Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
C O R T E D'A P P E L L O D I P O T E N Z A
S E Z I O N E C I V I L E
La Corte d'Appello di Potenza riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr. Pasquale Cristiano
- Presidente rel.-
- dr. Alessia D'Alessandro
- Consigliere -
- dr. Mariadomenica Marchese
- Consigliere -
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento contrassegnato con il n. 448/2024 del ruolo contenzioso ordinario:
R E C L A M O E X A R T. 5 1 C O D I C E D E L L A C R I S I D'I M P R E S A E D E L L'I N S O L V E N Z A
T R A
( ), quale liquidatrice pro tempore della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ), con sede in Sala Consilina alla via Mezzacapo 204, rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. ( ) in virtù mandato rilasciato su foglio Parte_2 C.F._2
separato ed allegato al reclamo, elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Mazzini 23/E presso lo studio dell'avv. Antonello Peron
RECLAMANTE
E
( ), con sede in Atena Lucana, alla Contrada Saraceno, in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Gennaro Gennarelli ( ), presso C.F._3
il cui studio elettivamente domicilia in Mercogliano, al viale San Modestino 6
RECLAMATA
NONCHÉ
RECLAMATA CONTUMACE
***
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con reclamo ex art. art. 51 CCII, depositato telematicamente, iscritto a ruolo in data 6.9.2024 la , in persona del liquidatore pro tempore , ha chiesto Controparte_1 Parte_1
la revoca della sentenza dichiarativa della apertura della liquidazione giudiziale n. 7/2024, pubblicata il 25.7.2024, notificata il 18.8.2024, emessa nei confronti di essa società reclamante dal
Tribunale di Lagonegro su ricorso della per il mancato pagamento di € 32.364,82, inclusi CP_2
gli interessi di cui al decreto legislativo 231/2002, a fronte di forniture documentate dalla fatture n.
1/20, n. 2/20 e n. 3/20 del 16.11.2020.
Rimasta contumace la Curatela, la si è costituiti con memoria depositata il 30.10.2024 CP_3 contestando l'avverso reclamo.
All'udienza del 10.6.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023, la Corte ha riservato la decisione.
§. 2 Con il primo motivo lamenta la reclamante la nullità della sentenza per violazione dell'art. 33
CCII, in quanto resa successivamente alla scadenza del termine annuale utile per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, decorrente dalla data del 1.2.2023 a seguito del deposito del bilancio finale di liquidazione, di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
§. 3 Il motivo è fondato.
Contrariamente all'assunto del creditore, secondo cui affinché possa dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società cancellata dal registro delle imprese è necessario che la relativa domanda, nella specie proposta il 6.12.2023, non già la sentenza, di apertura della liquidazione giudiziale, venga proposta entro un anno dalla cancellazione della società debitrice dal Registro delle
Imprese, si osserva, per contro, come in realtà “la sentenza dichiarativa di fallimento deve intervenire entro l'anno successivo alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese”
(Cass. 10775/25) ai sensi dell'art. 10 LF, ora art. 33 del decreto legislativo 14/2019, che al comma
2 (rimasto invariato a seguito della entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive di cui al decreto legislativo 136/2024) viepiù chiaramente enuncia al comma 1 che “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, precisando al comma 2 che “per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal
Registro delle Imprese”.
Trattasi di disposizione che individua un termine (non travalicabile) all'ultrattività della società insolvente ai fini della dichiarazione di fallimento, laddove in caso di rigetto del ricorso o della richiesta da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del decreto legislativo 14/2019, il termine annuale (confermato dalla nuova formulazione dell'art. 33, comma 1, introdotta dal decreto legislativo 136, anche in ordine alla necessità della manifestazione della insolvenza anteriormente alla cessazione dell'attività) si computa sempre con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di accoglimento del reclamo proposto ai sensi del comma 5 dell'art. 50.
