Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1116/2024 del
R.G.A.C, decisa nell'udienza cartolare del 10 aprile 2025, e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Di Manno per delega allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (C.F. ), in persona del suo procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi, per Controparte_2
delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
E
difeso dell'avvocato Alessio Loreti Controparte_3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento lesioni derivanti da sinistro.
Per l'odierna udienza di discussione a trattazione scritta del 10 aprile 2025, lette le note difensive depositate da parte attrice in data 8 aprile 2025, da parte convenuta
[...]
in data 8 aprile 2025 e da parte convenuta in data in data 8 CP_1 Controparte_3
aprile 2025 da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 11 marzo 2024 la IG.ra Parte_1 chiedeva alla compagnia assicuratrice convenuta il risarcimento di tutti i danni subiti e derivanti dal sinistro occorso in data 22 agosto 2018. A sostegno della domanda avanzata deduceva:
a) che alla data del sinistro si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del motociclo
Tmax Yamaha tg. DW50848, di proprietà e condotto dal IG. , il quale, Controparte_3
nell'immettersi su Via Flacca in Fondi (LT), perdeva il controllo del suddetto e determinava la rovinosa caduta in terra dell'attrice;
b) che, in seguito alla caduta riportava lesioni come da referto di P.S. del nosocomio di
Fondi (LT);
c) che i postumi conseguenti al suddetto infortunio venivano valutati dal dr. il CP_4
quale effettuava perizia sulla persona dell'attrice ed accertava la seguente invalidità:
10% sulla totale, I.T.A. gg 30, I.T.P. al 50% gg 30, e così per un totale di € 38.953,97, valutazione comprensiva della personalizzazione del danno, della riduzione della capacità lavorativa e del lucro cessante;
d) che il motociclo sul quale la IG.ra era trasportata Parte_1
risultava assicurato con la , la quale, seppur Controparte_1 costituita in mora, non provvedeva a risarcire il sinistro, rimanendo disatteso anche l'invito a stipulare negoziazione assistita per comporre in via bonaria la controversia.
Per quanto dedotto, l'attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva colpa del conducente il motociclo di proprietà e condotto dal IG. , Controparte_3
assicurato con la compagnia convenuta, e per l'effetto condannare la
[...]
al pagamento della somma di € 38.953,97, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, con conseguente statuizione in ordine alle spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria chiedeva concedersi una provvisionale di € 15.000,00, in considerazione della persistente patologia psico-fisica che limitava la vita relazionale e lavorativa dell'attrice. Chiedeva altresì prova per testi, indicando come testimone il IG. _3
, proprietario e conducente del motociclo che aveva causato il sinistro. Infine,
[...]
chiedeva ammettersi CTU medica al fine di accertare la compatibilità e l'entità delle lesioni patite dalla IG.ra . Parte_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 6 maggio 2024 la
[...]
deducendo: Controparte_1
a) che la domanda attorea era improcedibile e/o inammissibile giacché, come risultava dalla stessa ricostruzione offerta da parte attrice, la responsabilità del sinistro era esclusivamente ascrivibile al IG. , proprietario e Controparte_3
conducente del motociclo sul quale era trasportata, il quale aveva perso il controllo del mezzo, non risultando coinvolto nessun ulteriore veicolo nel suddetto sinistro.
Tale circostanza escludeva la possibilità di avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice;
b) che non risultava l'intervento di Autorità o mezzi di soccorso sul luogo del sinistro;
c) che la compagnia convenuta aveva provveduto ad istruire la pratica di sinistro valutando i danni materiali sul mezzo tramite proprio tecnico fiduciario, il quale evidenziava che i danni riportati dal motociclo non risultavano compatibili con il denunciato scarrocciamento a terra;
d) che la provvedeva altresì ad incaricare Controparte_1
proprio medico fiduciario dr. al fine di valutare le lesioni patite dalla Persona_1
IG.ra , il quale nella propria relazione evidenziava Parte_1 che il quadro strumentale raccolto in sede di P.S. non mostrava lesioni riconducibili al trauma riferito. In ogni caso non emergevano postumi invalidanti permanenti;
e) che per tali suesposti motivi la compagnia assicuratrice non formulava alcuna offerta risarcitoria;
f) che, anche riguardo le lamentate lesioni, non vi era alcuna prova sia in merito al verificarsi del sinistro, sia in merito alla presenza dell'attrice a bordo del motociclo, sia in merito alla responsabilità del conducente del motociclo nella produzione dell'evento dannoso. Invero, parte attrice si limitava a depositare modello CAI sottoscritto, il quale, in caso di contestazione da parte della compagnia assicuratrice come nella fattispecie, non comportava alcun riconoscimento di responsabilità in capo al presunto responsabile;
g) che, parimenti in riferimento al quantum debeatur, la richiesta formulata da parte attrice non poteva essere accolta poiché non provata, eccessiva ed ingiustificata.
