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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 759 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/02/2025 da:
(c.f. , assistita e difesa dall'avv. ZAMFIR Parte_1 C.F._1
FLORIN , e (c.f. ) , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GAMBA GUIDA MARIA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, preliminarmente evidenziando che i coniugi, entrambi di nazionalità rumena, hanno sottoscritto un accordo richiedendo l'applicazione della legislazione rumena, in particolare gli artt.
373 lett. A), 374 comma 1, 383 comma 1 del Codice Civile EN .
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 28.4.2006 a Codlea (Romania) – non trascritto in Italia - dalla cui unione sono nati i figli (26.12.2006), maggiorenne ma non ancora autonomo, e Persona_1 Per_2
(1/5/2016), ancora minore ed affetto da patologia
[...]
Le parti, come detto all'inizio, hanno richiesto l'applicazione del codice civile rumeno in tema di scioglimento del matrimonio, in particolare riportandosi agli articoli nei quali è previsto il divorzio per mero accordo tra le parti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/3/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, così come risultano rispettate le indicazioni del codice straniero, anche relativamente alla disciplina dei figli
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Codlea (Romania) il 28.4.2006 (iscritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del medesimo Comune rumeno – Distretto di Brasov)
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge, ivi compreso relativamente al cognome della moglie per come richiesto.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/02/2025 da:
(c.f. , assistita e difesa dall'avv. ZAMFIR Parte_1 C.F._1
FLORIN , e (c.f. ) , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GAMBA GUIDA MARIA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, preliminarmente evidenziando che i coniugi, entrambi di nazionalità rumena, hanno sottoscritto un accordo richiedendo l'applicazione della legislazione rumena, in particolare gli artt.
373 lett. A), 374 comma 1, 383 comma 1 del Codice Civile EN .
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 28.4.2006 a Codlea (Romania) – non trascritto in Italia - dalla cui unione sono nati i figli (26.12.2006), maggiorenne ma non ancora autonomo, e Persona_1 Per_2
(1/5/2016), ancora minore ed affetto da patologia
[...]
Le parti, come detto all'inizio, hanno richiesto l'applicazione del codice civile rumeno in tema di scioglimento del matrimonio, in particolare riportandosi agli articoli nei quali è previsto il divorzio per mero accordo tra le parti.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/3/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, così come risultano rispettate le indicazioni del codice straniero, anche relativamente alla disciplina dei figli
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in Codlea (Romania) il 28.4.2006 (iscritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del medesimo Comune rumeno – Distretto di Brasov)
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge, ivi compreso relativamente al cognome della moglie per come richiesto.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino