, disponendone e sostenendo tutti i costi Controparte_1
per la sua manutenzione, ordinaria e straordinaria, e per le relative imposte e tasse.
Circostanze che risultano provate sia a mezzo della documentazione dalla stessa versata in atti, sia a mezzo delle risultanze istruttorie.
Quanto, invero, alla documentazione, la stessa consiste nel contratto di erogazione di acqua e relative fatture e ricevute di pagamento, in ricevute di pagamento dell'imposta pag. 3/5 comunale sugli immobili, nonché l'ordinanza n. 6/UT-2021 emessa il 18.5.2021
dall'Ufficio Tecnico del Comune di Modugno, con la quale l'Ente, non avendo reperito
“informazioni utili alla identificazione” degli altri comproprietari, oltre la Parte_1
ordinava a quest'ultima di provvedere, con immediatezza, all'esecuzione delle
[...]
opere “atte ad evitare il pericolo per la pubblica incolumità derivante dal cattivo stato
di conservazione di alcune porzioni dei prospetti dell'unità immobiliare in Piazza
Garibaldi civ. 29”.
A riguardo, poi, dell'istruttoria, il teste ha confermato che “nel Testimone_1
mese di agosto dell'anno 2000, il sig. , di professione fabbro, mi venne Persona_2
a prendere dalla mia abitazione ed insieme ci recammo sul luogo dell'immobile in
Modugno alla piazza Garibaldi n. 2… il sig. provvide alla sostituzione Per_2
delle serrature al piano terra e al primo piano dell' immobile… la sig.ra Parte_1
da oltre 20 anni, oltre a godere in via esclusiva dell'immobile… provvede
[...]
alla pulizia, manutenzione dell'immobile stesso”, circostanze tutte puntualmente confermate dal teste cugina dell'attrice, entrambi escussi Testimone_2
nell'udienza del 16.7.2024.
A sostegno della domanda, l'attrice ha poi prodotto attestazione di prestazione energetica del 14.2.2025, redatta dal geom. ed ispezione Controparte_8
ipotecaria del 7.2.2025.
La domanda va, pertanto, accolta, sussistendo in capo all'attrice i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto delle quote di proprietà del bene immobile in questione.
pag. 4/5 Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
Nulla per le spese, in quanto richieste dall'attrice soltanto “in caso di opposizione da parte dei convenuti”.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), della proprietà dell'intero immobile sito in Modugno C.F._1
alla piazza Garibaldi n. 29, piano 1, riportato nel catasto fabbricati del Comune
di Modugno al foglio 35, particella 22 subalterno 2, categoria A/4, classe 4,
consistenza 1,5 vani, superficie 43 mq., rendita € 96,84, immobile del quale la stessa ha già la proprietà per 21/72.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 20 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 5/5