Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano
Rito semplificato
Il TRIBUNALE CIVILE DI PRATO in persona del giudice onorario di pace dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1893/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. , Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv. Peter Lewis Geti (C.F. ), del foro di C.F._10
Catania, ed elettivamente domiciliati nello e presso lo studio del predetto difensore in Pisa
(PI), Via Curtatone e Montanara n. 28 - ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 amministrato da « (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._11 CP_4
, con sede legale in Poggio a Caiano (PO), Via Giacomo Caiani, n. 11 C.F._12
convenuto contumace NONCHÉ CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato dall'asserito amministratore convenuto contumace Controparte_5 avente ad oggetto: annullamento delibera condominiale
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli attori sopra indicati, in qualità di condomini del
, collocato in Prato (PO), alle Parte_10 vie Guevara 2/32 - - , amministrato dallo CP_1 CP_1 Controparte_2 hanno adito il Tribunale di Prato per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare dichiarare inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione delle delibere condominiali adottate dal - CP_1 CP_1 CP_1 CP_1
84/96 durante l'assemblea tenutasi il giorno 08/05/2023; nel merito dichiarare nulle o comunque annullabili la delibera di revoca e nomina dell'Amministratore del durante Controparte_1
l'assemblea tenutasi il giorno 08/05/2023. Con vittoria di onorari e spese del giudizio”. I ricorrenti hanno spiegato la domanda esponendo che alcuni condomini avevano richiesto in data 06/02/2023, allo la convocazione di un'assemblea straordinaria Controparte_2 per la revoca e nomina dell'amministratore e che nei giorni successivi era stato affisso nella bacheca del condominio un avviso che invitava i condomini a partecipare ad una riunione indetta per la revoca e nomina dell'amministratore fissata al 07/03/2023, senza che di tale riunione fosse stato comunicato l'esito. Successivamente avevano avuto notizia del fatto che il Dott. Geom. – a loro Controparte_5 sconosciuto - aveva trasmesso un'altra convocazione di assemblea del condominio fissata al giorno 08/05/2023 per la votazione sulla revoca e sulla conseguente nomina del nuovo amministratore . L'assemblea si era tenuta ed aveva deliberato come da verbale allegato al ricorso. I ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di annullamento:
1) Annullabilità e/o nullità della deliberazione adottata il 08/05/2023 che aveva deciso la revoca del precedente amministratore e la nomina del nuovo amministratore in quanto l'assemblea era stata convocata da un soggetto non legittimato in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
2) Annullabilità e/o nullità della deliberazione del 08/05/2023 di revoca e nomina dell'Amministratore in quanto assunta da condomini rappresentanti un numero di deleghe eccessivo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 35 del Regolamento condominiale contrattuale vigente che dispone che “il condomino impossibilitato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da persona di sua fiducia, facente parte del condominio, con delega scritta in calce all'avviso di riunione”; e che “una stessa persona non può rappresentare più di 3 condomini” I ricorrenti hanno dedotto che il regolamento richiamato in questione è di tipo “contrattuale”, in quanto era stato predisposto dall'originario proprietario di tutto lo stabile (il costruttore) e che il suddetto regolamento era richiamato all'interno degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari;
di talché esso si profila vincolante per ciascun condomino che vi aderisce al momento dell'acquisto. Nel verbale relativo alla delibera oggetto di impugnazione risultava, contrariamente alla disposizione regolamentare, che erano presenti 55 condomini (personalmente e per delega), su complessivi 103 proprietari, e che questi erano rappresentati da appena 4 persone. Laddove non fossero ritenuti fondati i motivi di annullamento sopra indicati, i ricorrenti hanno contestato la validità della nomina del nuovo amministratore sotto altri profili. In particolare hanno documentato, tramite visura, che il neo nominato amministratore CP_5 era titolare esclusivamente di un'impresa denominata «Edil Toscana Edilizia s.r.l e
[...] non già di altra partita iva professionale per l'esercizio dell'attività di amministrazione di immobili e che non esisteva lo studio Mondo Condominio di con sede in Controparte_5
Prato alla Via delle Badie 5/d, indicato nella delibera. Sulla scorta delle verifiche compiute i ricorrenti hanno quindi ritenuto che l'assemblea del 08/05/2023 avesse nominato un soggetto inesistente. Infine hanno contestato che il nuovo amministratore fosse in possesso dei requisiti professionali previsti – in modo tassativo, obbligatorio e inderogabile – dall'articolo 71-bis Disp. Att. c.c. . Nel ricorso i ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione inaudita altera parte delle deliberazioni assembleari del 08/05/2023, ricorrendone i presupposti in fatto e diritto per l'accoglimento della richiesta. Fissata l'udienza del 28.3.2024 per la comparizione delle parti nessuno si è costituito per il convenuto, nonostante la regolarità delle notificazioni eseguite tramite pec nei CP_1 confronti dello studio del precedente amministratore ed a mani del nuovo CP_2 amministratore nominato . Controparte_5
Alla suddetta udienza fissata il giudice, nella dichiarata contumacia dei convenuti, ha accolto l'istanza di sospensione della delibera assembleare dell'8.5.2023. All'udienza dell'8.11.2024 il procuratore dei ricorrenti ha esibito il verbale di assemblea tenutasi l'8.10.2024 che aveva approvato il rendiconto di gestione 2023 – 2024, il preventivo gestione 2024 – 2025 ed aveva confermato lo studio nell'incarico di CP_2 amministratore del ha quindi domandato che fosse dichiarata la cessazione CP_1 della materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite. La causa è passata in decisione all'udienza del 28 febbraio 2025 celebrata col rito della trattazione scritta. Con il deposito di note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto :
1. Dichiarare cessata la materia del contendere;
2. Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite e del procedimento di mediazione, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo l'allegata notula.