Allo stesso modo non poteva essere riconosciuto nessun importo per danno morale e/o di personalizzazione non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla presenza di conseguenze dannose anomale ed ulteriori rispetto a quelle tabellarmente previste;
h) che infine anche la richiesta di provvisionale formulata da parte attrice era assolutamente infondata e pretestuosa, non sussistendo i presupposti per la sua concessione, stante l'eIGenza di approfondimenti istruttori circa i fatti di causa.
Parte convenuta concludeva chiedendo in via pregiudiziale l'accertamento della improponibilità e/o inammissibilità della domanda attorea;
in via preliminare, il rigetto della richiesta di provvisionale;
nel merito, il rigetto dell'avversa domanda ritenuta infondata e non provata;
in subordine, la liquidazione dei soli danni dimostrati in corso di giudizio, con rigetto della personalizzazione del danno biologico e/o morale, del danno non patrimoniale da omessa attività lavorativa e da riduzione della capacità lavorativa e del danno da lucro cessante;
in via istruttoria, si opponeva all'ammissione della prova testimoniale del IG. poiché inammissibile, nonché alla richiesta di CTU Controparte_3 medica, il tutto con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 16 luglio 2024 il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 16 luglio 2024 e da parte convenuta in data 15 luglio 2024, rilevato che,
a seguito dell'eccezione di parte convenuta in merito all'inammissibilità della domanda ex art. 141 C.d.A., parte attrice aveva richiesto di poter integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario e conducente del motociclo IG. , disponeva la Controparte_3
suddetta integrazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., rinviando all'udienza del 19 dicembre 2024 per l'eventuale ammissione delle prove, con i termini a ritroso per tutte le parti ex art. 171 ter c.p.c., disponendo lo svolgimento in trattazione scritta della suddetta udienza, con termine per note fino al giorno della stessa. In data 20 luglio 2024 parte attrice notificava direttamente atto di citazione di integrazione del contraddittorio al IG. a mani proprie. Controparte_3
All'udienza del 19 dicembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 19 dicembre 2024 e da parte convenuta in data 18 dicembre 2024, rilevato che parte convenuta aveva eccepito, con la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto di integrazione del contradittorio al IG. effettuata da parte attrice, giacché la stessa aveva proceduto, del Controparte_3 tutto irritualmente, alla notifica mediante consegna diretta dell'atto al domicilio del destinatario, in violazione della legge 53/94, ed aveva pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 307 comma 3 c.p.c.; rilevato altresì che sul punto parte attrice non aveva preso una specifica posizione, rinviava per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. sulla sola richiesta di estinzione del processo formulata da parte convenuta all'udienza del 10 aprile 2025, con termine alle parti per il deposito di note difensive fino a
20 giorni prima, disponendo lo svolgimento in trattazione scritta della suddetta udienza, con termine per note fino al giorno della stessa.
Parte convenuta depositava note difensive in data 19 marzo 2025 con le quali insisteva per la dichiarazione di estinzione del processo.
