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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.)
nel giudizio iscritto al n. 12192/2023 R.G. avente ad oggetto: appalto promosso da
, codice fiscale in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore dott.ssa autorizzato ad agire in Parte_2
giudizio con delibera assembleare del 12.10.2023, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuseppe Maresca, giusta procura in atti
ricorrente
contro
in persona dell'amministratore pro tempore , con Controparte_1 Controparte_2
sede in , via Ingegnere n. 17, P.I rappresentata e difesa dall'avvocato Pt_1 P.IVA_2
Letterio Luca Buceti
convenuta
***
All'udienza del 9.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. undecies c.p.c., il , premettendo di Parte_3
avere concluso il 24.12.2021 un contratto di appalto con la società Parte_4
avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di restauro compresi nel c.d. bonus facciate, ha chiesto la condanna dell'appaltatrice alla restituzione della somma di euro 22.159.
1 A fondamento della domanda il ha dedotto: che l'appalto prevedeva una detrazione Parte_1
fiscale del 90% della spesa;
che l'appaltatore aveva accettato che il pagamento avvenisse mediante cessione del credito di imposta e sconto in fattura della spesa pari al 90%; che la restante parte del 10% sarebbe stata versata dal committente all'inizio dei lavori;
che le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto alla “sottoscrizione a favore dell'appaltatore, da parte di un qualsiasi soggetto, di un accordo preliminare vincolante per l'acquisto dei crediti di imposta che l'Appaltatore accetta in pagamento dal Committente”; che, non essendosi avverata la condizione sospensiva, il aveva maturato il diritto ad ottenere la Parte_1
restituzione della somma di euro 22.159, pari al 10% del valore dell'appalto, versata con bonifico del 28.12.2021, prima dell'inizio dei lavori.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la contestando Parte_4
la fondatezza della domanda sul presupposto che, a seguito di un sopralluogo effettuato dalle parti ed in presenza del direttore dei lavori, si era accertata la necessità di mettere in sicurezza i cavi che circondano l'edificio condominiale. La società ha, pertanto, contestato la CP_3
fondatezza della domanda, eccependo l'impossibilità temporanea della prestazione, ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.c. In via riconvenzionale, previo mutamento del rito, ha chiesto la condanna del condominio al risarcimento del danno per non avere potuto adempiere il contratto di appalto a causa dell'omessa messa in sicurezza dei cavi elettrici da parte del . Parte_1
Con ordinanza del 21.6.2024 sono state rigettate le richieste istruttorie e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. Esposti i fatti, la domanda proposta dal è fondata e merita Parte_3
accoglimento.
L'art.
2.2 del contratto di appalto prevedeva la seguente condizione sospensiva, cui era subordinata l'efficacia del contratto: “Il presente Contratto sarà efficace a far data dal verificarsi della seguente condizione (di seguito “Data di Efficacia del Contratto”): la sottoscrizione a favore dell'appaltatore, da parte di un qualsiasi soggetto, di un accordo preliminare vincolante per l'acquisto dei crediti di imposta che l'Appaltatore accetta in pagamento dal Committente”.
È pacifico ed incontroverso che la condizione sospensiva non si sia avverata, non avendo l'appaltatrice sottoscritto alcun accordo per l'acquisto dei crediti di imposta. È del pari incontestato che, a seguito del versamento da parte del dell'importo di euro 22.159, Parte_1
i lavori oggetto del contratto non siano mai iniziati.
2 Per quanto sopra, non essendosi avverata la condizione sospensiva, il contratto di appalto va dichiarato inefficace sicché sussiste il diritto del condominio committente ad ottenere la restituzione delle somme versate in adempimento del contratto privo di effetto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. In questi termini, si veda, tra le tante, Cass. 13207/2013, secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza
dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi”.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta secondo cui la prestazione sarebbe divenuta temporaneamente impossibile (ai sensi dell'art. 1256 comma 2 c.c.) a causa del comportamento del condominio che non avrebbe messo in sicurezza i cavi elettrici. Ed invero,
l'inefficacia del contratto, quale conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva, impedisce di dare rilevanza alla condotta asseritamente inadempiente della controparte (in questi termini, Cass. 14006/2014). Ne consegue che l'eventuale comportamento della committente, ora valorizzato dalla convenuta quale fatto impeditivo della domanda condannatoria ora come fatto costitutivo della domanda riconvenzionale, non può assumere rilevanza atteso che il contratto è rimasto inefficace.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta dal Parte_3
va accolta e a condannata al pagamento, in favore del ricorrente,
[...] Parte_4
della somma di euro 22.159, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a far data della domanda.
4. La domanda riconvenzionale risarcitoria va rigettata, atteso che, come sopra evidenziato,
l'inefficacia del contratto impedisce di attribuire rilevanza alla condotta asseritamente inadempiente della committente.
Peraltro, appare inappropriato il richiamo alla responsabilità aquiliana, di cui agli artt. 2043 e
2051 c.c., atteso che il danno lamentato dall'appaltatrice deriva dalla condotta asseritamente inadempiente del rispetto alle obbligazioni contrattuali e, segnatamente, Parte_1
all'obbligo di consentire all'appaltatore di avviare i lavori. Pertanto, esclusa la possibilità di invocare la responsabilità extracontrattuale, come è stato sopra evidenziato, il mancato avveramento della condizione sospensiva impedisce di dare rilievo all'inadempimento di controparte.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 237 per spese non imponibili ed euro 3.386,50, somma calcolata applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 919) ed introduttiva (euro 777) e riducendo del cinquanta
3 percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 840) e decisionale (850,50), tenuto conto della ridotta attività processuale svolta nelle suindicate fasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 12192/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna al Pt_4 Parte_4
pagamento, in favore del , della somma di euro Parte_5
22.159, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., a far data dal deposito del ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_4
, che liquida in euro 237 per spese ed euro 3.386,50 Parte_5
per compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, in data 8 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.)
nel giudizio iscritto al n. 12192/2023 R.G. avente ad oggetto: appalto promosso da
, codice fiscale in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore dott.ssa autorizzato ad agire in Parte_2
giudizio con delibera assembleare del 12.10.2023, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuseppe Maresca, giusta procura in atti
ricorrente
contro
in persona dell'amministratore pro tempore , con Controparte_1 Controparte_2
sede in , via Ingegnere n. 17, P.I rappresentata e difesa dall'avvocato Pt_1 P.IVA_2
Letterio Luca Buceti
convenuta
***
All'udienza del 9.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. undecies c.p.c., il , premettendo di Parte_3
avere concluso il 24.12.2021 un contratto di appalto con la società Parte_4
avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di restauro compresi nel c.d. bonus facciate, ha chiesto la condanna dell'appaltatrice alla restituzione della somma di euro 22.159.
1 A fondamento della domanda il ha dedotto: che l'appalto prevedeva una detrazione Parte_1
fiscale del 90% della spesa;
che l'appaltatore aveva accettato che il pagamento avvenisse mediante cessione del credito di imposta e sconto in fattura della spesa pari al 90%; che la restante parte del 10% sarebbe stata versata dal committente all'inizio dei lavori;
che le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto alla “sottoscrizione a favore dell'appaltatore, da parte di un qualsiasi soggetto, di un accordo preliminare vincolante per l'acquisto dei crediti di imposta che l'Appaltatore accetta in pagamento dal Committente”; che, non essendosi avverata la condizione sospensiva, il aveva maturato il diritto ad ottenere la Parte_1
restituzione della somma di euro 22.159, pari al 10% del valore dell'appalto, versata con bonifico del 28.12.2021, prima dell'inizio dei lavori.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita la contestando Parte_4
la fondatezza della domanda sul presupposto che, a seguito di un sopralluogo effettuato dalle parti ed in presenza del direttore dei lavori, si era accertata la necessità di mettere in sicurezza i cavi che circondano l'edificio condominiale. La società ha, pertanto, contestato la CP_3
fondatezza della domanda, eccependo l'impossibilità temporanea della prestazione, ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.c. In via riconvenzionale, previo mutamento del rito, ha chiesto la condanna del condominio al risarcimento del danno per non avere potuto adempiere il contratto di appalto a causa dell'omessa messa in sicurezza dei cavi elettrici da parte del . Parte_1
Con ordinanza del 21.6.2024 sono state rigettate le richieste istruttorie e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
2. Esposti i fatti, la domanda proposta dal è fondata e merita Parte_3
accoglimento.
