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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/11/2024, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 25/10/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZACONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2947/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in C.da S'Andrea, elettivamente domiciliata in S. GA EL (ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/09/2019, parte ricorrente esponeva che:
La sig.ra è titolare di pensione Inps INCIV n. 07096042 a decorrere dal 01.06.2012 Parte_1 nonché di pensione Cat. IO n. 15047860 Cat. IO dal 01.06.2008. CP_ Con comunicazione di liquidazione del 14.05.2014 (All. 2), l provvedeva al pagamento dei ratei maturati della prestazione n. 15047860 Cat. IO dal 01.06.2008 al 30.06.2014.
Con successiva nota del 18.12.2014 (all. 3), la di Messina informava la Controparte_2 ricorrente di aver “provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione n. 07096042 categoria INVCIV a decorrere dal 01.06.2012” in quanto dal gennaio 2014 al dicembre 2014 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 3.763,76” e che, pertanto, si sarebbe proceduto a recuperare detta somma sulla pensione mediante n. 65 rate mensili a partire dal mese di giugno 2015. CP_ Con comunicazione di liquidazione del 16.07.2018 (all. 4) l' provvedeva al pagamento della ratei maturati della prestazione n. 15051679 Cat. IO dal 01.06.2014 al 31.08.2018. Sulla somma tardivamente liquidata (€ 31.926,44) l , dopo aver provveduto al recupero della somma di € 3.763,76 per CP_1 indebito n. 00011213264, applicando il sistema della tassazione separata, operava trattenute fiscali per un importo di € 7.342,96 (6.264,55 + 1.078,41) corrispondendo la somma netta di € 20.663,91.
Con nota del 15/20.11.2018 (all. 5), la ricorrente proponeva ricorso amministrativo col quale contestava la sussistenza dell'asserito debito evidenziandone la carenza di motivazione della nota impugnata. Contestava la sussistenza dell'asserito debito, rilevando l'illegittimità del provvedimento impugnato non possedendo, per nell'anno 2014, redditi in misura incompatibile con quelli previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile goduta.
Rilevava, difatti, che l'asserito superamento dei predetti limiti si era verificato in seguito alla erogazione degli arretrati della pensione categoria IO n. 15047860 riconosciuta all'odierna ricorrente e liquidata nel corso dell'anno 2014 e che tale “evento causale” non potesse avere valore decisivo e non potesse essere assunto ad indice di superamento stabile dei previsti limiti di reddito.
Rilevava, pertanto, la illegittimità della trattenuta di € 3.763,76 operata in occasione della liquidazione degli arretrati della prestazione n. 15051679.
Da ultimo rilevava, che le trattenute fiscali per così come operate dall' in occasione della CP_1 liquidazione della prestazione n. 15051679 apparivano illegittime atteso che, in considerazione dei redditi percepiti dalla ricorrente negli anni in questione (2014 al 2018), sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 13 del TUIR 917/1986 e succ. mod., non dovevano essere operate trattenute fiscali
Il ricorso amministrativo non otteneva alcun riscontro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva, e restava contumace. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria. CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
Il provvedimento in questione manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, ne CP_ su quali basi di calcolo l' è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n.
22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che non risulta fornita, anche a causa della mancata costituzione
Peraltro, assume carattere assorbente la disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito CP_ pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
Infatti, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989. Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52
L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro, che ha reso la dichiarazione di legge, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 CP_ contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_
1)Dichiara la contumacia dell' CP_
2)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima, la richiesta avanzata dall' con nota del
18/02/2014, con conseguente annullamento della stessa, e, conseguentemente dichiara non dovuta la CP_ somma di € 3.763,76, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
3) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Teresa
Notaro;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 25/10/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 25/10/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZACONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2947/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in C.da S'Andrea, elettivamente domiciliata in S. GA EL (ME) Via Medici n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-contumace-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/09/2019, parte ricorrente esponeva che:
La sig.ra è titolare di pensione Inps INCIV n. 07096042 a decorrere dal 01.06.2012 Parte_1 nonché di pensione Cat. IO n. 15047860 Cat. IO dal 01.06.2008. CP_ Con comunicazione di liquidazione del 14.05.2014 (All. 2), l provvedeva al pagamento dei ratei maturati della prestazione n. 15047860 Cat. IO dal 01.06.2008 al 30.06.2014.
Con successiva nota del 18.12.2014 (all. 3), la di Messina informava la Controparte_2 ricorrente di aver “provveduto a rideterminare l'importo della Sua pensione n. 07096042 categoria INVCIV a decorrere dal 01.06.2012” in quanto dal gennaio 2014 al dicembre 2014 Lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 3.763,76” e che, pertanto, si sarebbe proceduto a recuperare detta somma sulla pensione mediante n. 65 rate mensili a partire dal mese di giugno 2015. CP_ Con comunicazione di liquidazione del 16.07.2018 (all. 4) l' provvedeva al pagamento della ratei maturati della prestazione n. 15051679 Cat. IO dal 01.06.2014 al 31.08.2018. Sulla somma tardivamente liquidata (€ 31.926,44) l , dopo aver provveduto al recupero della somma di € 3.763,76 per CP_1 indebito n. 00011213264, applicando il sistema della tassazione separata, operava trattenute fiscali per un importo di € 7.342,96 (6.264,55 + 1.078,41) corrispondendo la somma netta di € 20.663,91.
Con nota del 15/20.11.2018 (all. 5), la ricorrente proponeva ricorso amministrativo col quale contestava la sussistenza dell'asserito debito evidenziandone la carenza di motivazione della nota impugnata. Contestava la sussistenza dell'asserito debito, rilevando l'illegittimità del provvedimento impugnato non possedendo, per nell'anno 2014, redditi in misura incompatibile con quelli previsti dalla legge per il conseguimento della pensione di inabilità civile goduta.
Rilevava, difatti, che l'asserito superamento dei predetti limiti si era verificato in seguito alla erogazione degli arretrati della pensione categoria IO n. 15047860 riconosciuta all'odierna ricorrente e liquidata nel corso dell'anno 2014 e che tale “evento causale” non potesse avere valore decisivo e non potesse essere assunto ad indice di superamento stabile dei previsti limiti di reddito.
Rilevava, pertanto, la illegittimità della trattenuta di € 3.763,76 operata in occasione della liquidazione degli arretrati della prestazione n. 15051679.
Da ultimo rilevava, che le trattenute fiscali per così come operate dall' in occasione della CP_1 liquidazione della prestazione n. 15051679 apparivano illegittime atteso che, in considerazione dei redditi percepiti dalla ricorrente negli anni in questione (2014 al 2018), sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 13 del TUIR 917/1986 e succ. mod., non dovevano essere operate trattenute fiscali
Il ricorso amministrativo non otteneva alcun riscontro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' non si costituiva, e restava contumace. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria. CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
Il provvedimento in questione manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, ne CP_ su quali basi di calcolo l' è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n.
22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che non risulta fornita, anche a causa della mancata costituzione
Peraltro, assume carattere assorbente la disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito CP_ pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
Infatti, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989. Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52
L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Teresa Notaro, che ha reso la dichiarazione di legge, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 CP_ contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_
1)Dichiara la contumacia dell' CP_
2)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima, la richiesta avanzata dall' con nota del
18/02/2014, con conseguente annullamento della stessa, e, conseguentemente dichiara non dovuta la CP_ somma di € 3.763,76, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
3) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.500,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Teresa
Notaro;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 25/10/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia