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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.333/23
Tra:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, (nato a [...] il [...]), Parte_5 Parte_6 Pt_7
E (nato a [...] il [...]), rappresentati e difesi
[...] Parte_6 dall'Avv. Lorenzo Mereu ed elettivamente domiciliati in Perugia, Via XX Settembre n.27 presso il suo studio dell'Avv. Damiano Marinelli, come da delega a margine dell'atto di appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mattei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Perugia, Piazza Italia n.9, come da delega allegata al fascicolo telematico
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.769/23
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti impugnavano la sentenza n.759/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva accolto solo in parte la loro domanda volta a sentir accertare la responsabilità dell in relazione al decesso del loro congiunto Controparte_1 R_ , asseritamente avvenuto a causa di un'infezione nosocomiale contratta durante un ricovero
[...] presso la predetta azienda ospedaliera. Quest'ultima, costituitasi anche in questa sede, aveva chiesto il rigetto dell'appello principale e interposto appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento dell'assenza di ogni sua responsabilità in relazione al decesso del con riforma della sentenza Pt_6 impugnata nella parte in cui l'aveva condannata a risarcire in parte i danni richiesti dagli attori.
All'esito della prima udienza del 17/1/24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/24 che si sarebbe tenuta in via telematica: le parti depositavano quindi, in vista di tale udienza, le rispettive note di trattazione scritta deducendo di aver trovato un accordo e chiedendo pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Successivamente, invitati dalla Corte a rendere chiarimenti in merito, tutte le parti davano atto di non avere interesse ad una regolamentazione delle spese processuali chiedendone eventualmente la compensazione integrale.
Ciò posto dovrà in effetti essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'accordo transattivo raggiunto dalle parti;
visti i chiarimenti dalle stesse resi non sarà poi necessario procedere alla regolamentazione delle spese processuali sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale sicché resteranno a carico di ciascuna parte le spese sostenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 26/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.333/23
Tra:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, (nato a [...] il [...]), Parte_5 Parte_6 Pt_7
E (nato a [...] il [...]), rappresentati e difesi
[...] Parte_6 dall'Avv. Lorenzo Mereu ed elettivamente domiciliati in Perugia, Via XX Settembre n.27 presso il suo studio dell'Avv. Damiano Marinelli, come da delega a margine dell'atto di appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Mattei ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Perugia, Piazza Italia n.9, come da delega allegata al fascicolo telematico
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.769/23
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti impugnavano la sentenza n.759/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva accolto solo in parte la loro domanda volta a sentir accertare la responsabilità dell in relazione al decesso del loro congiunto Controparte_1 R_ , asseritamente avvenuto a causa di un'infezione nosocomiale contratta durante un ricovero
[...] presso la predetta azienda ospedaliera. Quest'ultima, costituitasi anche in questa sede, aveva chiesto il rigetto dell'appello principale e interposto appello incidentale al fine di ottenere il riconoscimento dell'assenza di ogni sua responsabilità in relazione al decesso del con riforma della sentenza Pt_6 impugnata nella parte in cui l'aveva condannata a risarcire in parte i danni richiesti dagli attori.
All'esito della prima udienza del 17/1/24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/24 che si sarebbe tenuta in via telematica: le parti depositavano quindi, in vista di tale udienza, le rispettive note di trattazione scritta deducendo di aver trovato un accordo e chiedendo pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Successivamente, invitati dalla Corte a rendere chiarimenti in merito, tutte le parti davano atto di non avere interesse ad una regolamentazione delle spese processuali chiedendone eventualmente la compensazione integrale.
Ciò posto dovrà in effetti essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere stante l'accordo transattivo raggiunto dalle parti;
visti i chiarimenti dalle stesse resi non sarà poi necessario procedere alla regolamentazione delle spese processuali sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale sicché resteranno a carico di ciascuna parte le spese sostenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 26/6/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)