L'art.
2.2 del contratto di appalto prevedeva la seguente condizione sospensiva, cui era subordinata l'efficacia del contratto: “Il presente Contratto sarà efficace a far data dal verificarsi della seguente condizione (di seguito “Data di Efficacia del Contratto”): la sottoscrizione a favore dell'appaltatore, da parte di un qualsiasi soggetto, di un accordo preliminare vincolante per l'acquisto dei crediti di imposta che l'Appaltatore accetta in pagamento dal Committente”.
È pacifico ed incontroverso che la condizione sospensiva non si sia avverata, non avendo l'appaltatrice sottoscritto alcun accordo per l'acquisto dei crediti di imposta. È del pari incontestato che, a seguito del versamento da parte del dell'importo di euro 22.159, Parte_1
i lavori oggetto del contratto non siano mai iniziati.
2 Per quanto sopra, non essendosi avverata la condizione sospensiva, il contratto di appalto va dichiarato inefficace sicché sussiste il diritto del condominio committente ad ottenere la restituzione delle somme versate in adempimento del contratto privo di effetto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. In questi termini, si veda, tra le tante, Cass. 13207/2013, secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza
dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi”.
Non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta secondo cui la prestazione sarebbe divenuta temporaneamente impossibile (ai sensi dell'art. 1256 comma 2 c.c.) a causa del comportamento del condominio che non avrebbe messo in sicurezza i cavi elettrici. Ed invero,
l'inefficacia del contratto, quale conseguenza del mancato avveramento della condizione sospensiva, impedisce di dare rilevanza alla condotta asseritamente inadempiente della controparte (in questi termini, Cass. 14006/2014). Ne consegue che l'eventuale comportamento della committente, ora valorizzato dalla convenuta quale fatto impeditivo della domanda condannatoria ora come fatto costitutivo della domanda riconvenzionale, non può assumere rilevanza atteso che il contratto è rimasto inefficace.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda proposta dal Parte_3
va accolta e a condannata al pagamento, in favore del ricorrente,
[...] Parte_4
della somma di euro 22.159, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. a far data della domanda.
4. La domanda riconvenzionale risarcitoria va rigettata, atteso che, come sopra evidenziato,
l'inefficacia del contratto impedisce di attribuire rilevanza alla condotta asseritamente inadempiente della committente.
Peraltro, appare inappropriato il richiamo alla responsabilità aquiliana, di cui agli artt. 2043 e
2051 c.c., atteso che il danno lamentato dall'appaltatrice deriva dalla condotta asseritamente inadempiente del rispetto alle obbligazioni contrattuali e, segnatamente, Parte_1
all'obbligo di consentire all'appaltatore di avviare i lavori. Pertanto, esclusa la possibilità di invocare la responsabilità extracontrattuale, come è stato sopra evidenziato, il mancato avveramento della condizione sospensiva impedisce di dare rilievo all'inadempimento di controparte.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 237 per spese non imponibili ed euro 3.386,50, somma calcolata applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 919) ed introduttiva (euro 777) e riducendo del cinquanta
3 percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 840) e decisionale (850,50), tenuto conto della ridotta attività processuale svolta nelle suindicate fasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 12192/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna al Pt_4 Parte_4
pagamento, in favore del , della somma di euro Parte_5
22.159, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., a far data dal deposito del ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_4
, che liquida in euro 237 per spese ed euro 3.386,50 Parte_5
per compensi, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, in data 8 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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