¬ˉ¬ Nella vicenda in esame non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere richiesta da parte ricorrente, ma deve essere pronunciato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa. Invero, stante la contumacia dei convenuti, perdurata nel corso del giudizio, non è possibile giungere ad una declaratoria di pronuncia di cessazione della materia del contendere atteso che laddove l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della controversia, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, comporta una valutazione della persistenza dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. E', infatti, principio tradizionalmente affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Il deposito della deliberazione assembleare avente data 8.10.2024 nella quale viene confermato nell'incarico di amministratore lo studio ha comportato un mutamento CP_2 della situazione dato che si è verificato il mantenimento nel ruolo e nelle funzioni del precedente amministratore del condominio che la delibera dell'8.5.2023 impugnata aveva revocato. Tale fattore sopravvenuto comporta che non via sia più alcun interesse ad ottenere una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio Si giunge quindi ad una definizione della causa per sopravvenuto difetto di interesse alla sua prosecuzione. Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la disamina del merito del ricorso e dei motivi di annullamento della delibera condominiale ai fini della regolazione delle spese. Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza della domanda avanzata al fine di valutare l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese. Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione atta a dimostrare la sussistenza della fondatezza dei motivi di impugnazione della delibera assembleare. Nell'ordinanza emessa all'udienza del 28.3.2024 il giudice scrivente ha disposto la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare adottata l'8.5.2023 ritenendo sussistente sotto il profilo del fumus boni iuris la violazione dell'art. 66 disp att. C.c. nella convocazione dell'assemblea condominiale che stabilisce in prima battuta una richiesta proveniente da almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 dell'edificio sulla quale l'amministratore deve ottemperare nel termine di dieci giorni ed in secondo momento, laddove sia mancata l'attivazione dell'amministratore, la possibilità di autoconvocazione dell'assemblea da parte dei condomini che hanno avanzato l'istanza. Mutuando le considerazioni espresse in sede cautelare anche in questa fase di merito si evidenzia che, a dispetto di quanto indicato al punto 1 del verbale di assemblea dell'8.5.2023 dove era menzionato che l'assemblea era stata riunita in seguito ad autoconvocazione, l'indizione in realtà promanava da Parte_11
La convocazione proveniva quindi da soggetto non legittimato secondo quanto prescritto dall'art. 66 disp. Att. C.c. sopra richiamato. Rispetto alla violazione rilevata nessuno dei convenuti ha dedotto alcun elemento per sostenere o giustificare la regolarità di quella modalità di convocazione dell'assemblea.
Riguardo al governo delle spese lite, ritiene il giudicante che possa essere accolta la richiesta di condanna alla refusione delle spese processuali in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo si tiene conto della circostanza che parte attrice ha comunque dovuto agire in giudizio per tutelare il suo diritto, che si sarebbe rilevato fondato. I compensi e le spese vengono determinati come in dispositivo e sono posti pertanto a carico dei convenuti nel valore minimo tenuto conto della natura contumaciale della presente controversia, della durata nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'adozione di deliberazione condominiale dell'8.10.2024;
- condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dagli attori che vengono liquidate nella misura di € 1700,00 oltre 15% IVA e CAP come per legge a titolo di compensi;
€ 200,00 per esborsi (mediazione) € 545,00 per spese vive.
Prato, il 18 aprile 2025
Il GOT
Maria Carmen Napolitano