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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei processi civili riuniti iscritti al n. 7824 e al n. 9098 del ruolo generale degli af- fari civili contenziosi dell'anno 2018, aventi ad oggetto: contratti bancari (deposi- to bancario, etc.)
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappre- C.F._2 Parte_3 C.F._3
sentati e difesi dall'avv. Giampiero Di Lorenzo (c.f. ), con C.F._4
studio in Nola, alla Via Anfiteatro Laterizio n. 290, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Menotti Madonna, in Casal di Principe, alla Via Tevere
n. 6
OPPONENTI (nel processo 7824/2018)
[...]
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Pt_4
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
[...] C.F._5
Mugnano di Napoli (Napoli) alla Via Carlo Rosselli I Trav.sa 3, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Lorenzo (c.f. ), con studio in C.F._4
Nola, alla Via Anfiteatro Laterizio n. 290, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dell'Avv. Menotti Madonna, in Casal di Principe, alla Via Tevere n. 6 OPPONENTI (nel processo 9098/2018)
E
(C.F. , non in proprio ma in nome e per conto di CP_2 P.IVA_2
C.F. , rappresen- Controparte_3 P.IVA_3
tata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara (C.F. , che, avendo C.F._6
dichiarato di essere domiciliato in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5, deve in- tendersi elettivamente domiciliato ex art. 82 r.d. 37 del 1934 presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA (in entrambi i processi)
E
C.F. ), rap- Controparte_4 P.IVA_4
presentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara (C.F. , che, C.F._6
avendo dichiarato di essere elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M. Cer- vantes n. 55/5, deve intendersi elettivamente domiciliato ex art. 82 r.d. 37 del
1934 presso la Cancelleria del Tribunale
INTERVENTRICE (in entrambi i processi)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio iscritto al n. di R.G. 3214/2018 e pedissequo decreto n.
2193/2018 del 09.04.2018, la ingiunse a Controparte_3
tutti gli opponenti indicati in epigrafe il pagamento della somma di “€.
828.576,22, oltre interessi come per legge, nonché le spese della presente proce- dura che si liquidano in € 870,00 per spese ed € 5.440,00 per compensi ed, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura (15%), oltre i.v.a. e c.p.a. se dovu- te come per legge”.
Con il ricorso la ricorrente aveva dedotto:
2
R.g.a.c.c. 7824/2018 - di essere creditrice della della complessiva somma di € Controparte_1
828.576,22 in virtù delle seguenti ragioni di credito:
a) € 223.278.52 per saldo debitore del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 8275 acceso presso la filiale di Aversa della Controparte_3
saldo comprensivo degli interessi di mora dal dovuto sino al saldo al tasso
[...]
legale pro tempore vigente;
- di aver provveduto ad adeguare il contratto in corso alle modalità e criteri sugli interessi stabiliti dal CICR, applicando la stessa periodicità nel conteggio degli in- teressi debitori e creditori a far data dal 01 luglio 2000;
b) € 215.076,89 per saldo debitore del contratto di anticipi/finanziamenti in valu- ta ed euro, n. 63153310 acceso presso la filiale di Aversa, quale capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
c) € 353,597,38 per saldo debitore del contratto di anticipi autoliquidanti n.
72050013 acceso presso la filiale di Aversa, quale capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
d) € 36.623,43 per saldo debitore del contratto anticipi su fatture cedute n.
78001615 acceso presso la filiale di Aversa quale capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- che le esposizioni di cui sopra erano garantite da , Parte_1 Pt_3
, in virtù di fideiussione omnibus rila-
[...] Parte_2 Parte_4
sciata in data 19.02.2007 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Bollicine Ma- rotta sas di AL CO & C. fino alla concorrenza di € 1.470.000,00;
- che vi era pericolo nel ritardo in quanto i debitori avevano ignorato le reiterate richieste di pagamento;
3
R.g.a.c.c. 7824/2018 - che la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventi- vo con riserva dal Tribunale di Napoli nord, che i suoi immobili erano gravati da formalità pregiudizievoli, al pari di quelli della socia accomandante nonché garan- te Parte_2
2. A seguito delle notificazioni avvenute tra l'11/5/2018 ed il 19/5/2018, il de- creto ingiuntivo fu opposto prima da , e Parte_1 Parte_3 [...]
, con atto iscritto a ruolo il 26/6/2018, che diede origine al Parte_5
processo R.G. 7824/2018, e successivamente dalla Parte_6
e da con atto iscritto a ruolo in data 26.07.2018,
[...] Parte_4
da cui trasse origine la causa che assunse il numero di R.G. 9098/2018.
Con la prima opposizione gli ingiunti fecero valere i seguenti motivi:
1. mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
2. nullità dei rapporti bancari in essere ex art. 117 n. 1 e 3 del d. lgs. n. 385/93 per inosservanza dell'obbligo di forma scritta;
3. usura originaria: nella fattispecie ricorreva l'usura originaria;
4. commissione di massimo scoperto (cms): la banca aveva addebitato, tra le altre, le commissioni di massimo scoperto, da reputarsi non dovute per mancata regola- re pattuizione oltreché per difetto di causa;
5. mancanza di prova dell'erogazione del credito asseritamente derivante dai con- tratti anticipi: la si era limitata ad affermare apoditticamente di vantare nei CP_3
confronti degli opponenti i seguenti crediti: € 215.076,89 per saldo debitore del contratto di anticipi/finanziamenti n. 63153310; € 353.597,38 per saldo debitore del contratto di anticipi auto liquidanti n. 72050013; € 36.623,43 per saldo debi-
4
R.g.a.c.c. 7824/2018 tore del contratto di anticipi su fatture n. 78001615, ma a supporto di tali pretese aveva fornito soltanto i contratti e le fatture;
6. le fideiussioni erano nulle in quanto sottoscritte dai soli opponenti e non dalla banca;
erano inoltre invalide per la nullità dei contratti per cui è causa.