Sicché piò riaffermarsi quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al previgente art. 10 LF, ovvero che “il bilanciamento tra l'interesse del creditore alla dichiarazione di fallimento del debitore insolvente e quello del debitore e dei terzi alla certezza delle situazioni giuridiche è, pertanto, stato operato dal legislatore, nella misura in cui ha previsto l'ultrattività annuale della società dopo la cancellazione ai fini della dichiarazione di fallimento, termine entro il quale deve intervenire la dichiarazione di fallimento ovvero – in caso di rigetto dell'istanza di fallimento – il decreto della Corte di Appello che disponga la dichiarazione coatta ex art. 22, quarto comma, LF (Cass. 10775 cit., nonché 8932/2013 che ha chiarito come il previgente art. 10, primo comma, LF “pur ponendo a carico del creditore che ha tempestivamente presentato istanza di fallimento il rischio della durata del relativo procedimento, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., in quanto: a) con riferimento al principio di eguaglianza, il possibile diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi del procedimento ed è perciò un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma;
b) con riferimento al diritto di difesa, la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti, quali, da un lato, quelli dei creditori, e, dall'altro, quello generale, e non del solo cessato imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici”).
Pacifiche e documentate, nella specie, sono sia la decorrenza del termine annuale dal 1.2.2023, data della cancellazione della società reclamante dal Registro delle Imprese, risultante dalla visura camerale, dies a quo del prescritto termine annuale (Cass. 24549/16 con specifico riferimento alle imprese svolte in forma societaria), sia la presunta manifestazione della insolvenza ben prima della cancellazione, attesa la data del 16.11.2020 delle fatture poste a fondamento dell'unico ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, tuttavia dichiarata con sentenza pubblicata il 25.7.2024, ben oltre la prescritta scadenza. Lo stesso creditore riconosce, peraltro, previo richiamo a dette fatture insolute, la ricorrenza dello “altro requisito richiesto dal richiamato art. 33, co.1 del CCII, costituito dalla circostanza per cui l'insolvenza deve essersi manifestata anteriormente alla detta cancellazione o entro l'anno successivo”.
Non è pertinente, se non altro alla luce del dato normativo, la “applicazione per analogia al caso di specie” operata dal primo giudice, ad onta della decorrenza dell'anno dalla cancellazione della reclamante dal Registro delle Imprese, del principio secondo cui quando la società è in liquidazione, l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretto unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, laddove la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo rileva in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore (in tal senso da ultimo Cass. 28193/2020, tuttavia non in fattispecie di società cancellata dal Registro delle Imprese).
Pertanto – assorbita la delibazione del secondo motivo, mediante il quale la reclamante ha contestato la ritenuta sussistenza dei requisiti dimensionali di cui di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del CCII
– in accoglimento del reclamo va revocata la apertura della liquidazione giudiziale della reclamante
, in persona del liquidatore pro tempore , disposta in Controparte_1 Parte_1
forza della impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 7/2024, pubblicata il 25.7.2024.
Segue alla soccombenza la condanna della reclamata alla rifusione in favore della CP_2
reclamante delle spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo ai Controparte_1
sensi del dm 147/22, nonché avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non complessità delle questioni affrontate, e al valore indeterminabile della causa.
Sono tuttavia ravvisabili le prescritte ragioni per compensare le spese del presente procedimento tra la società reclamante e la Curatela contumace, non avendo la stessa contrastato le ragioni della reclamante, né dato causa alla contestata apertura della liquidazione giudiziale.
La apertura della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di società inesistente esime dal disporre gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma 4, CCII.
PQM
accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la apertura della liquidazione giudiziale della reclamante
, in persona del liquidatore pro tempore , disposta in Controparte_1 Parte_1
forza della impugnata sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 7/2024, pubblicata il 25.7.2024;
condanna la reclamata alla rifusione in favore della reclamante delle CP_2 Controparte_1
spese del presente procedimento di reclamo, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre
Iva e Cpa, se dovute, oltre rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi;
compensa le spese del presente procedimento di reclamo tra la reclamante e la contumace Curatela reclamata;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, del decreto legislativo
14/2019, come modificato dall'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 136/24
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10-6-2025
Il Presidente rel.
dr. Pasquale Cristiano