Decreto cautelare 8 aprile 2022
Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/04/2022, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 00400/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Settimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot.-OMISSIS-dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Lecce, di invito a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiSARS-CoV-2-, ai sensi del D.L. n. 172/2021;
- della deliberazione n. -OMISSIS-del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce - verbale n. 3, recante la sospensione temporanea della ricorrente dall’Albo degli Infermieri per inadempimento dell’obbligo di vaccinazione;
- della nota raccomandata prot. -OMISSIS-dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce;
- della nota, inviata via pec, prot. -OMISSIS-dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce;
- della nota prot. -OMISSIS-della A.S.L. di Lecce, di sospensione dal servizio della ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. di Lecce e del Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to A. Caggiula, avv.to M. Settimo, avv.to dello Stato G. Matteo;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 177/2022 (“il ricorso non appare assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto l’odierna ricorrente non ha prodotto nel termine di legge la documentazione richiesta dall’Ordine Professionale di appartenenza prescritta dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021 e ss.mm. - ed, in particolare, l’attestazione del proprio medico curante di medicina generale ovvero del medico vaccinatore che la vaccinazione obbligatoria potesse essere omessa o differita per accertato pericolo per la sua salute - nel mentre la normativa vigente non contempla l’esonero, nemmeno temporaneo, dall’obbligo di vaccinazione in questione per l’operatore sanitario - lavoratore dipendente - assente dal servizio per malattia. Rilevato che questa Sezione ha già più volte ritenuto, in sede cautelare, manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate in altri ricorsi similari”).
P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dalla parte ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 Aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.