Conclusero chiedendo al Tribunale di:
1. preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto, per mancato esperimento, da parte della , del Controparte_3
tentativo obbligatorio di mediazione;
2. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
3. accertare e dichiarare la nullità dei contratti per i motivi esposti in narrativa;
4. accertare e dichiarare il reato di usura originaria nonché la nullità dei contratti per cui è causa per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto,
5. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia di tutte le condizio- ni applicate nel rapporto intercorso tra la Controparte_1
e la e, in particolare,
[...] Controparte_3
l'invalidità della determinazione e dell'applicazione degli interessi, delle commis- sioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi tito- lo pretese dalla Banca e per l'effetto rideterminare il saldo debitore nella misura indicata nella allegata consulenza delle parti opponenti, che per comodità qui si intende richiamata, o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di giudi- zio, all'esito della CTU che sin da ora si richiede;
6. in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza della commissione di mas- simo scoperto per i motivi esposti in narrativa;
5
R.g.a.c.c. 7824/2018 7. con riferimento ai contratti per cui è causa, accertare e dichiarare la mancata prova dell'erogazione del credito e, dunque, della pretesa creditoria e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti i relativi saldi debitori;
8. accertare e dichiarare la nullità, estinzione, decadenza, inefficacia e/o inopera- tività della fideiussione per i motivi di cui in narrativa, liberando gli opponenti dalla garanzia prestata, revocando il decreto ingiuntivo opposto per i detti motivi;
9. in ogni caso, condannare la al paga- Controparte_3
mento delle spese di lite.
Con la seconda opposizione la e chiesero, Controparte_1 Parte_4
anzitutto, la riunione della loro causa a quella proposta in precedenza, lamenta- rono l'inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto di notifica ex art. 644 c.p.c., e fecero valere i medesimi motivi svolti con la prima opposizione, concludendo nei medesimi sensi.
3. Ad entrambe le opposizioni resistette la quale procuratrice specia- CP_2
le di Controparte_3
4. Riuniti i processi, in essi intervenne ex art. 111 c.p.c. la quale società CP_4
titolare del rapporto giuridico controverso per effetto della scissione parziale nel frattempo verificatasi.
5. Nel corso dell'istruttoria è stato disposto l'espletamento di una consulenza tec- nica d'ufficio, di cui è stata richiesta l'integrazione con ordinanze interlocutorie del 13/10/2022, 17/4/2023 e 30/8/2023.
Infine, con ordinanza resa all'udienza del 31/10/2023, il giudice istruttore ha di- sposto che il Ctu «predisponga un'ipotesi alternativa di ricostruzione del saldo di conto corrente che includa le competenze e le commissioni in precedenza escluse, per queste ultime
6
R.g.a.c.c. 7824/2018 se sussistano tutti i requisiti per un loro esatto calcolo;
esegua la descritta operazione per le sole operazioni di finanziamento che risultino dagli estratti conto del conto corrente ordina- rio».
Il processo è stato quindi riservato in decisione all'udienza cartolare del 6 febbraio
2024.
6. Con la quarta ordinanza interlocutoria del 29/5/2024 il giudice monocratico ha «ritenuto che anche quest'ultima integrazione, disposta all'esito dell'udienza in presenza svoltasi il 3/11/2023, non appare soddisfacente in quanto non reca un'esauriente risposta ai quesiti posti e a quelli progressivamente specificati» e ha disposto «l'integrale rinnovazione degli accertamenti peritali», puntualizzando, dopo aver illustrato le rispettive allegazioni delle parti in riferimento ai tre con- tratti di anticipazione nn. 63153310, 72050013 e 78001615, che, secondo quanto osservato con ordinanza del 13/10/2022, «avendo la banca dedotto sin dal ricorso monitorio di aver effettuato una serie determinata di anticipazioni e versato la do- cumentazione relativa, ed avendo dal canto suo l'opponente società ed i suoi fi- deiussori eccepito (unicamente) la mancata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle anticipazioni, il consulente tecnico – cui era stato dato incarico di ricostruire l'evoluzione di tutti i rapporti – avrebbe dovuto (e dunque dovrà, non avendolo fatto) illustrare: a) se gli importi indicati negli estratti dei conti anticipi trovino corrispondenza nella documentazione bancaria relativa alle singole operazioni di credito (se, in altri termini, le somme di cui alle richieste di anticipazione coinci- dano con gli importi indicati dalla banca nei riepiloghi dei crediti: cfr. documenti indicati come “evidenze accrediti e fatture”); b) se l'estratto del conto corrente or- dinario, nel quale erano secondo i contratti di anticipazione destinate ad essere
7
R.g.a.c.c. 7824/2018 regolate le relative operazioni, riporti, nella stessa data o in data successiva co- munque compatibile con le condizioni contrattuali, l'accredito in favore della so- cietà dei medesimi importi o di importi ad essi prossimi, con onere per il ctu di verificare le eventuali ragioni contrattuali delle difformità, peraltro ammontanti sistematicamente poche decine di euro rispetto alla somma indicata nelle antici- pazioni;
ritenuto che
il ctu, dopo queste operazioni, dovrà ricalcolare gli importi complessivamente a credito della in riferimento ai tre contratti di anticipa- CP_3
zione», e non essendo le rielaborazioni svolte dal primo c.t.u. conformi alle sud- dette indicazioni, doveva richiedersi al nuovo c.t.u. di rispondere ai seguenti que- siti: «1) per quali titoli la chiese anticipazioni alla banca (e ciò Controparte_1
sulla base delle allegazioni della;
2) le somme anticipate dalla a fron- CP_3 CP_3
te di queste richieste (somme da determinarsi sulla base dei criteri logici e crono- logici indicati dallo scrivente); 3) le somme restituite dalla (da Controparte_1
rilevarsi sulla base, evidentemente, delle risultanze dell'estratto conto); 4) le even- tuali competenze dovute dalla sulla base dei contratti di antici- Controparte_1
po e l'incidenza delle anticipazioni sui saldi del conto corrente al fine del compu- to degli interessi dovuti dalla correntista», attenersi strettamente alle deduzioni delle parti, e quindi a quanto affermato dalla e a quanto specificamente CP_3
negato e contestato dall'opponente , con particolare riguardo al- Controparte_1
le operazioni di anticipazione e ai titoli (fatture) posti a base delle stesse.
7. Depositata il rinnovato elaborato peritale, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 10/12/2024.
8. Le opposizioni meritano parziale accoglimento.
8
R.g.a.c.c. 7824/2018 8.1. Dalla documentazione prodotta dalla banca opposta nonché da quanto accer- tato da entrambi i consulenti tecnici d'ufficio designati nel corso del processo è risultato che i rapporti tra le parti sono stati regolati da: 1) contratto di conto cor- rente n. 8275.06 sottoscritto in data 20/07/2001; 2) contratto anticipazione con- tro cessione di credito – rapporto SI n. 78001615.35 sottoscritto in data
23/02/2015; 3) contratto quadro anticipo valutari e finanziamenti in euro e valu- ta sottoscritto in data 18/10/2010; 4) - contratto anticipazioni contro cessioni di credito – Rapporto SI n. 72050013.62 sottoscritto in data 05/08/2013.
8.2. Per quanto concerne il contratto di conto corrente 8275.06, gli esperti:
a) hanno verificato che il tasso di interesse pattuito (14,40%) non è usurario;
i
TEG relativi alle condizioni economiche pattuite con i contratti e gli atti integra- tivi, depositati in atti e relativi all'apertura di credito sul conto ordinario 8275.06, sono risultati nei limiti del tasso soglia di riferimento sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto, sia del tasso convenzionale anche unilate- ralmente modificato al momento delle variazioni, tenendo conto dei criteri di ac- certamento stabiliti dal Giudice con il mandato conferito;
pertanto non si riscon- tra usura originaria in nessuna delle ipotesi e non si rende applicabile l'art. 1815
c.c. secondo comma;
b) hanno accertato che il tasso creditore iniziale presente all'1/01/2007 è diffor- me da quanto stabilito con il contratto del 20/07/2001, infatti è applicato lo
0,55% contro 0,125% pattuito;
tenuto conto della regolare sottoscrizione del con- tratto e della clausola di variazione dei tassi ai sensi dell'art. 118 del TUB, al con- to corrente 8275.06 sono stati applicati i tassi creditori praticati dalla banca nel corso del rapporto;
9
R.g.a.c.c. 7824/2018 c) hanno accertato che per i tassi debitori del rapporto per il periodo esaminato dall'1/01/2007 la banca ha applicato tassi difformi da quelli stabiliti con il con- tratto del 20/07/2001; i tassi applicati si presentano più favorevoli con variazione anche mensile con caratteristiche tipiche di conto corrente con utilizzi di aperture di credito riconducibili all'applicazione di tassi debitori scaglionati e variabili, all'applicazione di una commissione di massimo scoperto con aliquota dello
0,750% nel limite massimo variabile e del 2,00% per sconfinamenti;
ciò lascia presumere la concessione di una apertura di credito utilizzabile sul conto 8275.06
e per la quale non è stato depositato il contratto di credito, in quanto il primo contratto di credito in atti riporta la sottoscrizione del 23/02/2015; sulla base di ciò, in considerazione della regolamentazione delle aperture di credito con il con- tratto del conto corrente ed in assenza della quantificazione del fido e le relative caratteristiche tecniche di utilizzo, il c.t.u. ha ritenuto applicabile ai saldi debitori i tassi favorevoli applicati dalla banca senza il limite di importo relativo al fido con- cesso fino al 22/02/2015; per i periodi successivi l'applicazione delle condizioni economiche pattuite con i contratti di credito del 23/02/2015 e 7/01/2016;
d) hanno escluso le seguenti voci passive: 1) commissione di massimo scoperto, in quanto pattuita nei seguenti termini: commissione Massimo Scoperto: aliquota
0,625 %; aliquota aggiuntiva 1,125% su sconfinamento se autorizzato, e dunque da reputarsi indeterminata, non specificando se la percentuale della commissione debba applicarsi sulla punta di massimo scoperto trimestrale, sulla media dell'utilizzo o sulla parte di fido non utilizzata;
2) corrispettivo su accordato, in quanto la cd. commissione disponibilità fondi è stata pattuita nei seguenti termi- ni: 23/02/2015 aliquota 0,50% relativamente alla linea di credito di euro
10
R.g.a.c.c. 7824/2018 203.000,00 con scadenza a revoca, e quindi anch'essa indeterminata;
3) commis- sione istruttoria veloce, pattuita con decorrenza 23/02/2015 per euro 80,00,
140,00 e 200,00, da epurarsi per quanto concerne il periodo antecedente il
23/02/2015;
e) hanno verificato che il contratto di conto corrente ha regolato il regime delle valute, ma esso non è stato rispettato in tutte le operazioni, e quindi il ctu ha provveduto ad effettuare un doppio conteggio, sia con data contabile che con data valuta;
f) hanno confermato gli addebiti per spese gestione conto, spese di liquidazione conto e spese per amministrazione conto e scoperti in quanto regolamentate pat- tuite con il contratto del 20/07/2001.
Sulla base di questi criteri il saldo negativo del conto corrente 8275.06 è stato ri- determinato in - 162.975,19 € (per il relativo sviluppo, i criteri applicati e la raffi- gurazione grafica si vedano, in particolare, le pagine 53 e 54 della relazione del c.t.u. dott. ). Per_1
8.3. Per quanto concerne, invece, i saldi dei conti anticipi, occorre anzitutto ri- cordare che il primo c.t.u. aveva concluso in termini totalmente favorevoli agli opponenti, osservando che «Infine, per quanto riguarda gli altri tre contratti di anticipazione, non è stato possibile effettuare il ricalcolo in quanto sono presenti le richieste di anticipazione, ma non essendoci un conto dedicato dove effettuare il giroconto, ma tutti gli anticipi confluivano direttamente, scontati, sul conto or- dinario e non essendo presente la modalità dello sconto e non corrispondenti agli importi accreditati sul conto ordinario, il sottoscritto Ctu non ha potuto rideter- minarli». Egli aveva aggiunto che «Come indicato dal quesito integrativo del Giu-
11
R.g.a.c.c. 7824/2018 dice, in risposta al primo punto, il sottoscritto Ctu precisa che non sono presenti estratti conto anticipo, dove sono evidenziate le operazioni, il saldo, la data conta- bile e la data valuta, ma solo richieste di anticipazioni di fatture con le relative fat- ture stesse, inoltre non trovano corrispondenza gli importi indicati nelle richieste di anticipazione fatture nel relativo conto corrente ordinario, si presume per la commissione di pratica, in quanto oltre a non corrispondere gli importi ed essen- do presenti vari contratti di anticipo la descrizione delle operazioni di accredito nel conto corrente ordinario riposta semplicemente la dicitura “erogazione finan- ziamento” senza specificare a quale contratto sia riferito. In risposta al secondo punto, il sottoscritto Ctu precisa che sono presenti accrediti di “erogazione finan- ziamenti” senza però indicare a quale contratto o numero di anticipo si tratti nel- lo specifico, con la data indicata nella richiesta di anticipazione di fatture corri- spondente all'accredito al conto corrente ordinario, anche se con importi diffe- renti. Si presume che la difformità di importo sia dovuta alla commissione di pra- tica (dovuta per ogni singola anticipazione) di € 51,65, anche se non corrisponde per un centesimo. Il sottoscritto Ctu precisa che non è possibile ricostruire le competenze relative agli anticipi su fatture, in quanto non sono presenti nel fasci- colo di causa l'estratto di conto anticipo dove sono evidenziate tutte le movimen- tazioni che hanno generato i saldi, le date valuta e quindi i giorni per la determi- nazione degli interessi. Tutte le operazioni transitate nel conto ordinario e presen- ti nell'estratto di conto corrente nel fascicolo di causa sono state utilizzate per la determinazione delle competenze relative al conto ordinario».
Queste conclusioni, non condivise dal sottoscritto giudice, hanno reso necessaria la ricordata rinnovazione delle operazioni peritali, e ciò sul presupposto che,
12
R.g.a.c.c. 7824/2018 «avendo la banca dedotto sin dal ricorso monitorio di aver effettuato una serie de- terminata di anticipazioni e versato la documentazione relativa, ed avendo dal canto suo l'opponente società ed i suoi fideiussori eccepito (unicamente) la man- cata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle anticipazioni, il consulente tec- nico – cui era stato dato incarico di ricostruire l'evoluzione di tutti i rapporti – avrebbe dovuto (e dunque dovrà, non avendolo fatto) illustrare: a) se gli importi indicati negli estratti dei conti anticipi trovino corrispondenza nella documenta- zione bancaria relativa alle singole operazioni di credito (se, in altri termini, le somme di cui alle richieste di anticipazione coincidano con gli importi indicati dalla nei riepiloghi dei crediti: cfr. documenti indicati come “evidenze ac- CP_3
crediti e fatture”); b) se l'estratto del conto corrente ordinario, nel quale erano se- condo i contratti di anticipazione destinate ad essere regolate le relative operazio- ni, riporti, nella stessa data o in data successiva comunque compatibile con le condizioni contrattuali, l'accredito in favore della società dei medesimi importi o di importi ad essi prossimi, con onere per il ctu di verificare le eventuali ragioni contrattuali delle difformità, peraltro ammontanti sistematicamente poche decine di euro rispetto alla somma indicata nelle anticipazioni».
All'esito della disposta rinnovazione, il secondo c.t.u. è giunto a conclusioni so- stanzialmente aderenti alle indicazioni istruttorie di questo giudice.
Se da un lato ha dato atto che il saldo del conto 63153310.05 è risultato non de- terminabile (e ciò in quanto la banca non ha prodotto le fatture per le quali la aveva chiesto anticipazioni, il che ha per conseguenza reso im- Controparte_1
possibile accertare quali somme siano state anticipate dalla a fronte di que- CP_3
ste richieste e quali di queste somme siano state restituite dalla ), Controparte_1
13
R.g.a.c.c. 7824/2018 dall'altro lato è giunto a conclusioni opposte rispetto a quelle della prima c.t.u. per i restanti conti anticipi, accertando per il conto anticipi 72050013.62 il saldo negativo di 345.897,61 € e per il conto anticipi 78001615.3 il saldo negativo di
35.648,00 €. Nella relazione del dott. sono riportate le evidenze contabili Per_1
che, incrociate sulla base delle direttive impartite dal sottoscritto giudice, hanno consentito di accertare che le eccezioni mosse dagli opponenti in riferimento a questi due contratti di anticipazione sono pressoché integralmente prive di qual- siasi pregio.
9. Il decreto ingiuntivo dev'essere, in definitiva, revocato.
In suo luogo tutti gli opponenti devono essere condannati a pagare, per i rispettivi titoli, le somme per le quali sopra indicate.
10. Tenuto conto dell'esito della lite, le relative spese vanno compensate per un terzo, mentre la restante parte dev'essere posta a carico degli opponenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di Parte_7 [...]
Controparte_3
a) in parziale accoglimento delle opposizioni, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta della somma complessiva di 544.520,80 €, oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
b) compensa le spese di lite per un terzo e condanna gli opponenti in solido al pa- gamento dei restanti due terzi in favore dell'opposta e della Controparte_5
14
R.g.a.c.c. 7824/2018 liquidandoli in 16.000,00 € (8.000,00 € ciascuna) per Controparte_6
compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, nonché cp ed iva se dovuti;
pone le spese ed i compensi delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidati con se- parati decreti, a carico degli opponenti per i due terzi e dell'opposta e dell'interventrice per un terzo.
Così deciso in Aversa, il 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
15
R.g.a.c.c. 7824/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei processi civili riuniti iscritti al n. 7824 e al n. 9098 del ruolo generale degli af- fari civili contenziosi dell'anno 2018, aventi ad oggetto: contratti bancari (deposi- to bancario, etc.)
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , rappre- C.F._2 Parte_3 C.F._3
sentati e difesi dall'avv. Giampiero Di Lorenzo (c.f. ), con C.F._4
studio in Nola, alla Via Anfiteatro Laterizio n. 290, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Menotti Madonna, in Casal di Principe, alla Via Tevere
n. 6
OPPONENTI (nel processo 7824/2018)
[...]
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Pt_4
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in
[...] C.F._5
Mugnano di Napoli (Napoli) alla Via Carlo Rosselli I Trav.sa 3, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Di Lorenzo (c.f. ), con studio in C.F._4
Nola, alla Via Anfiteatro Laterizio n. 290, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dell'Avv. Menotti Madonna, in Casal di Principe, alla Via Tevere n. 6 OPPONENTI (nel processo 9098/2018)
E
(C.F. , non in proprio ma in nome e per conto di CP_2 P.IVA_2
C.F. , rappresen- Controparte_3 P.IVA_3
tata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara (C.F. , che, avendo C.F._6
dichiarato di essere domiciliato in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5, deve in- tendersi elettivamente domiciliato ex art. 82 r.d. 37 del 1934 presso la Cancelleria del Tribunale
OPPOSTA (in entrambi i processi)
E
C.F. ), rap- Controparte_4 P.IVA_4
presentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara (C.F. , che, C.F._6
avendo dichiarato di essere elettivamente domiciliato in Napoli alla Via M. Cer- vantes n. 55/5, deve intendersi elettivamente domiciliato ex art. 82 r.d. 37 del
1934 presso la Cancelleria del Tribunale
INTERVENTRICE (in entrambi i processi)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio iscritto al n. di R.G. 3214/2018 e pedissequo decreto n.
2193/2018 del 09.04.2018, la ingiunse a Controparte_3
tutti gli opponenti indicati in epigrafe il pagamento della somma di “€.
828.576,22, oltre interessi come per legge, nonché le spese della presente proce- dura che si liquidano in € 870,00 per spese ed € 5.440,00 per compensi ed, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura (15%), oltre i.v.a. e c.p.a. se dovu- te come per legge”.
Con il ricorso la ricorrente aveva dedotto:
2
R.g.a.c.c. 7824/2018 - di essere creditrice della della complessiva somma di € Controparte_1
828.576,22 in virtù delle seguenti ragioni di credito:
a) € 223.278.52 per saldo debitore del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 8275 acceso presso la filiale di Aversa della Controparte_3
saldo comprensivo degli interessi di mora dal dovuto sino al saldo al tasso
[...]
legale pro tempore vigente;
- di aver provveduto ad adeguare il contratto in corso alle modalità e criteri sugli interessi stabiliti dal CICR, applicando la stessa periodicità nel conteggio degli in- teressi debitori e creditori a far data dal 01 luglio 2000;
b) € 215.076,89 per saldo debitore del contratto di anticipi/finanziamenti in valu- ta ed euro, n. 63153310 acceso presso la filiale di Aversa, quale capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
c) € 353,597,38 per saldo debitore del contratto di anticipi autoliquidanti n.
72050013 acceso presso la filiale di Aversa, quale capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
d) € 36.623,43 per saldo debitore del contratto anticipi su fatture cedute n.
78001615 acceso presso la filiale di Aversa quale capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- che le esposizioni di cui sopra erano garantite da , Parte_1 Pt_3
, in virtù di fideiussione omnibus rila-
[...] Parte_2 Parte_4
sciata in data 19.02.2007 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Bollicine Ma- rotta sas di AL CO & C. fino alla concorrenza di € 1.470.000,00;
- che vi era pericolo nel ritardo in quanto i debitori avevano ignorato le reiterate richieste di pagamento;
3
R.g.a.c.c. 7824/2018 - che la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventi- vo con riserva dal Tribunale di Napoli nord, che i suoi immobili erano gravati da formalità pregiudizievoli, al pari di quelli della socia accomandante nonché garan- te Parte_2
2. A seguito delle notificazioni avvenute tra l'11/5/2018 ed il 19/5/2018, il de- creto ingiuntivo fu opposto prima da , e Parte_1 Parte_3 [...]
, con atto iscritto a ruolo il 26/6/2018, che diede origine al Parte_5
processo R.G. 7824/2018, e successivamente dalla Parte_6
e da con atto iscritto a ruolo in data 26.07.2018,
[...] Parte_4
da cui trasse origine la causa che assunse il numero di R.G. 9098/2018.
Con la prima opposizione gli ingiunti fecero valere i seguenti motivi:
1. mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
2. nullità dei rapporti bancari in essere ex art. 117 n. 1 e 3 del d. lgs. n. 385/93 per inosservanza dell'obbligo di forma scritta;
3. usura originaria: nella fattispecie ricorreva l'usura originaria;
4. commissione di massimo scoperto (cms): la banca aveva addebitato, tra le altre, le commissioni di massimo scoperto, da reputarsi non dovute per mancata regola- re pattuizione oltreché per difetto di causa;
5. mancanza di prova dell'erogazione del credito asseritamente derivante dai con- tratti anticipi: la si era limitata ad affermare apoditticamente di vantare nei CP_3
confronti degli opponenti i seguenti crediti: € 215.076,89 per saldo debitore del contratto di anticipi/finanziamenti n. 63153310; € 353.597,38 per saldo debitore del contratto di anticipi auto liquidanti n. 72050013; € 36.623,43 per saldo debi-
4
R.g.a.c.c. 7824/2018 tore del contratto di anticipi su fatture n. 78001615, ma a supporto di tali pretese aveva fornito soltanto i contratti e le fatture;
6. le fideiussioni erano nulle in quanto sottoscritte dai soli opponenti e non dalla banca;
erano inoltre invalide per la nullità dei contratti per cui è causa.
Conclusero chiedendo al Tribunale di:
1. preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto, per mancato esperimento, da parte della , del Controparte_3
tentativo obbligatorio di mediazione;
2. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
3. accertare e dichiarare la nullità dei contratti per i motivi esposti in narrativa;
4. accertare e dichiarare il reato di usura originaria nonché la nullità dei contratti per cui è causa per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto,
5. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia di tutte le condizio- ni applicate nel rapporto intercorso tra la Controparte_1
e la e, in particolare,
[...] Controparte_3
l'invalidità della determinazione e dell'applicazione degli interessi, delle commis- sioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi tito- lo pretese dalla Banca e per l'effetto rideterminare il saldo debitore nella misura indicata nella allegata consulenza delle parti opponenti, che per comodità qui si intende richiamata, o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di giudi- zio, all'esito della CTU che sin da ora si richiede;
6. in ogni caso, accertare e dichiarare la non debenza della commissione di mas- simo scoperto per i motivi esposti in narrativa;
5
R.g.a.c.c. 7824/2018 7. con riferimento ai contratti per cui è causa, accertare e dichiarare la mancata prova dell'erogazione del credito e, dunque, della pretesa creditoria e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti i relativi saldi debitori;
8. accertare e dichiarare la nullità, estinzione, decadenza, inefficacia e/o inopera- tività della fideiussione per i motivi di cui in narrativa, liberando gli opponenti dalla garanzia prestata, revocando il decreto ingiuntivo opposto per i detti motivi;
9. in ogni caso, condannare la al paga- Controparte_3
mento delle spese di lite.
Con la seconda opposizione la e chiesero, Controparte_1 Parte_4
anzitutto, la riunione della loro causa a quella proposta in precedenza, lamenta- rono l'inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto di notifica ex art. 644 c.p.c., e fecero valere i medesimi motivi svolti con la prima opposizione, concludendo nei medesimi sensi.
3. Ad entrambe le opposizioni resistette la quale procuratrice specia- CP_2
le di Controparte_3
4. Riuniti i processi, in essi intervenne ex art. 111 c.p.c. la quale società CP_4
titolare del rapporto giuridico controverso per effetto della scissione parziale nel frattempo verificatasi.
5. Nel corso dell'istruttoria è stato disposto l'espletamento di una consulenza tec- nica d'ufficio, di cui è stata richiesta l'integrazione con ordinanze interlocutorie del 13/10/2022, 17/4/2023 e 30/8/2023.
Infine, con ordinanza resa all'udienza del 31/10/2023, il giudice istruttore ha di- sposto che il Ctu «predisponga un'ipotesi alternativa di ricostruzione del saldo di conto corrente che includa le competenze e le commissioni in precedenza escluse, per queste ultime
6
R.g.a.c.c. 7824/2018 se sussistano tutti i requisiti per un loro esatto calcolo;
esegua la descritta operazione per le sole operazioni di finanziamento che risultino dagli estratti conto del conto corrente ordina- rio».
Il processo è stato quindi riservato in decisione all'udienza cartolare del 6 febbraio
2024.
6. Con la quarta ordinanza interlocutoria del 29/5/2024 il giudice monocratico ha «ritenuto che anche quest'ultima integrazione, disposta all'esito dell'udienza in presenza svoltasi il 3/11/2023, non appare soddisfacente in quanto non reca un'esauriente risposta ai quesiti posti e a quelli progressivamente specificati» e ha disposto «l'integrale rinnovazione degli accertamenti peritali», puntualizzando, dopo aver illustrato le rispettive allegazioni delle parti in riferimento ai tre con- tratti di anticipazione nn. 63153310, 72050013 e 78001615, che, secondo quanto osservato con ordinanza del 13/10/2022, «avendo la banca dedotto sin dal ricorso monitorio di aver effettuato una serie determinata di anticipazioni e versato la do- cumentazione relativa, ed avendo dal canto suo l'opponente società ed i suoi fi- deiussori eccepito (unicamente) la mancata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle anticipazioni, il consulente tecnico – cui era stato dato incarico di ricostruire l'evoluzione di tutti i rapporti – avrebbe dovuto (e dunque dovrà, non avendolo fatto) illustrare: a) se gli importi indicati negli estratti dei conti anticipi trovino corrispondenza nella documentazione bancaria relativa alle singole operazioni di credito (se, in altri termini, le somme di cui alle richieste di anticipazione coinci- dano con gli importi indicati dalla banca nei riepiloghi dei crediti: cfr. documenti indicati come “evidenze accrediti e fatture”); b) se l'estratto del conto corrente or- dinario, nel quale erano secondo i contratti di anticipazione destinate ad essere
7
R.g.a.c.c. 7824/2018 regolate le relative operazioni, riporti, nella stessa data o in data successiva co- munque compatibile con le condizioni contrattuali, l'accredito in favore della so- cietà dei medesimi importi o di importi ad essi prossimi, con onere per il ctu di verificare le eventuali ragioni contrattuali delle difformità, peraltro ammontanti sistematicamente poche decine di euro rispetto alla somma indicata nelle antici- pazioni;
ritenuto che
il ctu, dopo queste operazioni, dovrà ricalcolare gli importi complessivamente a credito della in riferimento ai tre contratti di anticipa- CP_3
zione», e non essendo le rielaborazioni svolte dal primo c.t.u. conformi alle sud- dette indicazioni, doveva richiedersi al nuovo c.t.u. di rispondere ai seguenti que- siti: «1) per quali titoli la chiese anticipazioni alla banca (e ciò Controparte_1
sulla base delle allegazioni della;
2) le somme anticipate dalla a fron- CP_3 CP_3
te di queste richieste (somme da determinarsi sulla base dei criteri logici e crono- logici indicati dallo scrivente); 3) le somme restituite dalla (da Controparte_1
rilevarsi sulla base, evidentemente, delle risultanze dell'estratto conto); 4) le even- tuali competenze dovute dalla sulla base dei contratti di antici- Controparte_1
po e l'incidenza delle anticipazioni sui saldi del conto corrente al fine del compu- to degli interessi dovuti dalla correntista», attenersi strettamente alle deduzioni delle parti, e quindi a quanto affermato dalla e a quanto specificamente CP_3
negato e contestato dall'opponente , con particolare riguardo al- Controparte_1
le operazioni di anticipazione e ai titoli (fatture) posti a base delle stesse.
7. Depositata il rinnovato elaborato peritale, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza del 10/12/2024.
8. Le opposizioni meritano parziale accoglimento.
8
R.g.a.c.c. 7824/2018 8.1. Dalla documentazione prodotta dalla banca opposta nonché da quanto accer- tato da entrambi i consulenti tecnici d'ufficio designati nel corso del processo è risultato che i rapporti tra le parti sono stati regolati da: 1) contratto di conto cor- rente n. 8275.06 sottoscritto in data 20/07/2001; 2) contratto anticipazione con- tro cessione di credito – rapporto SI n. 78001615.35 sottoscritto in data
23/02/2015; 3) contratto quadro anticipo valutari e finanziamenti in euro e valu- ta sottoscritto in data 18/10/2010; 4) - contratto anticipazioni contro cessioni di credito – Rapporto SI n. 72050013.62 sottoscritto in data 05/08/2013.
8.2. Per quanto concerne il contratto di conto corrente 8275.06, gli esperti:
a) hanno verificato che il tasso di interesse pattuito (14,40%) non è usurario;
i
TEG relativi alle condizioni economiche pattuite con i contratti e gli atti integra- tivi, depositati in atti e relativi all'apertura di credito sul conto ordinario 8275.06, sono risultati nei limiti del tasso soglia di riferimento sia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto, sia del tasso convenzionale anche unilate- ralmente modificato al momento delle variazioni, tenendo conto dei criteri di ac- certamento stabiliti dal Giudice con il mandato conferito;
pertanto non si riscon- tra usura originaria in nessuna delle ipotesi e non si rende applicabile l'art. 1815
c.c. secondo comma;
b) hanno accertato che il tasso creditore iniziale presente all'1/01/2007 è diffor- me da quanto stabilito con il contratto del 20/07/2001, infatti è applicato lo
0,55% contro 0,125% pattuito;
tenuto conto della regolare sottoscrizione del con- tratto e della clausola di variazione dei tassi ai sensi dell'art. 118 del TUB, al con- to corrente 8275.06 sono stati applicati i tassi creditori praticati dalla banca nel corso del rapporto;
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R.g.a.c.c. 7824/2018 c) hanno accertato che per i tassi debitori del rapporto per il periodo esaminato dall'1/01/2007 la banca ha applicato tassi difformi da quelli stabiliti con il con- tratto del 20/07/2001; i tassi applicati si presentano più favorevoli con variazione anche mensile con caratteristiche tipiche di conto corrente con utilizzi di aperture di credito riconducibili all'applicazione di tassi debitori scaglionati e variabili, all'applicazione di una commissione di massimo scoperto con aliquota dello
0,750% nel limite massimo variabile e del 2,00% per sconfinamenti;
ciò lascia presumere la concessione di una apertura di credito utilizzabile sul conto 8275.06
e per la quale non è stato depositato il contratto di credito, in quanto il primo contratto di credito in atti riporta la sottoscrizione del 23/02/2015; sulla base di ciò, in considerazione della regolamentazione delle aperture di credito con il con- tratto del conto corrente ed in assenza della quantificazione del fido e le relative caratteristiche tecniche di utilizzo, il c.t.u. ha ritenuto applicabile ai saldi debitori i tassi favorevoli applicati dalla banca senza il limite di importo relativo al fido con- cesso fino al 22/02/2015; per i periodi successivi l'applicazione delle condizioni economiche pattuite con i contratti di credito del 23/02/2015 e 7/01/2016;
d) hanno escluso le seguenti voci passive: 1) commissione di massimo scoperto, in quanto pattuita nei seguenti termini: commissione Massimo Scoperto: aliquota
0,625 %; aliquota aggiuntiva 1,125% su sconfinamento se autorizzato, e dunque da reputarsi indeterminata, non specificando se la percentuale della commissione debba applicarsi sulla punta di massimo scoperto trimestrale, sulla media dell'utilizzo o sulla parte di fido non utilizzata;
2) corrispettivo su accordato, in quanto la cd. commissione disponibilità fondi è stata pattuita nei seguenti termi- ni: 23/02/2015 aliquota 0,50% relativamente alla linea di credito di euro
10
R.g.a.c.c. 7824/2018 203.000,00 con scadenza a revoca, e quindi anch'essa indeterminata;
3) commis- sione istruttoria veloce, pattuita con decorrenza 23/02/2015 per euro 80,00,
140,00 e 200,00, da epurarsi per quanto concerne il periodo antecedente il
23/02/2015;
e) hanno verificato che il contratto di conto corrente ha regolato il regime delle valute, ma esso non è stato rispettato in tutte le operazioni, e quindi il ctu ha provveduto ad effettuare un doppio conteggio, sia con data contabile che con data valuta;
f) hanno confermato gli addebiti per spese gestione conto, spese di liquidazione conto e spese per amministrazione conto e scoperti in quanto regolamentate pat- tuite con il contratto del 20/07/2001.
Sulla base di questi criteri il saldo negativo del conto corrente 8275.06 è stato ri- determinato in - 162.975,19 € (per il relativo sviluppo, i criteri applicati e la raffi- gurazione grafica si vedano, in particolare, le pagine 53 e 54 della relazione del c.t.u. dott. ). Per_1
8.3. Per quanto concerne, invece, i saldi dei conti anticipi, occorre anzitutto ri- cordare che il primo c.t.u. aveva concluso in termini totalmente favorevoli agli opponenti, osservando che «Infine, per quanto riguarda gli altri tre contratti di anticipazione, non è stato possibile effettuare il ricalcolo in quanto sono presenti le richieste di anticipazione, ma non essendoci un conto dedicato dove effettuare il giroconto, ma tutti gli anticipi confluivano direttamente, scontati, sul conto or- dinario e non essendo presente la modalità dello sconto e non corrispondenti agli importi accreditati sul conto ordinario, il sottoscritto Ctu non ha potuto rideter- minarli». Egli aveva aggiunto che «Come indicato dal quesito integrativo del Giu-
11
R.g.a.c.c. 7824/2018 dice, in risposta al primo punto, il sottoscritto Ctu precisa che non sono presenti estratti conto anticipo, dove sono evidenziate le operazioni, il saldo, la data conta- bile e la data valuta, ma solo richieste di anticipazioni di fatture con le relative fat- ture stesse, inoltre non trovano corrispondenza gli importi indicati nelle richieste di anticipazione fatture nel relativo conto corrente ordinario, si presume per la commissione di pratica, in quanto oltre a non corrispondere gli importi ed essen- do presenti vari contratti di anticipo la descrizione delle operazioni di accredito nel conto corrente ordinario riposta semplicemente la dicitura “erogazione finan- ziamento” senza specificare a quale contratto sia riferito. In risposta al secondo punto, il sottoscritto Ctu precisa che sono presenti accrediti di “erogazione finan- ziamenti” senza però indicare a quale contratto o numero di anticipo si tratti nel- lo specifico, con la data indicata nella richiesta di anticipazione di fatture corri- spondente all'accredito al conto corrente ordinario, anche se con importi diffe- renti. Si presume che la difformità di importo sia dovuta alla commissione di pra- tica (dovuta per ogni singola anticipazione) di € 51,65, anche se non corrisponde per un centesimo. Il sottoscritto Ctu precisa che non è possibile ricostruire le competenze relative agli anticipi su fatture, in quanto non sono presenti nel fasci- colo di causa l'estratto di conto anticipo dove sono evidenziate tutte le movimen- tazioni che hanno generato i saldi, le date valuta e quindi i giorni per la determi- nazione degli interessi. Tutte le operazioni transitate nel conto ordinario e presen- ti nell'estratto di conto corrente nel fascicolo di causa sono state utilizzate per la determinazione delle competenze relative al conto ordinario».
Queste conclusioni, non condivise dal sottoscritto giudice, hanno reso necessaria la ricordata rinnovazione delle operazioni peritali, e ciò sul presupposto che,
12
R.g.a.c.c. 7824/2018 «avendo la banca dedotto sin dal ricorso monitorio di aver effettuato una serie de- terminata di anticipazioni e versato la documentazione relativa, ed avendo dal canto suo l'opponente società ed i suoi fideiussori eccepito (unicamente) la man- cata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle anticipazioni, il consulente tec- nico – cui era stato dato incarico di ricostruire l'evoluzione di tutti i rapporti – avrebbe dovuto (e dunque dovrà, non avendolo fatto) illustrare: a) se gli importi indicati negli estratti dei conti anticipi trovino corrispondenza nella documenta- zione bancaria relativa alle singole operazioni di credito (se, in altri termini, le somme di cui alle richieste di anticipazione coincidano con gli importi indicati dalla nei riepiloghi dei crediti: cfr. documenti indicati come “evidenze ac- CP_3
crediti e fatture”); b) se l'estratto del conto corrente ordinario, nel quale erano se- condo i contratti di anticipazione destinate ad essere regolate le relative operazio- ni, riporti, nella stessa data o in data successiva comunque compatibile con le condizioni contrattuali, l'accredito in favore della società dei medesimi importi o di importi ad essi prossimi, con onere per il ctu di verificare le eventuali ragioni contrattuali delle difformità, peraltro ammontanti sistematicamente poche decine di euro rispetto alla somma indicata nelle anticipazioni».
All'esito della disposta rinnovazione, il secondo c.t.u. è giunto a conclusioni so- stanzialmente aderenti alle indicazioni istruttorie di questo giudice.
Se da un lato ha dato atto che il saldo del conto 63153310.05 è risultato non de- terminabile (e ciò in quanto la banca non ha prodotto le fatture per le quali la aveva chiesto anticipazioni, il che ha per conseguenza reso im- Controparte_1
possibile accertare quali somme siano state anticipate dalla a fronte di que- CP_3
ste richieste e quali di queste somme siano state restituite dalla ), Controparte_1
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R.g.a.c.c. 7824/2018 dall'altro lato è giunto a conclusioni opposte rispetto a quelle della prima c.t.u. per i restanti conti anticipi, accertando per il conto anticipi 72050013.62 il saldo negativo di 345.897,61 € e per il conto anticipi 78001615.3 il saldo negativo di
35.648,00 €. Nella relazione del dott. sono riportate le evidenze contabili Per_1
che, incrociate sulla base delle direttive impartite dal sottoscritto giudice, hanno consentito di accertare che le eccezioni mosse dagli opponenti in riferimento a questi due contratti di anticipazione sono pressoché integralmente prive di qual- siasi pregio.
9. Il decreto ingiuntivo dev'essere, in definitiva, revocato.
In suo luogo tutti gli opponenti devono essere condannati a pagare, per i rispettivi titoli, le somme per le quali sopra indicate.
10. Tenuto conto dell'esito della lite, le relative spese vanno compensate per un terzo, mentre la restante parte dev'essere posta a carico degli opponenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
nei confronti di Parte_7 [...]
Controparte_3
a) in parziale accoglimento delle opposizioni, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta della somma complessiva di 544.520,80 €, oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
b) compensa le spese di lite per un terzo e condanna gli opponenti in solido al pa- gamento dei restanti due terzi in favore dell'opposta e della Controparte_5
14
R.g.a.c.c. 7824/2018 liquidandoli in 16.000,00 € (8.000,00 € ciascuna) per Controparte_6
compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, nonché cp ed iva se dovuti;
pone le spese ed i compensi delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidati con se- parati decreti, a carico degli opponenti per i due terzi e dell'opposta e dell'interventrice per un terzo.
Così deciso in Aversa, il 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
15
R.g.a.c.c. 7824/2018