Si costituiva in data 31 marzo 2025 così concludendo “In via preliminare, Controparte_3 riconoscere la “ ”, P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla Via Benigno Crespi n. 23, quale garante per la RCA n.87138229 nel sinistro per cui è causa che copre per la responsabilità civile verso terzi il IGnor , affinché possa manlevare lo stesso. Nel merito, dichiarare Controparte_3 parte convenuta “ ”, tenuta a manlevare l'odierno resistente Controparte_1 da ogni onere e, per l'effetto, condannare la “ ” al Controparte_1 risarcimento del danno che sarà ritenuto di giustizia in favore di parte attrice, in forza della polizza assicurativa RCA in parola”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine alla nullità della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio effettuata da parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c. per mancata rituale integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. in ottemperanza all'ordinanza pronunciata in data 17 luglio 2024, con la quale il giudice aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, con atto da notificarsi nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., nei confronti del proprietario e conducente del motociclo IG. , Controparte_3
litisconsorte necessario in quanto unico presunto responsabile del sinistro nel quale nessun altro veicolo veniva coinvolto, circostanza che di fatto escludeva la possibilità di avvalersi esclusivamente dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice.
Nella fattispecie in esame, seppure tale notifica sia stata effettuata nel rispetto dei termini perentori di cui sopra, la stessa è stata eseguita in violazione dell'art. 4 L. 53/94, il quale fa esplicito riferimento alla notifica in materia civile, amministrativa e stragiudiziale in proprio dell'avvocato, effettuata in modalità cartacea direttamente, mediante consegna di copia a mani proprie dell'atto nel domicilio del destinatario nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal conIGlio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. Appare pertanto evidente la nullità della notifica diretta eseguita dal procuratore di parte attrice nei confronti di un soggetto che non è un avvocato o un procuratore legale avente qualità di domiciliatario di una parte, e non è iscritto nello stesso albo del notificante.
Si evidenzia altresì, richiamando la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che dalla natura perentoria del termine concesso per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., discende che, omesso l'adempimento ovvero eseguito in modo non valido, non è possibile assegnare un nuovo termine (Cass. n. 12740 del 18.10.2001; Cass. n.
1205 del 06.02.1998; Cass. n. 7460/2015; Cass. n. 22866/2019), perché la mancata integrazione del contraddittorio della parte litisconsorte necessaria, determinata dal mancato perfezionamento della notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice e/o dal mancato rispetto della normativa di cui alla L. 53/94, determina l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione: "il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata o irrituale integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307 comma 3 c.p.c. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass. sez. II n. 10246 del 18.10.1997; Cass. sez. II n. 3497 del 10.04.1999; Cass. sez. V n. 15062 del 05.08.2004,
Cass. sez. I n. 625 del 14.01.2008; Cass. sez. II n. 7460 del 14.04.2015).
Occorre infine rilevare che parte attrice non ha svolto, nei termini di cui alle memorie integrative terzo termine ex art. 171 ter c.p.c., alcuna attività difensiva, tantomeno ha preso chiara e specifica posizione sulla richiesta di parte convenuta di estinzione del procedimento.
Come evidenziato, nel caso in esame il termine si è consumato senza che la parte abbia ottemperato, nelle modalità previste dalla legge, all'ordine di integrazione del contraddittorio, con conseguente automatica estinzione del processo;
preclusa la riassunzione, la presente pronuncia è ricognitiva dell'impossibilità di continuare il processo in mancanza di una parte necessaria.
Nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta alla costituzione in data 31 marzo 2025 di poiché la rituale integrazione del contraddittorio doveva avvenire Controparte_3
entro il termine perentorio originariamente stabilito.
Le spese di giudizio, in caso di estinzione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/22, nella misura minima, tenuto conto dell'oggetto del contendere, limitato alla questione di rito e considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il principio fissato dall'art. 310 c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all'estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza: “in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza” (cfr. Cassazione civile sez. VI n. 533 del 14.01.2016; Cass. 7943/10; Cass.
13736/05; Cass. 10173/93; Cass. n. 4097 del 16 giugno 1988; Cass. n. 2940 del 12 ottobre
1962).
Nel caso di specie, l'eccezione sollevata dalla convenuta di estinzione del processo è valsa ad innestare una controversia la cui sussistenza si sarebbe potuta escludere solo in caso in cui l'attrice si fosse associata alla domanda di estinzione o si fosse rimessa al giudice per la decisione (in tal senso cfr. Trib. Roma, Sentenza n. 9389/2021 del 28-05-2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
1116/2024, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti
[...]
e , che liquida in € 2.906,00 ciascuno per compensi, Controparte_5 Controparte_3
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lì 12 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava