Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea – in composizione collegiale come di seguito indicato dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3813 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024 , avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 25.2.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
, nato il [...] in [...] e residente in [...] Piccinelli n. 3 CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gioiello C.F._1 CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2 C.F._3 ricorrente
e
Ministero dell'Interno - Questura di Salerno, in persona del p.t., CF CP_1 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1
resistente
Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del CF CP_2 P.IVA_2 resistente
CONCLUSIONI Come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Il ricorrente allega di aver presentato in data 9.3.23 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del c.d. Decreto Cutro. La circostanza risulta provata dal deposito della ricevuta rilasciata dalla Questura di Salerno ( c.f.r. doc. 1 produzione ricorrente).
- Lecce, 24/09/2021, n. 1390 Foro Amministrativo (Il) 2021, 9, 1392). 1.3 Con riguardo alla giurisdizione dell'adito Tribunale giova osservare, inoltre, che l'art. 133 n. 6 lett. a-bis) c.p.a. – dettato con riferimento alle controversie relative all'applicazione dell'art. 20 l. 241/1990 in tema di silenzio inadempimento - sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In proposito, il Collegio puntualizza come la norma che disciplina l'azione sul silenzio è una norma sul processo e non sulla giurisdizione, e quindi è una norma che presuppone e non fonda la giurisdizione. Essa, cioè, non intende prescrivere che il mancato esercizio del potere amministrativo costituisce una nuova ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo, ma solo che se la situazione giuridica soggettiva lesa da un comportamento amministrativo inerte è di interesse legittimo (ed è quindi attribuita al giudice amministrativo secondo le regole ordinarie), il ricorrente gode di un ulteriore strumento processuale rappresentato dal rito contra silentium. Poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, ne consegue che ogni qualvolta il rapporto giuridico sottostante al silenzio dell'amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo dell'istante, la giurisdizione del giudice amministrativo è da escludersi sia nell'ipotesi in cui la materia sottostante appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia nell'ipotesi in cui la stessa appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Sì è così condivisibilmente affermato che l'azione esperibile contro il silenzio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 31 c.p.a. - ed oggetto di giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133 c.p.a. - non costituisce, invero, un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte delle pubbliche Amministrazioni, risultando sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa discrezionale;
da ciò consegue che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall'Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità giurisdizionale ordinaria (cfr., Cass. SS.UU. Civili, n. 29178/2020; Cons. St., sez. IV, 31/07/2018 n. 4689; Cons. Stato, Sez. Sesta, 31 gennaio 2018, n. 650; Cons. Stato, sez. Quinta, 30 settembre 2013, n. 4835; TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/20219; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, n. 11949/2016). In ragione di quanto esposto, quindi, venendo in rilevo nella fattispecie concreta una ipotesi di diritto soggettivo, questo giudicante rimarca come alla domanda proposta non è applicabile il disposto di cui all'art. 133 c.p.a. qualificante la giurisdizione del g.a. in punto di accertamento del silenzio inadempimento della P.A. di cui all'art. 31 c.p.a. Alla luce delle argomentazioni che precedono, quindi, deve affermarsi la giurisdizione dell'adito Tribunale con riferimento alla domanda proposta dal ricorrente circa l'accertamento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. 2.1 Con riguardo all'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda di accertamento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Collegio espone come il protrarsi in modo non ragionevole del procedimento amministrativo volto al riconoscimento del diritto soggettivo in oggetto qualifica l'insorgenza, in capo al richiedente in fase amministrativa, dell'interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a proporre la domanda giudiziale di accertamento del diritto soggettivo non ancora riconosciuto in sede amministrativa. 2.2 Orbene, premessi i termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 5 comma 9 TU imm,, considerato altresì il termine massimo di cui all'art. 2 comma 4 della l. 241/90, termini questi individuati quantomeno come parametri orientativi di ragionevolezza temporale per la definizione del procedimento amministrativo ( c.f.r. in tal senso Trib. Roma 19.7.24 r.g. n.17086/24; Trib. Napoli 8.8.24 sez XII r.g. 9221/21; Trib. Ancona 5.5.23 r.g. 5486/22 ), tenuto conto nella fattispecie concreta del significativo superamento di termini di cui sopra, essendo decorso all'attualità oltre un anno dalla proposizione della domanda in sede amministrativa, il Collegio stima la domanda come ammissibile anche sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. connesso alla mancata definizione del procedimento per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno. 3.1 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Circa la previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il divieto di respingimento in ragione del rispetto della vita privata e familiare costituisce, invero, il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale,
o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame. Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, Per_1
§ 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito Per_3
[GC]). ( e AN c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è CP_5 limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_4 Per_1
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_5 Persona_6 c. Spagna [GC], § 110; BU c. Romania [GC], § 71; e c. Per_7 Per_8
, § 42) o commerciali ( e ME Oy c. Per_9 Parte_2 Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e(iii) identità della persona”. Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99,
§ 59, CEDU 2006-XII). Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, dalla lettura dell'art. 19 cit. risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Infine, il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma.
Nel caso di specie, il richiedente mira a ottenere la protezione speciale, deducendo, in definitiva, l'attitudine lesiva al diritto al rispetto della propria vita privata dell'allontanamento forzato dal territorio nazionale. 3.2 Ciò detto, questo Collegio rileva come il ricorrente sia giunto in Italia nel 2022 come richiedente asilo (c.f.r. produzione ricorrente doc. 2) e, fin dal suo arrivo, ha lavorato come operaio o bracciante per diverse aziende della provincia di Salerno. Risiede ad Eboli (SA) alla via Piccinelli n. 3 come provato dalla comunicazione di ospitalità (c.f.r. produzione ricorrente doc. 3), ottenendo il rilascio della carta di identità e del codice fiscale (c.f.r. produzione ricorrente doc. 4). Il ricorrente attualmente lavora come bracciante agricolo alle dipendenze della società agricola Growup s.r.l. in virtù di regolare contratto, percependo un reddito capace di assicurargli indipendenza e stabilità economica così come provato dalle allegate buste paga (c.f.r. produzione ricorrente doc. 5). Il medesimo ha frequentato e superato con la votazione di 6/10 il corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana tenuto dal CPIA di Salerno così come provato dagli attestati del 27/11/2023 e 02/02/2024 (c.f.r. produzione ricorrente doc. 6) ed è titolare di un conto corrente postale (c.f.r. produzione ricorrente doc. 7) Infine, l'istante si è ricongiunto con il fratello sig. titolare di permesso Parte_3 di soggiorno per lungo periodo e residente in [...], ricostituendo un forte legame familiare (c.f.r. produzione ricorrente doc. 8). Le sopra richiamate evidenze danno contezza, invero, di adeguato inserimento socio lavorativo del ricorrente, offrendo così prova della presenza nella fattispecie concreta dei presupposti applicativi per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente diritto al rilascio da parte della Questura di Salerno del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. 4.1 In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti sia all'entrata in vigore della nuova disciplina sostanziale del diritto riconosciuto in capo all'attore applicata alla controversia, sia all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
• accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 con conseguente diritto al rilascio da parte della Questura di Salerno del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dispone la trasmissione degli atti alla Questura di Salerno per quanto di competenza;
• compensa le spese processuali.
Si comunichi. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25.2.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce