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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SP FRANCESCA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 968/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK060300157/2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. impugnava l'avviso di accertamento n. TFK060300157/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Avellino aveva recuperato a tassazione IVA per euro 1.645,00, oltre sanzioni per euro 1.850,63 e interessi, contestando l'indebita applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% in relazione alla vendita di un autoveicolo (fattura n. FPR 33/20 del 02.10.2020) in favore della sig.ra Nominativo_1.
La ricorrente esponeva che la cessionaria, al momento dell'acquisto del veicolo, aveva prodotto idonea documentazione sanitaria, costituita da verbale della Commissione Medica competente, attestante: il riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992; una invalidità civile pari al 100%, con necessità di assistenza continua;
la diagnosi di malattia di WY con disturbo neurocognitivo maggiore.
Sulla base di tale documentazione, la società applicava l'aliquota IVA agevolata del 4%, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
A distanza di anni, l'Ufficio notificava lo schema di atto, al quale la contribuente replicava depositando osservazioni difensive e reiterando la produzione della documentazione medica. Nonostante ciò, l'Agenzia emetteva l'avviso di accertamento impugnato, fondando la ripresa esclusivamente sull'assenza di adattamenti del veicolo e sull'annotazione, presente nel verbale INPS, di “portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell'art.
6-bis, comma 4, della L. 212/2000 e dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, per assenza di motivazione rafforzata, lamentando che l'Ufficio non si fosse confrontato con le osservazioni difensive formulate in sede procedimentale.
Nel merito, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. 449/1997 e dell'art. 30, comma
7, della L. 388/2000, sostenendo che, in presenza di handicap psichico o mentale grave con necessità di assistenza continua, l'agevolazione IVA spetta indipendentemente dall'adattamento del veicolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva che, in forza dell'annotazione relativa alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, l'agevolazione fosse subordinata all'adattamento del veicolo, non risultante dalla carta di circolazione.
La ricorrente depositava memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo l'erroneità dell'impostazione formalistica seguita dall'Amministrazione.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi dell'art.
6-bis, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'atto impositivo emesso all'esito del contraddittorio endoprocedimentale deve essere motivato con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'Ufficio si è limitato a ribadire le medesime argomentazioni già contenute nello schema di atto, fondando la ripresa esclusivamente sull'assenza di adattamenti del veicolo, senza un effettivo confronto critico con le osservazioni difensive e con la documentazione medica prodotta dalla contribuente.
Tale modalità motivazionale non soddisfa l'onere della motivazione rafforzata, in quanto non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nel disattendere le specifiche deduzioni difensive. Già sotto tale profilo, l'atto impugnato risulta viziato.
In ogni caso, il ricorso è fondato anche nel merito.
L'art. 8 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti disabili, subordinando, per alcune categorie, il beneficio all'adattamento del veicolo.
Tuttavia, l'art. 30, comma 7, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha espressamente esteso tali agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, stabilendo che, in tali ipotesi, l'agevolazione spetta a prescindere dall'adattamento del veicolo.
Nel caso in esame, la documentazione sanitaria in atti – non contestata nel suo contenuto dall'Ufficio – attesta che la cessionaria è affetta da malattia di WY con disturbo neurocognitivo maggiore, è invalida al
100% ed è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992, con necessità di assistenza continua.
Tali elementi integrano i presupposti sostanziali previsti dall'art. 30, comma 7, L. 388/2000. La presenza, nel verbale INPS, di un'ulteriore annotazione relativa alle “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” non può essere assunta in modo assorbente e automatico, dovendosi invece valorizzare la condizione complessiva di disabilità, come risultante dalla diagnosi principale e dal giudizio conclusivo della
Commissione Medica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interpretazione della normativa in materia di agevolazioni fiscali per i disabili non può essere meramente formalistica, dovendo essere orientata alla ratio di favorire la mobilità e l'inclusione della persona disabile.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28324, ha affermato che l'aliquota
IVA ridotta del 4% sull'acquisto di autoveicoli deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subito adattamenti, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi di non discriminazione.
Già in precedenza, la stessa Corte, con sentenza 22 gennaio 2013, n. 1428, aveva valorizzato la funzione inclusiva dell'agevolazione, ritenendo recessivo il requisito dell'adattamento in presenza di disabilità che impediscono comunque la conduzione diretta del veicolo.
Ancora, sebbene resa in materia di tassa automobilistica, la Cass. civ., sez. V, 5 maggio 2022, n. 14355 ha chiarito che il presupposto dell'agevolazione per i soggetti disabili è costituito dall'accertamento in concreto della grave limitazione della capacità di deambulazione, non assumendo rilievo decisivo la qualificazione formale dell'handicap ex art. 3 L. 104/1992, confermando l'esigenza di una valutazione sostanziale della fattispecie. Tali principi, pienamente applicabili anche alla materia IVA, conducono a ritenere illegittima la pretesa erariale fondata su una lettura atomistica e formalistica della documentazione sanitaria.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'aliquota IVA agevolata del 4% fosse legittimamente applicabile, sicché l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo e va annullato.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità della questione e del contrasto interpretativo esistente all'epoca dei fatti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
accoglie il ricorso e compesa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SP FRANCESCA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 968/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK060300157/2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. impugnava l'avviso di accertamento n. TFK060300157/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Avellino aveva recuperato a tassazione IVA per euro 1.645,00, oltre sanzioni per euro 1.850,63 e interessi, contestando l'indebita applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% in relazione alla vendita di un autoveicolo (fattura n. FPR 33/20 del 02.10.2020) in favore della sig.ra Nominativo_1.
La ricorrente esponeva che la cessionaria, al momento dell'acquisto del veicolo, aveva prodotto idonea documentazione sanitaria, costituita da verbale della Commissione Medica competente, attestante: il riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992; una invalidità civile pari al 100%, con necessità di assistenza continua;
la diagnosi di malattia di WY con disturbo neurocognitivo maggiore.
Sulla base di tale documentazione, la società applicava l'aliquota IVA agevolata del 4%, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
A distanza di anni, l'Ufficio notificava lo schema di atto, al quale la contribuente replicava depositando osservazioni difensive e reiterando la produzione della documentazione medica. Nonostante ciò, l'Agenzia emetteva l'avviso di accertamento impugnato, fondando la ripresa esclusivamente sull'assenza di adattamenti del veicolo e sull'annotazione, presente nel verbale INPS, di “portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la violazione dell'art.
6-bis, comma 4, della L. 212/2000 e dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992, per assenza di motivazione rafforzata, lamentando che l'Ufficio non si fosse confrontato con le osservazioni difensive formulate in sede procedimentale.
Nel merito, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. 449/1997 e dell'art. 30, comma
7, della L. 388/2000, sostenendo che, in presenza di handicap psichico o mentale grave con necessità di assistenza continua, l'agevolazione IVA spetta indipendentemente dall'adattamento del veicolo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva che, in forza dell'annotazione relativa alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, l'agevolazione fosse subordinata all'adattamento del veicolo, non risultante dalla carta di circolazione.
La ricorrente depositava memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo l'erroneità dell'impostazione formalistica seguita dall'Amministrazione.
All'udienza di discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi dell'art.
6-bis, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212, l'atto impositivo emesso all'esito del contraddittorio endoprocedimentale deve essere motivato con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'Ufficio si è limitato a ribadire le medesime argomentazioni già contenute nello schema di atto, fondando la ripresa esclusivamente sull'assenza di adattamenti del veicolo, senza un effettivo confronto critico con le osservazioni difensive e con la documentazione medica prodotta dalla contribuente.
Tale modalità motivazionale non soddisfa l'onere della motivazione rafforzata, in quanto non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nel disattendere le specifiche deduzioni difensive. Già sotto tale profilo, l'atto impugnato risulta viziato.
In ogni caso, il ricorso è fondato anche nel merito.
L'art. 8 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti disabili, subordinando, per alcune categorie, il beneficio all'adattamento del veicolo.
Tuttavia, l'art. 30, comma 7, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha espressamente esteso tali agevolazioni ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, stabilendo che, in tali ipotesi, l'agevolazione spetta a prescindere dall'adattamento del veicolo.
Nel caso in esame, la documentazione sanitaria in atti – non contestata nel suo contenuto dall'Ufficio – attesta che la cessionaria è affetta da malattia di WY con disturbo neurocognitivo maggiore, è invalida al
100% ed è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/1992, con necessità di assistenza continua.
Tali elementi integrano i presupposti sostanziali previsti dall'art. 30, comma 7, L. 388/2000. La presenza, nel verbale INPS, di un'ulteriore annotazione relativa alle “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” non può essere assunta in modo assorbente e automatico, dovendosi invece valorizzare la condizione complessiva di disabilità, come risultante dalla diagnosi principale e dal giudizio conclusivo della
Commissione Medica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interpretazione della normativa in materia di agevolazioni fiscali per i disabili non può essere meramente formalistica, dovendo essere orientata alla ratio di favorire la mobilità e l'inclusione della persona disabile.
In particolare, la Corte di Cassazione, con ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28324, ha affermato che l'aliquota
IVA ridotta del 4% sull'acquisto di autoveicoli deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subito adattamenti, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi di non discriminazione.
Già in precedenza, la stessa Corte, con sentenza 22 gennaio 2013, n. 1428, aveva valorizzato la funzione inclusiva dell'agevolazione, ritenendo recessivo il requisito dell'adattamento in presenza di disabilità che impediscono comunque la conduzione diretta del veicolo.
Ancora, sebbene resa in materia di tassa automobilistica, la Cass. civ., sez. V, 5 maggio 2022, n. 14355 ha chiarito che il presupposto dell'agevolazione per i soggetti disabili è costituito dall'accertamento in concreto della grave limitazione della capacità di deambulazione, non assumendo rilievo decisivo la qualificazione formale dell'handicap ex art. 3 L. 104/1992, confermando l'esigenza di una valutazione sostanziale della fattispecie. Tali principi, pienamente applicabili anche alla materia IVA, conducono a ritenere illegittima la pretesa erariale fondata su una lettura atomistica e formalistica della documentazione sanitaria.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'aliquota IVA agevolata del 4% fosse legittimamente applicabile, sicché l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo e va annullato.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità della questione e del contrasto interpretativo esistente all'epoca dei fatti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,
accoglie il ricorso e compesa le spese.